Mobbing: Cassazione Sezione Lavoro n. 16148 del 20 luglio 2007

A cura dell’Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Il mobbing riassume tutta una serie di vessazioni persecutorie a livello psico-fisico che trovano come luogo di realizzazione gli ambienti di lavoro.Sono state individuate principalmente tre forme :

  1. il mobbing discendente/verticale – attuato dal superiore o dai superiori nei confronti dei subordinati;
  2. il mobbing ascendente – quando i subordinati si coalizzano contro il superiore;
  3. il mobbing orizzontale – attuato dai lavoratori di pari grado, ossia i colleghi.

Attraverso uno di esse od il combinarsi di esse (mobbing misto) si compiono azioni di emarginazione (ad esempio molestie, maltrattamenti, ingiurie, condizioni di lavoro frustranti o con orari di lavoro eccessivi, uso di trasferimenti illegittimi) verso un soggetto con ripercussioni in grado di far insorgere patologie medico/psichiatriche.La pronuncia che qui si richiama stabilisce la responsabilità del datore di lavoro, nel caso di mobbing orizzontale, poiché egli è sempre tenuto a vigilare ed attivarsi a che cessino le vessazioni persecutorie.

Chiarisce la Corte che nel caso di una pluralità di fatti delittuosi, variamente protratti nel tempo, non è conforme al diritto attribuire rilevanza al primo di essi per computare il termine di prescrizione poiché “anche i successivi illeciti sono potenzialmente idonei a determinare una autonoma lesione del diritto e quindi a fondare una domanda di risarcimento.”

Parimenti non è conforme a diritto “far decorrere la prescrizione del risarcimento del danno” dalle vessazioni persecutorie anziché dal manifestarsi all’esterno del danno. Quest’ultimo, infatti, è il momento in cui la lesione si oggettiva con peculiarità di percepibilità e riconoscibilità all’esterno.


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