La Cassazione e la terapia Di Bella

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Forse il titolo del post non è propriamente corretto. L’argomento, infatti, parte da una riflessione, il modo in cui spesso le sentenze vengono enfatizzate. Si supera a forza di dialettica il loro reale contenuto per giungere a significati diversi. Con sfumature distanti. Il diritto quotidiano, inteso come quella parte della legge che trova applicazione concreta, uscendo dall’astratto, subisce così degli scossoni e l’opinione pubblica è sempre più disorientata… a tratti come l’opinione di quanti con il diritto hanno a che fare per lavoro.

Lo spunto per questa digressione è dato dal modo in cui è stata comunicata al pubblico la sentenza della Cassazione n.13589 del 26 maggio 2008. Forse in molti ricorderanno l’enfasi con la quale si è parlato di “Metodo Di Bella, la Cassazione: inefficace per i tumori” (Da “Il Giornale” ), “Bocciatura senza appello” (Da “ItaliaOggi“), “Terapia Di Bella Inefficace”, “La Cassazione fa tramontare definitivamente le speranze di tanti malati” (Da ANAOO Associazione Medici Dirigenti).

Leggendo bene la sentenza, però, si nota come l’apporto della Cassazione sul punto della validità o meno della terapia… sia minimo. Non è dunque su “quel motivo”, ossia sul generale convincimento dell’inefficacia del metodo di Luigi Di Bella, che la Cassazione ha sposato la posizione espressa dalla Corte d’Appello ma si è occupata di altro. Questo perché i Giudici hanno ricordato i limite del merito e dietro di esso si sono trincerati.

I motivi di ricorso in Cassazione, infatti, sono individuati. Volendone parlare in modo semplice… ops semplicistico… riguardano quei vizi ed errori nell’applicazione della legge o nel riconoscimento dei diritti che minano l’iter logico, in forma e sostanza, alla base di una sentenza. Legittimità, dunque, non merito. Giudizio che non  riguarda e che non incide sul libero convincimento di ogni giudice.

Per questa ragione è bene ribadire come la Cassazione, nel passaggio enfatizzato da giornali ed altri mezzi di informazione, suoni in maniera diversa da come riportato. A ben guardare troviamo scritto: “si è di fronte ad una tipica valutazione di merito della Corte, che si sottrae al sindacato di legittimità in quanto immune da vizi denunciati”. In parole povere la Cassazione sul punto dell’efficacia o meno della terapia Di Bella non si è espressa. In via di fatto potrebbe sembrare la stessa cosa. Ma nel cuore giuridico della questione le cose cambiano.

Segue il testo della pronuncia:

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Guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi all’etilometro

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la pronuncia, che si offre ai lettori di ABCDiritto, la Quarta Sezione della Cassazione interviene a tamponare l’errata interpretazione secondo la quale le modifiche introdotte dal Decreto Bianchi, nel differenziare le sanzioni in base al valore della concentrazione di alcool nell’aria (tasso alcoolemico rilevato), hanno vanificato, nel caso di rifiuto del trasgressore ad effettuare il test, il ricorso ad elementi sintomatici dello stato di ebbrezza. Ragionando in questi termini la condotta di guida sotto l’influenza dell’alcool non sarebbe più penalmente rilevante.

La Cassazione, all’opposto, ribadisce il costante orientamento secondo cui lo stato di ebbrezza del conducente può essere provato ed accertato con qualsiasi mezzo non necessariamente attraverso l’etilometro di cui parla l’art. 379 del Regolamento di attuazione e di esecuzione del codice della strada.

La Quarta Sezione osserva come al Giudice residui un ampio margine di azione. Può, infatti, disattendere l’alcooltest ed i suoi risultati in virtù del libero convincimento. Così ricavando i dati ignoti da qualunque elemento che rilevi lo stato di alterazione. L’importante è, poi, giustificare la scelta attraverso una motivazione logica ed esauriente.

