Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Il Garante Privacy, attraverso le linee guida, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008, si rivolge agli ausiliari del Giudice ed ai consulenti di parte. A questi indica di sfrondare gli archivi di tutto il materiale superfluo acquisito attraverso l’attività svolta.

Il provvedimento, ad una attenta analisi, pare voler evitare che, documenti di particolare delicatezza processuale e non solo, possano costituire oggetto di una diffusione incontrollata sfuggendo alle regole di estrazione copia, dietro domanda qualificata alle cancelleria presso la quale sono stati depositati.

Tutta la documentazione fornita od acquisita per la consulenza dovrà essere depositata assieme alla relazione finale di consulenza. Sfuggono a questa rigida regola gli atti necessari, anche fiscalmente, a testimoniare l’attività espletata e quelli per i quali vi è una autorizzazione da parte del magistrato od un’eccezione di legge.

Segue il testo del provvedimento:

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Chirurgia estetica e rischi dovuti alla somministrazione di farmaci

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la sentenza 32423/2008, la Cassazione, conferma che l’obbligo di informare il paziente sui rischi derivanti dall’uso dei farmaci comprende un’elencazione puntuale soprattutto quando il trattamento ha carattere superfluo e non necessario.

Così il consenso non può ridursi ad informazioni generiche come la semplice indicazione del nome del farmaco che verrà somministrato. Quando si parla di chirurgia estetica, non sempre il trattamento proposto ha carattere necessario e spesso gli effetti negativi non bilanciano in alcun modo le conseguenze ulteriori ed i costi.
Questo distinguo è ben chiaro ai giudici che hanno evidenziato come i tutti questi casi sia opportuno fornire una informazione la più chiara possibile mettendo in evidenza l’esistenza di rischi in rapporto al trattamento.

Il dato emerge con chiarezza notando come nel caso concreto a subire le conseguenze dannose era stata una paziente collega estetista del chirurgo. Una lettura estesa della sentenza, che tenga dovutamente conto di quest’ultimo particolare, porta a dilatare i termini del consenso informato al punto di farlo coincidere con l’estrema trasparenza.


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Lavoro notturno ed affido condiviso

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Il Ministero del Lavoro, rispondendo ai dubbi interpretativi sollevati dal Sult, chiarisce che l’esenzione dal lavoro notturno spetta anche nel caso di affido condiviso, ossia quando il minore conviva a periodi alterni con entrambi i genitori.

I genitori, per far valere i loro diritti, dovranno semplicemente fornire copia della sentenza di affidamento condiviso al datore di lavoro, che sarà tenuto ad adeguare i turni di lavoro.

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Aliquote dettagliate negli avvisi di accertamento

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

In tema di trasparenza ed accertamenti fiscali, la Cassazione ha precisato che l’ufficio tributario, per non violare il principio di precisione e chiarezza dettato dall’articolo 42 d.p.r. n. 600/1973, è tenuto ad indicare, negli avvisi di accertamento, con precisione l’aliquota applicata non potendosi limitare a riportare il minimo ed il massimo previsto per gli scaglioni di reddito. In altri termini, se non vi è il rispetto di questa regola di correttezza il provvedimento finale è nullo.

Segue il testo della sentenza: Leggi il seguito…


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Multa pagata e ricorso contro la decurtazione dei punti


Cassazione Sezioni Unite Civili del 29 luglio 2008 n. 20564

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

SENTENZA

Svolgimento del processo

Con ricorso al giudice di pace di Treviso, L. G. proponeva opposizione avverso un verbale di contestazione di infrazione di norma sulla circolazione stradale elevato dalla Polizia stradale di Venezia il 3.7.2003, limitatamente alla sanzione di decurtazione dei punti della patente, allegando di aver provveduto alla sanzione pecuniaria.

Con sentenza del 28.7.2004, il giudice di pace accoglieva l’opposizione, ritenendo illegittima la sanzione della decurtazione dei punti, in assenza dell’istituzione dei corsi per il recupero del punteggio.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Interno, lamentando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo.

Non ha svolto attività difensiva l’intimato.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente la­menta il difetto di giurisdizione del giudice ordinario avverso il provvedimento di decurtazione dei punti dal­la patente per infrazione stradale, a norma dell’art. 126-bis cod. strada, ritenendo che tale giurisdizione si appartenga al G.A..

Ritiene il ricorrente che il provvedimento di decurtazione suddetto non attenga all’accertamento della violazione stradale, venendo effettuato proprio allorchè detto accertamento è ormai concluso.

2. Il motivo è infondato.

L’art. 126-bis. del d. lgs. n. 285/1992 statuisce che “All’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all’anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui é prevista la sospensione o la revoca della patente”.

