Regolamento di disciplina del bollino siae

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2009, n. 31

Regolamento di disciplina del contrassegno da apporre sui supporti, ai sensi dell’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. (09G0039)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio-decreto 18 maggio 1942, n. 1369;

Visto l’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall’articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d’autore e, in particolare, i commi 3, 4, e 6;

Sentita la Societa’  italiana degli autori e degli editori (SIAE);
Sentite le associazioni di categoria interessate;


Udito il parere        del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 2 febbraio 2009;

Su proposta del Ministro per i beni e le attivita’ culturali;

Ado t t a

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il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1.    Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dalla legge 18 agosto 2000, n.      248, le caratteristiche del contrassegno, ivi   comprese   le      dichiarazioni identificative sostitutive del contrassegno medesimo, da apporre sui supporti di cui al comma 1 del medesimo  articolo 181-bis prodotti successivamente all’entrata in vigore della legge n. 248/2000, nonche’ la collocazione e i tempi per il suo rilascio da parte della Societa’ italiana degli autori e degli editori (SIAE).

2.    Sono legittimamente circolanti, ai sensi del citato articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti prodotti entro la data  di entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248, purche’   conformi   alla       legislazione previgente in materia di contrassegno e   di   tutela del diritto d’autore, nonche’ i supporti prodotti  dopo l’entrata in vigore della medesima legge n. 248/2000 e conformi  alle disposizioni  regolamentari di cui al decreto del Presidente del   Consiglio  dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, come modificato dal   decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2002, n. 296.

Art. 2.

Caratteristiche e tipologia di contrassegno

1.     Il contrassegno contiene il titolo dell’opera per la quale e’ stato richiesto, il nome dell’autore, del produttore o del titolare del diritto d’autore, un numero progressivo, nonche’ la destinazione del supporto alla vendita, al noleggio o a qualsiasi altra forma di distribuzione.

2.     Per ragione di speditezza e di semplicita’ delle operazioni di rilascio, tenuto conto delle esigenze specifiche della produzione industriale e del sistema distributivo, il contrassegno puo’ non contenere l’indicazione dettagliata di alcuni degli elementi indicati al comma 1. In tale ipotesi, il contrassegno deve comunque recare il riferimento al   produttore o al duplicatore dell’opera e un numero progressivo che consenta di risalire ai dati non espressi, anche con riferimento ai   dati identificativi dei       soggetti richiedenti il servizio.

Art. 3.

Collocazione del contrassegno

1.     Il contrassegno e’ applicato sulla confezione del supporto in modo  tale da   risultare visibile e reca caratteristiche tali da non poter  essere rimosso senza danneggiamento o      trasferito su altro
supporto.

2.     Nel caso di supporti destinati al noleggio, ove tecnicamente possibile, e’ consentita l’apposizione del contrassegno sui supporti medesimi.

3.     Ai fini    delle modalita’ di apposizione del contrassegno sono sempre  considerate  le specificita’ e le dimensioni del prodotto, la sua   destinazione  e la concreta presentazione della confezione destinata alla commercializzazione o comunque alla distribuzione.

4.     Nei casi   in  cui le modalita’ di cui al comma 1 non risultino compatibili con le esigenze della commercializzazione o distribuzione di taluni prodotti,  la SIAE autorizza l’apposizione del contrassegno sull’involucro   esterno della confezione o individua le modalita’ di vidimazione piu’ idonee.

Art. 4.

Rilascio del contrassegno

1.     Gli interessati presentano apposita richiesta su modulistica predisposta dalla     SIAE, anche per via telematica, corredata della documentazione   e   delle   eventuali   dichiarazioni   necessarie a dimostrare la   liceita’    dei supporti. La richiesta deve contenere comunque tutti   i   dati relativi all’opera, agli autori, agli aventi diritto originari, ai titolari dei diritti connessi e deve essere corredata da dichiarazione di avvenuta acquisizione dei diritti di sfruttamento da parte del richiedente. La SIAE puo’ richiedere, anche successivamente,   la      documentazione   comprovante   l’effettiva acquisizione dei diritti ed un esemplare del supporto da vidimare.
2.      I contrassegni sono rilasciati entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta degli interessati.
3.   Il rilascio       del contrassegno puo’ essere differito per un massimo di trenta    giorni    dalla ricezione della richiesta quando ricorrano i seguenti motivi:

