Lo scontrino del TELELASER è prova certa ed univoca
Avv. Hermans Joseph Iezzoni
Con la pronuncia, che si offre ai lettori di ABCDiritto, il Giudice di Pace di Pordenone ha sostenuto che per contestare un’infrazione al Codice Stradale, tramite l’utilizzo di apparecchiatura TELELASER matricola SN013292, è necessario fornire lo scontrino. Il rilascio della copia di tale documento, seppure non prevista da una norma scritta, costituisce da un lato l’unica prova certa ed univoca di quanto accertato dal TELELASER e dall’altro l’unica certezza sulla commessa violazione.
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Segue il testo della sentenza:
Giudice di Pace di Pordenone Sentenza n. 606 del 18 Ottobre 2007
REPUBBLICA ITALIANA
Nel nome del Popolo italiano
Ufficio del Giudice di Pace di Pordenone
Il Giudice di Pace di Pordenone, Dott.ssa Raffaella Garofalo. giudicando nella causa civile n. 514/c107,promossa con ricorso ex art. 22 della L. 689/81 depositato il 23105/07
DA
S. M. residente a Roma, via V. rappresentato e difeso dall’ Avv. ************ del Foro di Roma e domiciliato presso lo Studio dello stesso, in Roma, p.zza ************, come da delega in calce al ricorso
RICORRENTE/OPPONENTE
CONTRO
I)PREFETTURA DI PORDENONE
2)MINISTERO DEGLI INTERNI
RESISTENTI-OPPOSTI
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
OGGETTO:OPPOSIZIONE A VERBALE DI CONTESTAZIONE
Causa trattenuta in decisione all’ udienza del 18/10/07 sulle precisate
CONCLUSIONI:
PER IL RICORRENTE: preliminarmente: sospensione del provvedimento opposto,nel merito: annullale e/o dichiararsi nulla e/o di nessun effetto l’Ordinanza-Ingiunzione n.23/2007-dep/Area III d.d.04/04/07
PER LA RESISTENTE PREFETTURA DI PORDENONE: rigetto del ricorso, conferma del provvedimento opposto, del tutto legittimo, con spese di lite compensate
Con ricorso depositato il 23105/07 il sign. S.M. proponeva opposizione avverso l’Ordinanza-Ingiunzione n.23/2007-dep/Area III redatta dal Vice Prefetto Aggiunto di Pordenone il 04/04/07 con la quale veniva ingiunto al ricorrente il pagamento di E 720,89 a titolo di sanzione amministrativa. L’Ordinanza-Ingiunzione veniva emessa a seguito del ricorso presentato al Prefetto di Pordenone da parte del sign. S.M. avverso il Verbale di Contestazione n. 70002397013 redatto dagli Agenti della Polizia Stradale di Pordenone nei confronti del ricorrente il 27/10/06 in quanto, il medesimo giorno alle ore 22,55, in Comune di Porcia, S.S: 13Km 76+700, quale conducente del veicolo tg **********, di proprietà del medesimo, violava l’ art. 142, c. 9° del C.d.S., percorrendo la suddetta strada ad una velocità di km/h 110, già detratta la tolleranza di legge, ove vigeva il limite massimo imposto dall’ Ente della Strada, di limite 50, eccedendo di 55 Km/h quindi tale limite.
La violazione veniva rilevata a mezzo di apparecchiatura TELELASER matricola SN013292 a mt. 406,5 dal punto di posizionamento della stessa e contestata immediatamente al ricorrente con previa visura del display. Con il suddetto Verbale al ricorrente veniva comminata la sanzione principale del pagamento di E 716,50 e la decurtazione di punti $10 dalla patente di guida, nonché la pena accessoria del ritiro della patente di guida.