Ne consegue che la decurtazione dei punti di patente costituisce una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale.

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l’opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida ovvero prodromici a tale sospensione, quali quelli di decurtazione progressiva di punti (cfr. Cass. S.U. 11/02/2003, n.1993; Cass. S.U., 07/02/2006, n.2519;

Cass. S.U., 06/02/2006, n.2446; Cass. S.U., 19/04/2004, n.7459).

Da tale orientamento non vi è motivo di discostarsi, anche perché un’interpretazione che escludesse la specifica tutela approntata dagli artt. 22 e 23, L. n. 689 del 1981 nei soli casi di decurtazione dei punti (che culmina nella sospensione della patente, allorchè risultino esauriti tutti i punti), mentre la consentisse per la sospensione, urterebbe contro l’omogeneità del sistema sanzionatorio del codice della strada, determinando una divaricazione delle forme dí tutela giurisdizionale, priva di ogni ragionevole giustificazione e, come tale, non compatibile con i principi della nostra Carta costituzionale e, segnatamente, con quelli sanciti dagli artt. 3 e 24 Cost. (C.Cost. 12 febbraio 1996, n. 31).

Va quindi affermata la giurisdizione dell’AGO.

3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 204-bis cod. strada, assumendo che, effettuato il pagamento in misura ridotta, risulta esaurita l’opzione tra tale pagamento e l’opposizione, per cui quest’ultima sarebbe inammissibile.

4.1. Il motivo è infondato.

L’art. 202, c. 1, d.lgs. n. 285/1992 statuisce che “Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme”.

L’art. 203, c. 1, d.lgs. n. 285/2992 statuisce che “Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione.

L’art. 204-bis, c. 1, d. lgs. n. 285/1992 statuisce che: “Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione”.

4.2. Da tale quadro normativo deriva che, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della strada, il “pagamento in misura ridotta” solo se effettuato nei sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione preclude, a norma degli artt. 202 e 203, primo comma, del codice della strada, il ricorso amministrativo (o giurisdizionale). Qualora, in difetto della condizione ostativa del preventivo versamento della somma, pari al minimo della sanzione, il procedimento giurisdizionale sia stato correttamente avviato, il successivo pagamento del medesimo importo, anche se avvenuto prima della scadenza del termine dei sessanta giorni, non svolge alcuna influenza sul giudizio in corso, a meno che non si accompagni ad una formale rinuncia all’impugnazione (Cass. 17/10/2005, n. 20100; Cass. n. 6167/2003)

Pertanto, quando nessun pagamento è ancora stato effettuato, il procedimento giurisdizionale è correttamente avviato, in difetto della condizione ostativa del preventivo versamento della somma, pari al minimo della sanzione; nè trova in tale successivo evento motivo di improseguibilità, in quanto l’uso alternativo dei rimedi offerti dalla legge non è più praticabile una volta che sia stato attivato uno di essi (electa una via non datur recursus ad alteram).

4.3. Sennonché, proprio per la costruzione normativa dell’art. 202 cod. strada, secondo cui il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria non influenza l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, per le stesse non vi è preclusione all’opposizione al prefetto o al giudice ordinario, in conseguenza dell’avvenuto pagamento in misura ridotta.

Tale pagamento in misura ridotta, infatti, comporta solo un’incompatibilità (oltre che un’implicita rinunzia) a far valere qualunque contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria amministrativa irrogata sia alla violazione stradale contestata (che della sanzione pecuniaria è il presupposto necessario giuridico-fattuale), ma, proprio perché il pagamento non influenza le sanzioni accessorie, non è impeditivo delle opposizioni (di cui agli artt. 203 e 204 bis cod. str.) che abbiano ad oggetto esclusivamente tali sanzioni accessorie, senza porre in discussione né la sanzione pecuniaria né la violazione contestata (ad esempio, perché la violazione già astrattamente non contemplava tale sanzione accessoria o non la prevedeva nella misura applicata).

4.4. Tanto si è verificato nella fattispecie, avendo l’opponente contestato davanti al giudice di pacenon la violazione ascrittagli né la sanzione amministrativa irrogata (per la quale aveva provveduto al pagamento in misura ridotta), ma l’illegittimità dellasanzione accessoria della decurtazione dei punti, inassenza dell’istituzione dei corsi per recupero delpunteggio.

5.Nulla per le spese del giudizio di cassazione,non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Nulla per le spese del giudizio di

cassazione.

così deciso in Roma, li 19 febbraio 2008.


