L’immediatezza della contestazione e l’arresto del veicolo

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

In tema di multe, la Cassazione, con la sentenza 22364 del 5 settembre, torna sul concetto di immediatezza della contestazione, ex articolo 200 del Codice della strada, per chiarire che esso non impone che i verbalizzanti procedano anche all’arresto repentino del veicolo, ossia l’interruzione della marcia dello stesso, essendo sufficiente il permanere di quella “ragionevole continuità temporale e spaziale” rispetto al tempo della violazione dell’infrazione. Nel caso di specie il conducente di un trattore stradale, ossia di un mezzo adibito al traino di rimorchi o semirimorchi, si era visto contestare l’infrazione stradale chilometri dopo il luogo in cui gli agenti lo avevano avvistato.

Cassazione Seconda Sezione Civile n. 22364 del 5 settembre 2008

FATTO E DIRITTO

Ricorrente: UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI URBINO
Intimato: […]
Provvedimento impugnato: sentenza n. 549 del giudice di pace di presero del 7 dicembre 2004, depositata il 23 dicembre 2004, non notificata

***
1. Il ricorrente impugna il provvedimento su indicato, col quale veniva accolta l’opposizione proposta dagli odierni intimati in relazione al verbale n. 113559V della polizia stradale di Pesaro del 10 luglio 2004 per la violazione dell’articolo 6, primo e dodicesimo comma, del codice della strada con immediato ritiro della carta di circolazione e della patente di guida. Gli odierni intimati lamentavano l’omessa immediata contestazione, che era poi avvenuta (a distanza di tempo rispetto all’accertamento operato in una strada che conduceva a Pesaro) nel centro abitato di Pesaro.
Il giudice di pace accoglieva l’opposizione, ritenendo che il verbale di accertamento in questione, in quanto contenente una contestazione successiva, doveva necessariamente riportare urta motivazione. Dal verbale invece non risultavano in alcun modo le ragioni del mancato immediato fermo del trattore stradale, né tale motivazione poteva essere dedotta dalla comparsa di costituzione e di risposta, dalla quale tali ragioni venivano individuate nel fatto che l’autoveicolo degli agenti accertatori si trovava parcheggiato nell’altro senso di marcia e aveva dovuto procedere, in condizioni di sicurezza, all’inversione della marcia e al relativo inseguimento del veicolo con fermo dello stesso avvenuto all’interno della città di Pesaro.
2. Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo di ricorso.
3. L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
4. Attivatasi procedura ex art. 375 CPC, il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di accoglimento del ricorso.

5. Il ricorso è manifestamente fondato e va accolto.
Occorre in primo luogo rilevare che l’errore di instaurazione del contraddittorio, che avrebbe richiesto la vocazione in giudizio del Ministero degli Interni, è stata sanata dal ricorso proposto dall’avvocatura dello Stato per conto della resistente amministrazione (vedi Cass. SU n. 3117 del 2006).
Di qui l’ammissibilità della impugnazione.
Occorre poi osservare che l’immediatezza della contestazione, che l’articolo 200 del codice la strada impone “quando è possibile”, non comporta l’arresto repentino del veicolo mediante il quale è stata commessa l’infrazione, ma esige che vi sia una ragionevole continuità temporale e spaziale dal momento in cui si è verificata la violazione della infrazione a quello in cui il
trasgressore viene reso edotto dell’accertamento e posto in condizioni di esporre le sue eventuali ragioni. Nel caso di specie, così come delineato in fatto dalla sentenza di merito, non può ritenersi che vi sia stata soluzione di continuità temporale e spaziale tra l’accertamento e la contestazione, seppur avvenuta a qualche chilometro di distanza, risultando idonee le ragioni della contestazione operata a qualche chilometro di distanza.
Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato. Sussistendone i presupposti, ai sensi dell’art. 384 cpc, questa Corte può pronunciare sul merito, rigettando l’opposizione originariamente proposta.
PQM
LA CORTE accoglie ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione originariamente proposta dall’intimato. Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 400,00 euro per onorari oltre spese prenotate a debito e accessori come per legge.
Così deciso in Camera di Consiglio il 4 aprile 2008


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