Segue il testo della sentenza: Leggi il seguito…


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Scontro tra redditometro e reddito effettivo

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la sentenza, che si offre ai lettori di ABCDiritto, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, lamentando la cattiva gestione del contraddittorio nella fase precedente, ha precisato che l’imprenditore agricolo può vincere la presunzione del redditometro se ricostruisce la redditività aziendale, attraverso fatture e prospetti di situazioni patrimoniali, purché riferite agli anni contestati nell’accertamento sintetico.

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Il mandato di arresto europeo e l’evasione fiscale all’estero

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la sentenza, che si offre ai lettori di ABCDiritto, la Cassazione ha precisato che non può farsi ricorso automatico all’istituto del Mandato di Arresto Europeo (MAE) in materia di evasione fiscale quando l’Italia, a differenza dello stato richiedente, applichi, per i fatti contestati, la sanzione amministrativa.

Ecco un passaggio fondamentale: «la contestazione dell’omesso pagamento dell’imposta comunale sull’attività di impresa non trova riscontro in una analoga fattispecie criminosa dell’ordinamento italiano. Anche ammettendo che tale imposta possa corrispondere alla imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) prevista dall’ordinamento tributario italiano, per le varie condotte relative al mancato pagamento di essa non sono contemplate ipotesi di reato ma solo violazioni amministrative».

Segue il testo della pronuncia:
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La cassazione e la marijuana: vietata la coltivazione ma non l’uso per motivi religiosi?

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

La Cassazione non è nuova a decisioni destinate a far discutere infiammando sia gli addetti ai lavori che il sentire dei comuni cittadini. Così, nell’accesso dibattito sulla liberalizzazione delle droghe, ha già scatenato polemiche l’apertura dei Giudici del Palazzaccio al Rastafarianesimo del predicatore Marcus Mosiah Gavey.

Mentre le Sezioni Unite affermano che giunge alla soglia del penalmente rilevante, anche per l’uso personale, qualunque condotta di coltivazione di piante dalle quali estrarre sostanze stupefacenti, anche se di modica e rudimentale entità, la Sesta Sezione, in via interpretativa, apre alla detenzione per motivi religiosi come quelle dei rastafariani, poiché: «secondo le notizie relative alle caratteristiche comportamentali degli adepti di tale religione di origine ebraica, la marijuana non è utilizzata solo come erba medicinale,ma anche come-”erba meditativa” come tale possibile apportatrice dello, stato psicofisico inteso alla contemplazione nella preghiera, nel ricordo e nella credenza che “la erba sacra” sia cresciuta sulla tomba di re Salomone,chiamato il Re saggio e da esso ne tragga la forza,come,si evince da notizie di testi che indicano le caratteristiche di detta religione.»

Seguono i testi delle pronunce:


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Il burqa è un capo di abbigliamento

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Il Consiglio di Stato ha chiarito che il Sindaco, in funzione di Ufficiale di Governo, non può, mediante un atto generale in materia di pubblica sicurezza, quale l’ordinanza interpretativa inserire il burqa, o il generico velo, fra le “maschere” vietate dall’articolo 85 del TULPS poiché costituisce un capo di abbigliamento tradizionale con riflessi religiosi.

Segue il testo della pronuncia:


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Certificazione medica giustificativa dell’assenza per malattia

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con il parere 45/2008 la Funzione pubblica risponde ad un quesito sull’articolo 71, comma 2, del Decreto Legge n. 112/2008 che così recita: “nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica”.

Il parere, infatti, sottolinea che il deterrente ai certificati facili, emessi da medici compiacenti, non passa dal sottrarre ai medici di base la competenza a certificare le malattie dato che questa è attribuita loro dall’articolo 8 del D. Lgs. n. 502/92: “in materia di regolazione dei rapporti fra il Servizio Sanitario Nazionale ed i medici di medicina generale, questi ultimi sono tenuti al rilascio della certificazione “per incapacità temporanea al lavoro”(Accordo collettivo nazionale del 23.03.2005), si ritiene che detti medici possano utilmente produrre la certificazione idonea a giustificare lo stato di malattia del dipendente nelle circostanze indicate all’art.71 del decreto legge n.112/2008“.
Segue il testo del parere:

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Informazioni di servizio

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

A causa dell’elevato traffico generato, questo blog, negli ultimi due giorni, ha manifestato vari problemi. Numerose pagine di errore hanno fatto la loro comparsa qui e lì, non ultimi sconsolati avvisi di server occupato. In parole povere ABCDiritto è stato inaccessibile sia ai normali utenti che a chi scrive.