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Ancora sul bollino SIAE

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Si apre il contrasto interpretativo attorno al valore legale del bollino SIAE nei casi di illegittima duplicazione.
La Cassazione 32064, infatti, non condividendo la posizione espressa nella sentenza 13810/2008, secondo la quale il giudice nazionale, a seguito di quanto dedotto dalla Corte di Giustizia nel caso Schwibbert, è sempre tenuto a disapplicare l’obbligo di contrassegnare i supporti, puntualizza che la disapplicazione è possibile solo quando il bollino condizioni la libera circolazione dei prodotti e non quando assicuri una tutela più incisiva e pronta alle violazioni del diritto d’autore.

Per i giudici il bollino costituisce una regola di esperienza in grado di agevolare i consumatori a non subire frodi potendo distinguere il genuino dal prodotto contraffatto. Per la stessa presunzione distintiva viene adoperato come indizio dalla Polizia e dalla Magistratura nelle indagini.

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La Cassazione ed il caso Calipari

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la sentenza, che si offre ai lettori di ABCDiritto, la Cassazione, confermando l’improcedibilità nei confronti del militare USA per l’omicidio ed il tentato omicidio di Nicola Calipari e Andrea Carpani (funzionari del SISMI che avevano liberato la giornalista Giuliana Sgrena) in territorio iracheno, ha precisato che l’immunità è funzionale e può essere superata solo dimostrando gravi violazioni del diritto internazionale umanitario (crimini contro l’umanità o crimini di guerra).

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Limiti alla difficoltà dei test preselettivi nei concorsi pubblici

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Il Consiglio di Stato ha chiarito che sono illegittimi i test, delle prove preselettive, con grado di complessità tale da anticipare il risultato del concorso pubblico, ossia che risultino predisposti nell’ottica di individuare i vincitori finali del concorso.

Segue il testo della pronuncia: Leggi il seguito…


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Cassazione Prima Sezione Penale 31465 del 29 luglio 2008

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

L’ultimo atto, della vicenda giudiziaria sulla Signora Anna Maria Franzoni, si rivela come tassello complesso. Non tanto perché la sentenza, dichiarando infondate le questioni di legittimità e rigettando il ricorso di ben 43 motivi, finisce per confermare il teorema secondo il quale l’imputata era preoccupata della normalità fisico-psichica del figlio… ma per la ragione che il “Delitto di Cogne” è diventato storia processuale di questo paese superando il dualismo reo-vittima a consumo della spettacolarizzazione delle sue fasi salienti.

Web, televisione, carta stampata… libri, fotografie ed esperti hanno dialogato cercando indizi di colpa ed innocenza. Tutto è passato sotto la lente di ingrandimento dell’opinione pubblica al punto che, ma forse è il caldo a farmi di questi scherzi, mi sembra quasi di leggere fra le righe della sentenza che è stata proprio questa scelta “mediatica” ad aver rappresentato, si un allargamento delle potenzialità difensive, ma anche la mossa a sorpresa perché si sono battute tutte le possibili alternative giudicandole alla fine talmente implausibili da non poter che scegliere l’unica realistica… ecco come si spiega dunque la condanna con l’applicazione del precetto “il giudice pronuncia la sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio”. L’alternativa possibile è stata la scelta obbligata fra quelle impossibili, o meglio troppo astratte ed inverosimili rispetto agli indizi di partenza.

Leggendo si può notare come la Cassazione, a causa dell’anomalia del “Delitto di Cogne”, ossia di quell’insolita attenzione mediatica, cambi interlocutore rivolgendosi non tanto e non solo a chi il ricorso lo ha promosso (la Signora Franzoni coadiuvata dai suoi legali) ma anche all’opinione pubblica “cui il prodotto giurisdizionale è, in ultima analisi, destinato”. Spiegando che le motivazioni di una condanna stanno tutte nel giudizio di merito e non in quello “proprio della corte di cassazione, che non può procedere ad un terzo grado di giudizio “pieno” né ad una rivalutazione, delle prove, ma deve circoscrivere il proprio sindacato in materia alla completezza, logicità e coerenza delle valutazioni al riguardo compiute dai giudici di primo e secondo grado nonché dell’apparato motivazionale con cui quelle valutazioni sono state giustificate, senza potersi ad essi sostituire.

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Superstiti iscritti al conservatorio e pensione di reversibilità

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la circolare 76 del 21 luglio 2008, la Direzione centrale dell’INPS, ha precisato che i Conservatori sono equiparati ai corsi universitari ed i superstiti ad essi iscritti continueranno a godere della pensione di reversibilità fino al compimento del 26° anno di età od al conseguimento della laurea non seguito dalla iscrizione ad un corso di perfezionamento ovvero ad altro corso di laurea.

Segue il testo della circolare: Leggi il seguito…


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