Il sign. S.M. lamentava: 1) una carenza della motivazione addotta dalla Prefettura a fondamento della propria Ordinanza-Ingiunzione, non avendo la stessa preso in considerazione di tutti gli argomenti di doglianza fatti valere dal sign. S.M. nel proprio ricorso al Prefetto, 2) la “probatio diabolica”a cui il cittadino sarebbe costretto a soggiacere per contestare l’ efficacia privilegiata attribuita al Verbale dalla Suprema Corte (Cass.Civ. sez. I n. 5873 del24/03/04, Cass. Civ. sez. I n 21360 del 09/11/04, Cass. Civ. sez. n. 8232 del 20104/05) potendo contestare il corretto funzionamento del TELELASER solo chiedendo una costosa consulenza tecnica e il sequestro dell’ apparecchio, per essere certo che non venga modificato, rivolgendosi ad un avvocato per la presentazione della querela di falso; elencava quindi il ricorrente una serie di sentenze dei Giudici di Pace che emettevano decisioni diametralmente opposte a quelle della Suprema Corte, 3) la mancata allegazione al Verbale della “prova” in contrasto con l’ art. 142 del C.d.S: infatti il ricorrente faceva presente che la recente Giurisprudenza coordinando l’ art. 345 Reg. Es. C.d.S. con l’art. 142 del C.d.S comma 6, aveva escluso che la prova delle risultanze potesse consistere nella mera lettura del display del TELELASER, ritenendo quale unico elemento probatorio di rilievo operato e presupposto di legittimità del Verbale su esso fondato, lo scontrino; riteneva quindi il sign. S.M. che la mancanza dello scontrino, come nel caso di specie, determinava l’illegittimità del Verbale, indipendentemente dal corretto funzionamento dei TELELASER, dovendo quindi essere sempre stampato lo scontrino, 4) l’ avvenuta prematura decurtazione di punti 10 dalla patente di guida del ricorrente in violazione dell’ art.126 bis del C.d.S. in quanto avendo il sign. S.M. proposto ricorso, prima al Prefetto e poi al Giudice di Pace, la decurtazione doveva avvenire solo dopo la definizione dell’odierno procedimento 5) la violazione dell’ art. 137 c.p.c., avendo il sign. S.M. proposto ricorso al Prefetto di Pordenone e non essendo stata notificata l’istanza di notifica dell’Ordinanza-Ingiunzione opposta effettuata dall’Ufficio territoriale del Governo di Pordenone, ma dalla sezione della Polizia Stradale di Pordenone, ossia da un soggetto del tutto incompetente a richiedere l’ istanza di notifica: detta notifica doveva essere per il ricorrente ritenuta pertanto inesistente, 6) l’ eventuale violazione dell’art. 204 del C.d.S per tardività dell’emissione dell’Ordinanza-Ingiunzione ed inosservanza dei termini intermedi; dichiarava infatti il ricorrente, chiedendo che l’Amministrazione depositasse gli atti dai quali evincere se il comando avesse adempiuto alle proprie formalità entro i termini perentori previsti dalla legge,in quanto,anche se nel caso di specie era stato rispettato il temine cumulativo massimo di 210 gg, se l’ Organo accertatore non avesse rispettato il termine, il provvedimento impugnato sarebbe stato illegittimo, 7) l’ inesistenza e/o nullità dell’Ordinanza per assenza di delega del Prefetto di Pordenone nei confronti del Vice Prefetto Aggiunto: infatti nel caso di specie l’ Ordinanza-Ingiunzione veniva emessa e firmata da un soggetto (vice Prefetto aggiunto) che, seppur in astratto competente alla sottoscrizione del provvedimento di cui in causa di fatto non indicava e specificava la delega rilasciata dal Prefetto, con la conseguente nullità e annullabilità dell’Ordinanza-Ingiunzione opposta.
Per quanto sopra chiedeva il sign. S.M. preliminarmente la sospensione del procedimento opposto, nel merito venisse annullata e/o dichiarata nulla e/o di nessun effetto l’Ordinanza-Ingiunzione n.23/2007-dep/Area III d.d.04/04/07.
Con provvedimento del 24/05/07 il Giudice di Pace concedeva la sospensione provvisoria del provvedimento impugnato.
La Prefettura di Pordenone depositava il 25/09/07 la documentazione richiesta dai Giudice e all’ udienza del 18/10/07 il procuratore della ricorrente rilevava che la comparsa di costituzione depositata dalla resistente faceva riferimento ad altro procedimento riguardante il sign. P.R. ed avente un numero di R.G. diverso da quello del presente procedimento e chiedeva che il Giudice dichiarasse la contumacia della Prefettura. Il Giudice, dato atto della fondatezza dell’eccezione proposta dal ricorrente, dichiarava la contumacia della resistente e, alla medesima udienza, esaurita la discussione, il Giudice di Pace dava lettura del dispositivo della sentenza.
MOTIVAZIONE
Il ricorso del sig. S.M. è fondato e deve essere accolto per la seguente motivazione:
l’infrazione contestata al ricorrente veniva rilevata mediante apparecchiatura TELELASER matricola SN013292 omologato dal Ministero la cui perfetta funzionalità veniva verificata prima dell’ uso e sul cui funzionamento e
precisione non sussistono dubbi in quanto l’ affidabilità di tale apparecchiatura è stata confermata da alcune perizie tecniche effettuate sulla stessa, anche su ordine del Giudice di Pace dell’Ufficio di Pordenone ( vedi perizia dell’ Ing. T. A. e dell’ ing. B. G. ).
