Ministero dell’Interno circolare n. 17272 del 9 luglio 2007

A cura dell’Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Ministero dell’Interno, Circolare 9 luglio 2007 Prot. n. 17272/7

Roma,

AI SIGG. PREFETTI
LORO SEDIAI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
AOSTA

AI SIGG. QUESTORI
LORO SEDI

OGGETTO: Identificazione di migranti minorenni.

La vigente legislazione in materia di immigrazione prevede l’inespellibilità di alcune categorie di soggetti, tra cui i migranti minorenni, ai quali l’ordinamento, anche in esecuzione delle prescrizioni contenute nelle convenzioni internazionali in materia di tutela dei diritti dell’infanzia, riserva un trattamento di particolare favore in considerazione della vulnerabilità della loro condizione.I migranti minorenni, infatti, sia che vengano rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale sia che siano giunti in Italia attraverso canali regolari, rientrano in una delle categorie protette previste dall’art. 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per le quali è sancito il divieto di espulsione che può essere derogato esclusivamente per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato.


L’esigenza di accertare le generalità degli immigrati, inclusi i minorenni, sprovvisti di documenti, assume, quindi, particolare rilevanza atteso che, se il minore è erroneamente identificato come maggiorenne, possono essere adottati provvedimenti gravemente lesivi dei suoi diritti, quali l’espulsione, il respingimento o il trattenimento in un Centro di permanenza temporanea o di identificazione.

Pertanto, nei casi in cui vi sia incertezza sulla minore età, è necessario far ricorso a tutti gli accertamenti, comunque individuati dalla legislazione in materia, per determinare la minore età, facendo ricorso, in via prioritaria, a strutture sanitarie pubbliche dotate di reparti pediatrici.

Tuttavia, poiché, come è evidenziato dalla prassi, tali accertamenti non forniscono, di regola, risultati esatti, limitandosi ad indicare la fascia d’età compatibile con i risultati ottenuti, può accadere che il margine di errore comprenda al suo interno sia la minore che la maggiore età.

Al riguardo, il Comitato sui diritti dell’infanzia dell’Unicef, nell’affermare, al punto 31 del Commento Generale n. 6 del 3.6.2005 alla Convenzione di New York sui diritti dell’infanzia del 1989, l’importanza prioritaria della valutazione dell’età del minore in modo scientifico, sicuro e rispettoso dell’età, del sesso, dell’integrità fisica e della dignità del minore, raccomanda, nei casi incerti, di “accordare comunque alla persona il beneficio del dubbio, trattandola come se fosse un bambino”.

Peraltro, in materia di accertamento dell’età del minore, l’art. 8, comma 2, del D.P.R. 22.9.1988, n. 448, recante “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni“, fissa il principio di presunzione della minore età, stabilendo che “qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi sull’età del minore, questa è presunta ad ogni effetto”.

Il predetto principio, fondato sul dovere di garantire al minore la più ampia tutela dei diritti, si ritiene possa trovare applicazione in via analogica anche in materia di immigrazione, ogni volta in cui sia necessario procedere all’accertamento della minore età. Pertanto, la minore età deve essere presunta qualora la perizia di accertamento indichi un margine di errore.

Si soggiunge, infine, che fintantoché non siano disponibili i risultati degli accertamenti in argomento, all’immigrato dovranno essere comunque applicate le disposizioni relative alla protezione dei minori.

Nel sottolineare la particolare rilevanza della questione, si invitano le SS.LL., nell’ambito delle rispettive competenze, a dare alla presente circolare la più ampia diffusione ai dipendenti uffici.

IL MINISTRO


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