a)      necessita’   di verificare,     in presenza di   seri indizi, circostanze ed   elementi rilevanti       ai fini dell’apposizione del contrassegno e   del   regolare assolvimento dei diritti relativi alle opere dell’ingegno in Italia o all’estero;

b)    peculiari e specifiche esigenze segnalate espressamente dal richiedente;

c)  intese espressamente raggiunte con il richiedente.

4.   La SIAE  puo’  comunque sospendere il rilascio dei contrassegni per il mancato pagamento dei relativi oneri.

5.   Quando si renda necessario differire o sospendere le operazioni di   rilascio   dei   contrassegni,    la SIAE    da’   comunicazione all’interessato nei dieci      giorni dalla ricezione della richiesta indicando le ragioni della sospensione o del differimento. La SIAE puo’, altresi’, rifiutare il rilascio dei contrassegni per mancanza o incompletezza di uno degli elementi della richiesta indicati al comma 2, nonche’ per la mancata indicazione degli elementi contenuti nella attestazione   prevista dal comma 2 dell’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. Nel caso di richieste di quantitativi particolarmente elevati di contrassegni il rilascio dei medesimi puo’ avvenire oltre il termine indicato sulla base di scaglioni definiti tra la SIAE e i soggetti richiedenti.

6.     La SIAE, ai sensi del comma 6 dell’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941,    n.  633, definisce specificamente le modalita’ per l’affidamento  al  richiedente  o  al terzo da questi delegato, della apposizione  materiale    del   contrassegno,   e   per    la relativa rendicontazione   dell’attivita’      svolta e dell’utilizzazione del materiale  consegnato, con   ogni facolta’ di verifica da parte della SIAE.

7.     La SIAE, ai sensi del terzo periodo del comma 6 dell’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e’ tenuta a stabilire i tempi  e le modalita’ della preventiva notizia che l’importatore deve fornire con      riferimento all’ingresso dei prodotti nel territorio nazionale,   in    accordo   con   le   organizzazioni   interessate.

L’importatore  richiede il   rilascio   dei contrassegni ai sensi del comma  2 e comunque entro i trenta giorni successivi all’importazione dei supporti.

Art. 5.

Supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali

1. Ai fini dell’applicazione  del  comma 1 dell’articolo 181-bis della  legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall’articolo 10 della legge 10 agosto 2000, n. 248, per supporti contenenti programmi per  elaboratore ovvero multimediali si intendono i supporti comunque
confezionati contenenti   programmi destinati   ad    essere posti in commercio  o   ceduti in uso a qualunque titolo a fini di lucro ed in particolare:

a)  i programmi aventi carattere di sistema operativo, applicazione o archivio di contenuti multimediali prodotti in serie sui supporti di cui alla alinea del presente   articolo, fruibili mediante collegamento   e  lettura diretta dei supporti, quali dischetti magnetici  (floppy disk), CD    ROM, schede di memoria (memory card), chiavi  usb, microchip, schede SD o attraverso installazione mediante il medesimo     supporto su altra  memoria di   massa  destinata alla
fruizione diretta mediante personal computer;

b)    i programmi destinati    alla lettura ed alla     fruizione su apparecchi specifici   per videogiochi, quali playstation o consolle, comunque denominati, ed altre applicazioni multimediali quali player audio  o video, nonche’ i programmi destinati alla fruizione mediante
apparecchi di telefonia mobile e lettori di Mp3.

2.    Sono comunque   ricompresi  nell’ambito  di   applicazione del presente regolamento i programmi per elaboratore ovvero multimediali contenenti applicazioni  di tipo videogioco, enciclopedia ovvero dizionario, destinati a qualsivoglia forma di intrattenimento o per fruizione  da  parte di   singoli  utilizzatori o di gruppi in ambito privato, scolastico o accademico.

3. Sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’articolo 181-bis della    legge 22 aprile 1941,  n. 633, e quindi non soggetti ad obbligo di   vidimazione   o   invio  della dichiarazione identificativa sostitutiva,   i supporti contenenti programmi per elaboratore aventi
carattere di sistema operativo:
a)         accessoriamente distribuiti nell’ambito della vendita di contratti   di   licenza   d’uso     multipli sulla base   di accordi preventivamente conclusi con la SIAE;

b)    distribuiti  gratuitamente    con il consenso del titolare dei diritti;

c)      distribuiti   mediante  scaricamento     diretto (download) e conseguente   installazione   sul   personal   computer   dell’utente attraverso  server   o siti   Internet se detti programmi non vengano registrati   a scopo di profitto in supporti diversi dall’elaboratore personale dell’utente, salva la copia privata (back-up);

d)    distribuiti esclusivamente al fine di far funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce (driver) oppure destinate all’aggiornamento  del   sistema o alla risoluzione di       conflitti software ed hardware se derivanti da software gia’ installato;

e)   destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi di telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi GPRS (General Pocket      Radio Service) o inclusi in apparati audio/video e destinati al funzionamento degli stessi o inclusi in apparati radiomobili cellulari,  se  con   i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;

f)    inclusi  in  apparati di produzione industriale, di governo di sistemi di trasporto e     mobilita’, di impianti di movimentazione e trasporto merci   o  in apparati   destinati al controllo ovvero alla programmazione  del  funzionamento      di elettrodomestici, se con i medesimi    confezionati    e   distribuiti  in    quanto   destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;

g)    inclusi  in  apparati di analisi biologica o chimica ovvero di gestione di apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione ed analisi se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;

h)    destinati    esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto per le persone disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

i)      aventi    carattere  di     sistema operativo, applicazione o distribuzione di servizi     informatici (server) destinati ad essere preinstallati   su   di  un    elaboratore elettronico e  distribuiti all’utente finale insieme ad esso.

Art.  6.

Dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno

1.     Nei casi indicati dal comma 3 dell’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, l’autore ovvero il titolare dei diritti, o un suo   delegato,   puo’  rendere        alla SIAE, in sostituzione del contrassegno,    l’apposita   dichiarazione    identificativa.   Tale
dichiarazione non comporta oneri per il richiedente.

2.     Nei casi previsti dal comma 1, il titolare dei diritti o un suo delegato invia alla SIAE la dichiarazione identificativa, sostitutiva del   contrassegno,   anche  in      via cumulativa con riferimento a determinate tipologie di      supporti preventivamente indicati. Tale dichiarazione comprova   la legittimita’ dei supporti stessi anche ai fini   della tutela penale di cui all’articolo 171-bis della legge 22 aprile  1941, n. 633, come modificata dall’articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.

3.   La dichiarazione    identificativa autocertifica la conformita’ della tipologia    dei supporti alle previsioni di cui al terzo comma dell’art. 181-bis   della  legge 22 aprile 1941, n. 633,  e di cui al presente   regolamento,   e,  a    tal fine,     contiene le seguenti informazioni:

a)   titolo del prodotto;

b)   nome e indirizzo del titolare del diritto o del suo delegato;

c)   codice identificativo del prodotto, se disponibile;

d)    attestazione   di    assolvimento di tutti gli obblighi sanciti dalla legge sul diritto d’autore, qualora i programmi contengano opere dell’ingegno tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, o loro brani o parti.

4.     La dichiarazione identificativa puo’ essere effettuata anche cumulativamente per piu’ versioni di prodotti informatici. A tal fine e’ sufficiente indicare il titolo del prodotto base, senza necessita’ di indicare separatamente le diverse versioni del medesimo prodotto, fra cui, in particolare, le diverse versioni linguistiche, gli aggiornamenti, le versioni distinte per canale di distribuzione o per utente finale.

