Lo spoil system all’italiana
Con il termine spoil system, mutuato dalle elezioni politiche americane, in diritto amministrativo, a differenza di quanto accade nel rapporto di dirigenza privato, intendiamo un meccanismo di sostituzione, o meglio di rinnovo, della dirigenza pubblica in posizione verticistica in occasione del cambio di Governo.
I referenti normativi di questa pratica sono:
* l’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che prevede espressamente per gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali la conferma, la revoca, la modifica od il rinnovo in occasione del voto sulla fiducia al Governo;
* gli articoli 3 e 6 della Legge 15 Luglio 2002 n.145 che prevedono il primo l’ipotesi del cd. spoil system una tantum, ossia la cessazione degli incarichi dirigenziali, di livello generale e non, decorsi novanta e sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, ed il secondo prevede per gli incarichi presso enti, società e agenzie la conferma,la revoca, la modifica o la rinnovazione in occasione della scadenza naturale della legislatura ed entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo.
Anche a livello regionale sono previsti meccanismi di spoil system all’atto di insediamento dell’esecutivo.
Un simile sistema è stato avversato su più fronti. Le principali critiche ruotano attorno alla necessità di una separazione netta tra politica ed amministrazione. La modifica degli incarichi, sganciata dal risultato raggiunto dalla dirigenza, non tutela nel miglior modo l’interesse pubblico ma enfatizza una precarietà ricattatoria basata sulle convenienze politiche. Occorre, invece, guardare ai risultati concretamente raggiunti dalla dirigenza e conferire le nomine non solo sull’intuitu personae, ossia la fiducia, ma anche sulla base meritocratica concreta.
Non sono mancati interventi della giurisprudenza di senso contrario. La Corte Costituzionale, con la pronuncia del 16 giugno 2006, ha ritenuto che il sistema di nomina per fiducia non contrasta con i principi costituzionali e non mina l’imparzialità come il buon andamento dell’amministrazione. Anzi l’intuitus personae, proprio per la peculiarità di scelta di soggetti nuovi, può consentire una migliore efficienza sottraendo una nuova Giunta dal condizionamento di quella uscente.
Eppure, attaccando prima il sistema dell’una tantum, sentenza n. 103 del 2007, e poi, più in generale tornando sul tema regionale (nello specifico i provvedimenti di decadenza dei direttori generali delle Asl del Lazio), con la sentenza 104 del 2007, la Corte Costituzionale ha rintracciato dei profili di incostituzionalità della disciplina. Si sono così ridisegnati i bordi della fiducia.
[ad#trade250_hji]Seppure autonoma, la dirigenza pubblica, si inserisce all’interno di un confine tra politica ed amministrazione dove funge da raccordo e collaborazione con la politica. Anche smarrendo lo status della carriera tra le file della precarietà del ruolo non si assoggetta alla gerarchia come accade nella dirigenza privata. Nel pubblico impiego il tempo dell’ incarico è determinato anche dalla valutazione del risultato e sulla base del merito va chiarita la responsabilità dirigenziale. Criteri e obiettivi sono alla base del conferimento dell’incarico. Risultano quindi lesivi dei principi di continuità, di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa tutti quei meccanismi automatici che non valutino il merito. La Corte Costituzionale, però, fa anche salva l’intuitu personae quando distingue fra i diversi incarichi quello di stretta e diretta collaborazione con l’organo politico. In quest’ultimo caso si deve ritenere prevalente la fiducia anche se si riaffaccia l’ingerenza sull’organizzazione amministrativa.
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