Privacy, caso Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia, depositate le conclusioni dell’Avvocato Kokott
Avv. Hermans Joseph Iezzoni
Dopo la tempesta mediatica, che si è alzata contro l’Agenzia delle Entrate per la pubblicazione on-line dei dati fiscali dei contribuenti, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee è stata investita, dal Tribunale Amministrativo finlandese, delle questioni pregiudiziali su un caso parzialmente analogo riguardante la liceità o meno della diffusione annuale dei dati reddituali per finalità giornalistiche e commerciali.
La Satakunnan Markkinapörssi Ltd, a partire dal 2001, aveva trattato i dati reddituali di 1.200.000 contribuenti finlandesi pubblicandoli sulle pagine del periodico fiscale Veropörssi, diffuso capillarmente in 17 paesi a livello regionale, prevedendo la cancellazione dal database a richiesta e dietro compenso. Successivamente, la Satakunnan cedeva la banca dati del giornale, sotto forma di CD-ROM, alla Satamedia Ltd che, a partire dal 2003, aveva attivato un servizio SMS per fornire ai propri abbonati, direttamente sul cellulare, le informazioni sul reddito di un singolo contribuente.
Il Garante Privacy finlandese, chiamato ad occuparsi della questione, era intervenuto vietando alla Satakunnan l’utilizzo dei dati difformemente dalle finalità giornalistiche e alla Satamedia il trattamento per scopi commerciali.
La Commissione per la tutela dei dati personali era però di contrario avviso e rigettava i provvedimenti del Garante Privacy.
La causa veniva poi riassunta dinanzi al Tribunale Amministrativo finlandese che invocava la Corte di Giustizia per chiarimenti sulle seguenti questioni pregiudiziali:
1) Se vada considerata quale trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 95/46/CE un’attività consistente nel:
a) rilevare dati sul reddito da lavoro e da capitale nonché sul patrimonio di persone fisiche da documenti pubblici delle autorità tributarie e trattarli a fini di pubblicazione;
b) pubblicarli in ordine alfabetico e per classi di reddito, sotto forma di elenchi esaustivi classificati per comuni;
c) diffonderli ulteriormente su CD-ROM per essere trattati a fini commerciali;
d) trattarli nell’ambito di un servizio di SMS in cui gli utilizzatori di un telefono mobile possono previa comunicazione del nome e della residenza di una persona e loro trasmissione ad un determinato numero del servizio SMS, ottenere in risposta dati sul reddito da lavoro e da capitale nonché sul patrimonio di tale persona.2) Se la direttiva 95/46/CE vada interpretata nel senso che le varie operazioni menzionate supra sub 1a‑1d possono ritenersi quali trattamento di dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici ai sensi dell’art. 9 della direttiva, quando si prende in considerazione il fatto che sono stati rilevati dati in rapporto a più di un milione di soggetti passivi di imposta fondandosi su dati pubblici a norma della legislazione nazionale sull’accessibilità al pubblico dell’informazione. Se nella valutazione della causa sia rilevante la circostanza che l’obiettivo principale dell’attività è la pubblicazione di tali dati.
3) Se l’art. 17 della direttiva 95/46/CE vada interpretato in combinato disposto con i principi e gli obiettivi della direttiva stessa nel senso che la pubblicazione di dati rilevati a scopi giornalistici e la loro ulteriore cessione ai fini di un trattamento a scopi commerciali sono incompatibili con tale disposizione.
4) Se la direttiva 95/46/CE possa interpretarsi nel senso che esulano del tutto dal suo campo di applicazione gli archivi di dati personali contenenti solo materiale pubblicato nei media in quanto tale.
L’8 maggio 2008 sono state depositate le conclusioni dell’Avvocato Generale Juliane Kokott, che, considerando le attività compiute dalle due società come trattamento dei dati personali, ha distinto il trattamento per scopi giornalistici da quello per fini commerciali. I primi sono leciti, in base all’articolo 9 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, quando la loro finalità è informare su questioni di interesse pubblico. I secondi, invece, sono controversi poiché l’art. 17 della direttiva non prevede la possibilità di una cessione per scopi commerciali dei dati ricavati da un precedente trattamento per scopi giornalistici. Il giudice di merito è invitato ad una valutazione critica per determinare in concreto lo scopo di volta in volta perseguito come la presenza di un profitto, che escluderebbe l’interesse pubblico alla diffusione dei dati, o la presenza di interessi meramente privati come la soddisfazione della curiosità personale, lo sfruttamento per attività di marketing o per ricavare la solvibilità di un debitore. In conclusione, l’Avv. Kokott suggerisce alla Corte di Giustizia di risolvere la pregiudiziale nel seguente modo:
1. Deve essere considerata quale trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati un’attività consistente, come descritto nella domanda di pronuncia pregiudiziale, nel:
a rilevare dati sul reddito da lavoro e da capitale nonché sul patrimonio di persone fisiche da documenti pubblici delle autorità tributarie e trattarli a fini di pubblicazione;
b pubblicarli in ordine alfabetico e per classi di reddito, sotto forma di elenchi esaustivi classificati per comuni;
c diffonderli ulteriormente su CD-ROM per essere trattati a fini commerciali;
d trattarli nell’ambito di un servizio di SMS in cui gli utilizzatori di un telefono mobile possono previa comunicazione del nome e della residenza di una persona e loro trasmissione ad un determinato numero del servizio SMS, ottenere in risposta dati sul reddito da lavoro e da capitale nonché sul patrimonio di tale persona.
2. Il trattamento di dati personali ai sensi della direttiva 95/46 è effettuato a scopi giornalistici ai sensi dell’art. 9 della direttiva 95/46 se esso mira alla trasmissione di informazioni e opinioni su questioni di interesse pubblico. Spetta al giudice del rinvio, sulla base di tutti i dati oggettivi a sua disposizione, verificare se e in che misura il trattamento dei dati fiscali controverso sia effettuato a scopi giornalistici.
3. L’art. 17 della direttiva 95/46 sulla tutela dei dati non contiene alcuna previsione in merito alla possibilità di pubblicare e cedere ai fini di un trattamento a scopi commerciali i dati rilevati a scopi giornalistici.
4. Gli archivi di dati personali contenenti solo materiale pubblicato nei media in quanto tale rientrano nel campo di applicazione della direttiva 95/46.
Documenti di interesse:
- Le conclusioni dell’Avvocato Generale CEE Juliane Kokott (testo originale)
- Le conclusioni dell’Avvocato Generale Juliane Kokott (testo tradotto in italiano)
- Il ricorso del Garante Privacy finlandese (in lingua originale)
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