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Informativa alla clientela e provvedimento del 19 giugno 2008 del Garante Privacy

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Cade, in parte, il velo di “deificazione” che nell’opinione popolare, avvolge la figura del Garante della Privacy ed inizia, davvero, la stagione delle misure minime in tema di “privatezza”.

E’ stato, infatti, pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale 152 del 1 luglio 2008, il provvedimento volto a semplificare l’Informativa ai Clienti dando ascolto alle lamentate difficoltà delle piccole realtà economiche.

La finalità principe è quella di snellire le procedure burocratiche per imprese di ridotte dimensioni, professionisti ed artigiani.

Così, secondo l’ottica del Garante, l’Informativa soffre spesso di un’eccessiva lunghezza burocratica anche quando la finalità, per cui è richiesta, non incide su dati sensibili o giudiziari ma degrada a profili contabili come le buste paga e la corrispondenza ordinaria.

Per queste ragioni il Garante elenca tre casi in cui il consenso non deve essere richiesto dai soggetti pubblici o è superfluo:

1) per l’adempimento di obblighi contrattuali o normativi o per finalità amministrative e contabili;

2) se i dati provengono da registri ed elenchi pubblici conoscibili da chiunque o sono relativi allo svolgimento di attività economiche dell’interessato;

3) quando si è già aperto un canale comunicativo con l’interessato, per una precedente vendita o prestazione di servizio, sarà possibile inviare ai recapiti acquisiti ulteriore materiale pubblicitario, come promuovere una vendita diretta, le ricerche di mercato o la comunicazione commerciale.


Come si può notare è il terzo punto quello che farà più discutere poiché, ferma restando la garanzia, per chi non desidera ricevere la pubblicità, di opporvisi, potrà dar luogo ad una selvaggia azione di marketing diretto su beni e servizi del titolare al trattamento.

Il Garante consiglia, tra le altre, di redigere una prima informativa breve, collocabile anche negli spazi bianchi delle corrispondenza, suggerendo il seguente contenuto:

“I SUOI DATI PERSONALI

Utilizziamo – anche tramite collaboratori esterni – i dati che la riguardano esclusivamente per nostre finalità amministrative e contabili, anche quando li comunichiamo a terzi. Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti, sono riportate su… [RINVIO AD UN TESTO PIU' ARTICOLATO]

ma, forse, per un eccesso di bilanciamento di interessi tra le parti in causa, spinge troppo sulla semplificazione quando suggerisce che nel testo articolato “è possibile non inserire [...] gli elementi noti [...] riferimenti meramente burocratici o circostanze ovvie [...]” il tutto in nome di “espressioni efficaci, anche se sintetiche”.

La patata passa alle associazioni di categoria chiamate a predisporre informative – tipo per determinati settori o categorie di trattamento onde, successivamente, proporre un kit di istruzioni, con facsimile, sugli adempimenti in materia.

Congiuntamente il Garante invita il Governo a modificare l’articolo 33 del D.lgs. 196/2003 aggiungendovi il comma 1-bis: “Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate in ordine all’adozione delle misure minime di cui al comma 1, con riferimento ai trattamenti effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani”.

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Segue il testo del provvedimento:
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Cani al guinzaglio o con museruola anche se il regolamento comunale impone la generica custodia

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la sentenza, che si offre ai lettori di ABCDiritto, la Cassazione chiarisce che quando un regolamento comunale impone la generica custodia degli animali occorre comunque dare peso alla finalità complessiva della norma ossia garantire la piena sicurezza di chi frequenta i luoghi pubblici. Museruola, guinzaglio o altri accorgimenti servono a prevenire reazioni impulsive ed improvvise nell’animale a cui nulla può la semplice attenzione vigile del padrone.

Segue il testo della sentenza:
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