Pensione: Corte dei Conti Sezioni Riunite 7/2007/QM e restituzione dell’indebito.
A cura dell’Avv. Hermans Joseph Iezzoni
Con la pronuncia che si offre ai lettori di ABCDiritto, la Corte dei Conti, a sezioni riunite, dirime un contrasto sulla ripetibilità o meno di quanto indebitamente corrisposto a titolo di trattamento pensionistico provvisorio:
In assenza di dolo dell’interessato, il disposto contenuto nell’art. 162 del d.P.R. n°1092 del 1973, concernente il recupero dell’indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio, deve interpretarsi nell’ambito della disciplina sopravvenuta contenuta nella legge n° 241 del 1990, per cui, a decorrere dall’entrata in vigore di detta legge n° 241 del 1990, decorso il termine posto per l’emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza, non può più effettuarsi il recupero dell’indebito, per il consolidarsi della situazione esistente, fondato sull’affidamento riposto nell’Amministrazione.
Ossia, se sono state erogate e percepite somme superiori alle spettanti a causa di errore di calcolo dell’Amministrazione, in assenza di dolo da parte dell’interessato, queste somme non dovranno essere restituite quando la pensione sia divenuta definitiva oltre il termine di 365 giorni dal primo assegno di pensione provvisoria.

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