Locazione di nave : nozione e spunti critici

A cura del Dott. Francesco Casagli

La nave, in quanto bene idoneo ad essere utilizzato o goduto senza consumarsi, può essere, come qualsiasi altro, oggetto di un contratto di locazione, col quale una delle parti (locatore) si obbliga a far godere all’altra (conduttore) per un dato tempo e verso un determinato corrispettivo una cosa (nel nostro caso, una nave – art. 1571 cod. civ. e 376 cod. nav. ).Oggetto del contratto di locazione è, come detto, la concessione del godimento della nave, cioè del diritto al conduttore di usarla per proprio conto, “di servirsene per l’uso determinato nel contratto o per l’uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze” (art. 1587 cod. civ.; 381 cod. nav.).

Oggetto della locazione può essere tanto il solo scafo (locazione a scafo nudo) quanto una nave attrezzata e arredata, fornita cioè di tutte quelle attrezzature e arredi che sono necessari per la navigazione. Quando non risulta il contrario dal contratto, s’intende che la nave è locata con tutte le relative pertinenze, per l’obbligo che incombe sul locatore di consegnarla in condizione di intraprendere la navigazione (art. 379 cod. nav.).

Per quanto concerne le obbligazioni del locatore (art. 379), le principali sono quelle:

1) di consegnare la nave con le relative pertinenze, in stato di navigabilità ed in buono stato di manutenzione (art. 1575 cod. civ.), munita dei documenti necessari per la navigazione. Per navigabilità della nave s’intende l’idoneità di essa alla navigazione, cioè il possesso di tutti i requisiti tecnici necessari o richiesti da leggi o regolamenti per il compimento di determinate navigazioni. Il concetto di navigabilità è quindi molto relativo e variabile a seconda del tipo di nave e dell’impiego al quale essa è destinata. La nave deve trovarsi in stato di navigabilità al momento della consegna e deve esservi mantenuta per tutta la durata del contratto. Il locatore è responsabile dei danni derivati da difetto di navigabilità, a meno che provi che si tratta di vizio occulto, non accertabile con la normale diligenza (art. 380). Se il difetto di navigabilità (ancorché occulto al momento della consegna) è tale da ridurre in modo apprezzabile l’idoneità della nave all’uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo dovuto, a meno che non si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili al momento della consegna (art. 1578 cod. civ.). Il locatore non risponde del difetto di navigabilità per fatti successivi alla consegna della nave, qualora la necessità di riparazioni non gli sia stata tempestivamente segnalata dal conduttore, non avendo il locatore la possibilità di controllare continuamente lo stato di navigabilità della nave;

2) di mantenere la nave in grado di servire all’uso convenuto e di provvedere a tutte le riparazioni dovute a forza maggiore o a logorio prodotto dall’uso normale di essa secondo l’impiego convenuto: sono a carico del conduttore le riparazioni c. d. “di piccola manutenzione”, dipendenti dall’uso (artt. 1576 e 1609 cod. civ.) e quelle dovute a fatto suo o dei suoi preposti. Il locatore non può pretendere di fare sulla nave innovazioni o modifiche che possano diminuire il godimento da parte del conduttore (art. 1582 cod. civ.);

3) di garantire al conduttore il “pacifico godimento” della nave durante la locazione contro le molestie dei terzi che pretendono avere diritti sulla cosa locata (art. 1585 – 1586 cod. civ.).

Il conduttore è, dal canto suo tenuto (art. 381 cod. nav. e 1587 cod. civ.):

a) a prendere in consegna la nave nel luogo e nel tempo convenuti; il conduttore che non si trovi nel luogo e nel tempo convenuti per prendere in consegna la nave, incorre in mora accipiendi per non aver compiuto tempestivamente quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere la propria obbligazione (art. 1206 cod. civ.). La mancata presa in consegna della nave da parte del conduttore, mentre non lo libera dalla sua obbligazione di pagare il corrispettivo convenuto, pone, dal giorno in cui il locatore gli ha fatto l’offerta di adempimento, a suo carico l’eventuale impossibilità della prestazione, sopravvenuta per causa non imputabile al locatore e le spese da questi sopportate per la custodia della nave (art. 1207 cod. civ.);

b) ad usare la nave secondo quanto convenuto nel contratto o secondo quanto può altrimenti desumersi dalle circostanze e in relazione alle sue caratteristiche risultanti dal certificato di navigabilità, adoperando la diligenza del buon armatore (artt. 1587 e 1176 cod. civ.). Egli può però usare la nave anche in modo diverso, sempre che questo diverso uso non la esponga a maggior rischio o logorio di quello normale (ad es. adibirla a deposito galleggiante, tenerla ferma in porto, ecc.);

c) a pagare il corrispettivo pattuito (detto nella pratica, ma impropriamente, nolo) nei termini pattuiti. Il pagamento va fatto, se non diversamente convenuto, al domicilio del locatore (art. 1182 cod. civ.). Il mancato pagamento (se imputabile al conduttore) del corrispettivo, autorizza il locatore a chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni (art. 1453 cod. civ.). Se nel contratto è inserita una clausola risolutiva espressa, per la risoluzione del contratto è sufficiente la dichiarazione del locatore che egli intende avvalersi della clausola, senza bisogno di azione giudiziaria (art. 1456 cod. civ.). Se il locatore non si avvale della clausola per il mancato pagamento di una rata, questo non implica rinunzia ad avvalersene per le successive.