La lamentela tra quelle addotte dal ricorrente che, a codesto Giudice, pare meritevole di accoglimento, riguarda la mancata consegna allo stesso ricorrente, al momento della contestazione della violazione, dello scontrino, quindi del riscontro cartaceo accertante i dati della commessa violazione.
Infatti l’ apparecchiatura TELELASER è dotata di una stampante che permette di emettere uno scontrino sul quale appaiono i dati relativi alla rilevazione dell’infrazione anche in osservanza dell’ art. 345 del D.P.R. 16/12/92 che al comma 1° recita: “le apparecchiature destinate a controllare I’ osservanza dei limiti della velocità devono essere costruite in modo tale da raggiungere detto scopo, fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente”. Malgrado non sussista una norma scritta che obblighi gli Agenti Accertatori a consegnare tale scontrino al trasgressore, risulta essere divenuta prassi e consuetudine la consegna dello stesso.
L’art. 3 della Costituzione italiana al comma 1° recita: “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche di condizioni personali e sociali”.
Tale articolo sancisce un principio fondamentale che sta alla base della giustizia: “LA LEGGE E’ UGUALE PER TUTTI I CITTADINI”.
Questo principio fondamentale pare a questo Giudice doversi interpretare anche in questo senso: “LA LEGGE DEVE ESSERE APPLICATA ALLO STESSO MODO PER TUTTI I CITTADINI”.
Nel caso di specie il ricorrente non riceveva in consegna lo scontrino da cui poteva controllare se quel numero indicato nel display fosse relativo effettivamente alla violazione da lui commessa, in un certo momento di tempo, mentre risultava che, il più delle volte, lo stesso scontrino veniva rilasciato ad altri contravventori: non si capisce quindi con quale criterio e con quale discrezionalità a qualche persona venga consegnato, nel momento della contestazione della violazione lo scontrino e a qualche altra no.
Sussiste quindi, nel nostro caso, una chiara violazione di quello che è un principio fondamentale e garantito della Carta Costituzionale l’ “UGUAGLIANZA”: tale difformità con i principi costituzionali riguarda quindi la diversa applicazione che della legge viene fatta e non della legge stessa che non prevede la consegna del riscontro cartaceo.
Occorre inoltre precisare che il trasgressore a cui viene consegnato lo scontrino non ha delle diverse e superiori tutele nei confronti del trasgressore a cui invece viene consegnato, ma il primo ha sicuramente più certezze sulla commessa violazione e quindi può valutare con maggiore serenità se ricorrere all’Autorità o meno: pertanto se colui che ha ideato e realizzato un apparecchiatura quale il TELELASER ha previsto l’opportunità di realizzare anche una stampante che emette uno scontrino pare a questo Giudice che sia proprio perché questo ulteriore mezzo possa essere utile a dare una dimostrazione in più dell’affidabilità della apparecchiatura di rilevamento e, rammentando che le apparecchiature TELELASER non lasciano traccia alcuna di quanto rilevato, lo scontrino risulta essere l’unica prova certa ed univoca delle risultanze della rilevazione stessa e l’unica prova utilizzabile nel tempo.
Per quanto sopra risulta essere stato pertanto violato il diritto di difesa del ricorrente e pertanto l’Ordinanza-Ingiunzione opposta dovrà essere annullata e restituiti al ricorrente i 10 punti a lui già detratti in violazione dell’art. 126 bis del C.d.S. in quanto, avendo il sign. S.M. proposto ricorso, prima al Prefetto e poi al Giudice di Pace, la decurtazione doveva avvenire solo dopo la definizione dell’odierno procedimento.
Sussistono equi motivi per dichiarare compensante le spese di lite.
Il Giudice di Pace di Pordenone, Dott.ssa Raffaella Garofalo definitivamente pronunciando nella causa civile promossa con ricorso ex art. 22 della l.689/81, da S.M. contro la PREFETTUTURA DI PORDENONE ed il MINISTERO DELL’INTERNO così decide: Accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’Ordinanza-Ingiunzione n.23/2007-dep/Area III d.d.04/04/07 emessa dal Vice Prefetto A. di Pordenone il 04/04/07
- dichiara compensate le spese di lite
- motivazione riservata
Pordenone 18/10/07
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ABCDiritto