5.     La dichiarazione identificativa deve pervenire alla SIAE prima dell’immissione    in      commercio   o importazione dei supporti nel territorio    nazionale. L’invio deve essere effettuato con modalita’ idonea a         far constatare la data di ricevimento da parte della
SIAE. Il dichiarante e’ tenuto a custodire, per i tre anni successivi al termine del        periodo di commercializzazione, un esemplare di ciascun        prodotto dichiarato, unitamente a copia della relativa dichiarazione. Per ogni necessario controllo detti supporti possono essere richiesti dalla SIAE presso i soggetti e nei luoghi indicati nella dichiarazione identificativa. Tale custodia, a cura e spese del dichiarante, non comporta oneri per la SIAE, neppure con riferimento ad eventuali spese di consegna degli esemplari.

6.     La SIAE puo’ chiedere informazioni e documenti con riferimento ai dati di cui ai  commi 3, 4 e 5. La richiesta di informazioni o documenti   da  parte          della SIAE non sospende la facolta’ di commercializzare i prodotti.

7.   Le disposizioni di cui al presente articolo sono dettate al solo fine di definire l’ambito di applicazione dell’articolo 181-bis della citata legge n. 633/1941, nonche’ l’ambito operativo della dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno e lasciano totalmente    impregiudicata la protezione del diritto d’autore e dei diritti   connessi, cosi come disposta dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e   successive modificazioni ed integrazioni, anche in relazione alla utilizzazione   non eccedente il cinquanta per cento delle opere
intere.

8. Sono fatti salvi in ogni caso gli atti e i rapporti intervenuti tra  la SIAE ed i soggetti indicati dall’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633,  a seguito dell’entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248.

Art. 7.

Casi particolari

1.     Nei casi di contrassegni destinati a noleggiatori di supporti o rivenditori di supporti nuovi o usati, nell’ipotesi di smarrimento o distruzione fortuita      di contrassegni originariamente apposti, la SIAE, esaminata   la documentazione e la dichiarazione rese, provvede al          rilascio del nuovo contrassegno, entro dieci giorni dalla richiesta,   salvo che non riscontri elementi significativi dai quali emergano   fondati   dubbi di illecita riproduzione dei supporti
medesimi;  in questa  ipotesi la SIAE sospende il rilascio per un termine  massimo  di       quarantacinque giorni, nel corso dei quali provvede ai necessari accertamenti. Scaduto il termine la SIAE provvede al rilascio del contrassegno ovvero informa del fatto l’autorita’ giudiziaria. Le maggiori spese per la verifica, l’esame ed il controllo dei supporti sono a carico dei richiedenti la nuova contrassegnatura.

2.     Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno ne’ a dichiarazione sostitutiva i supporti che le emittenti radiofoniche o televisive, nel rispetto dei diritti d’autore e dei diritti connessi, realizzano  per  finalita’ esclusivamente di carattere tecnico o comunque funzionale alla propria attivita’ di diffusione radiotelevisiva, salvo che tali supporti siano destinati al commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a terzi a fine di lucro.

3.     Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno ne’ a dichiarazione sostitutiva i supporti di lavoro realizzati dai disk jockey in possesso di specifica autorizzazione della SIAE per lo svolgimento della propria attivita’ professionale, salvo che tali supporti siano destinati al commercio o ceduti a qualunque titolo a terzi a fine di lucro.

4.     Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno ne’ a dichiarazione sostitutiva i supporti allegati ad opere librarie i quali riproducono in tutto o in parte il contenuto delle opere stesse ovvero sono ad esse accessori, quali dizionari, eserciziari, presentazioni dell’opera, purche’ non commerciabili autonomamente.

5. Non  sono soggetti ad apposizione del contrassegno ne’ a dichiarazione sostitutiva i libri o altri prodotti editoriali a stampa contenenti microchip, sonori o musicali strettamente legati
alla fruizione dell’opera letteraria e che propongono una melodia, ovvero una canzone o     una narrazione    vocale che accompagnano le situazioni previste nello stesso prodotto editoriale.

Art. 8.

Abrogazioni

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2002, n. 296, e’ abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 febbraio 2009

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta

Il Ministro per i beni e le attivita’ culturali Bondi

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2009

Ufficio  di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 207


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