Nel caso in cui, per un fatto che colpisca la nave che non sia imputabile ad alcuna delle parti, si verifichi la sopravvenuta impossibilità della prestazione, in quanto il conduttore sia impedito nella sua utilizzazione della nave, è da distinguere fra impossibilità definitiva e impossibilità temporanea. Nel primo caso, il contratto si risolve e il corrispettivo non è più dovuto (e se in tutto o in parte pagato deve essere restituito) (art. 1256 e 1463 cod. civ.); nel secondo caso, l’obbligazione del locatore non si estingue, a meno che l’impossibilità perduri fino a quando, in relazione al contratto, egli non può più essere ritenuto obbligato, ovvero il conduttore non ha più interesse alla prestazione (art. 1256 cpv). Se il locatore non risponde del danno che, per la temporanea impossibilità del godimento della nave, subisce il conduttore, egli non può pretendere da questi il corrispettivo per il tempo in cui la prestazione non è eseguita, per la stretta correlazione che passa fra ogni unità di corrispettivo ed ogni unità del tempo della prestazione.

La locazione cessa per 1) risoluzione nei casi previsti dalla legge (art. 1453, 1463 e 1578 cod. civ.) o dal contratto; 2) lo spirare del termine fissato nel contratto, senza bisogno di disdetta da parte del locatore (art. 1596 cod. civ.): se, malgrado lo spirare del termine, il conduttore conserva la detenzione della nave, il contratto – in deroga alla norma dell’art. 1597 cod. civ. – non s’intende tacitamente rinnovato, se non vi è l’espresso consenso del locatore (art. 382 cod. nav.); 3) disdetta (o recesso unilaterale) di una delle parti, se la locazione è a tempo indeterminato, da darsi nel termine stabilito dal contratto o dagli usi (art. 1596 cod. civ.).

Al termine della locazione, il locatore deve restituire la nave nel luogo in cui è avvenuta la consegna (art. 1590, comma 4° cod. civ.) o nel luogo convenuto, od anche in luogo diverso, se la nave non è in grado di raggiungere quello convenuto (in tal caso, se l’inidoneità alla navigazione è imputabile al conduttore, il locatore ha diritto al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese per il trasferimento della nave da un luogo ad un altro).

La nave deve essere riconsegnata nello stesso stato nel quale il conduttore l’ha ricevuta, salvo il deterioramento dovuto all’uso di essa in conformità del contratto. Se non risulta altrimenti, si presume che il conduttore abbia ricevuto la nave in buono stato di manutenzione (art. 1590 cod. civ.).

In caso di ritardo nella riconsegna, imputabile al conduttore, il locatore ha diritto al risarcimento integrale del danno, oltre al corrispettivo convenuto; se il ritardo non eccede la decima parte della durata del contratto, il locatore non ha diritto a risarcimento di danni, ma, per il tempo eccedente la durata del contratto, ad un corrispettivo nella misura doppia di quella pattuita nel contratto stesso (art. 382 cod. nav.).

Il conduttore non può, senza il consenso del locatore, cedere ad altri i diritti derivantigli dal contratto, né sublocare la nave (art. 378 cod. nav.); la cessione della locazione si ha quando, con unico negozio giuridico, il conduttore sostituisce integralmente sé ad altri nella sua situazione contrattuale verso il locatore, e pertanto non solo per quanto riguarda i diritti, ma anche per quanto riguarda gli obblighi (negli ordinamenti di common law, invece, è molto controverso stabilire se con l’assignment si trasferiscano, oltre ai diritti, anche gli obblighi derivanti dal contratto: si ha in questo caso una cessione di contratto, disciplinata dagli artt. 1406-1410 cod. civ.). La cessione del contratto ha effetto nei confronti del locatore dal momento che questi dà il suo consenso o, se questo sia stato dato preventivamente, dal momento in cui la cessione gli è notificata. Con la cessione il cessionario acquista i diritti derivanti al cedente dal contratto di locazione e ne assume gli obblighi relativi e il conduttore-cedente rimane liberato dei suoi obblighi verso il locatore, a meno che questi abbia espressamente dichiarato di non liberarlo, nel qual caso egli rimane obbligato verso di questi in via sussidiaria per il caso il cessionario non adempia le proprie obbligazioni (art. 1408 cod. civ.).

La sublocazione si ha quando il conduttore stipula con un altro un vero e proprio contratto di locazione a sé stante, sebbene collegato a quello principale. I rapporti fra conduttore e sublocatore sono regolati dalle norme analizzate; quelli fra locatore e sublocatore dalla norma dell’art. 1595 cod. civ. .

Infine i diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono con il decorso di un anno dalla scadenza del contratto o, nel caso di ritardo nella consegna, dalla data di questa.
Nel caso di perdita presunta della nave, il termine decorre dalla data di cancellazione dal registro di iscrizione (art. 383 cod. nav.).


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2 commenti a “Locazione di nave : nozione e spunti critici”

  1. Giovanni

    Sono uno studente di giurisprudenza, mi chiamo Giovanni e consulto ABCdiritto da qualche mese; faccio agli Autori i miei più vivi complimenti per la chiarezza ed il raro dono della sintesi che utilizzano. In particolare le nozioni di “locazione” sottolineate in questo articolo mi hanno aiutato a fissare alcuni concetti prima un po’ oscuri: finalmente ho capito la differenza fra cessione della locazione e sublocazione!!!!
    Ciao e continuate così

    Giovanni Maffai

  2. Hermans JI

    @Giovanni grazie della fiducia. Cercheremo di migliorare costantemente anche con il contributo di quanti vorranno qui commentare.

    Non dimenticare di votare gli articoli che ritieni interessanti attraverso il pulsante che si trova collocato infondo ad ogni post.

    Avv. Hermans Joseph Iezzoni
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