Limiti alla difficoltà dei test preselettivi nei concorsi pubblici
Avv. Hermans Joseph Iezzoni
Il Consiglio di Stato ha chiarito che sono illegittimi i test, delle prove preselettive, con grado di complessità tale da anticipare il risultato del concorso pubblico, ossia che risultino predisposti nell’ottica di individuare i vincitori finali del concorso.
Segue il testo della pronuncia:
[ad#gcenter336x280_hji]
Consiglio di Stato Quarta Sezione n. 3677 del 26 luglio 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
FATTO e DIRITTO
Il ricorso di primo grado ha ad oggetto:
il giudizio di non idoneità, al termine delle prove preselettive del concorso per l’arruolamento di 271 allievi vice-ispettori del ruolo degli ispettori del corpo di Polizia penitenziaria, indetto con P.C.D. del 6.2.2003 e pubblicato nella G.U., IV^ serie speciale concorsi n. 22 del 18.03.2003;
gli atti della prova preselettiva, l’intera procedura concorsuale e ogni altro atto e/o provvedimento anteriore, connesso, successivo e presupposto;
Con la sentenza impugnata il TAR ha accolto il ricorso.
Ha proposto appello l’Amministrazione.
L’appello, analogo ad altro già esaminato dalla Sezione e definito con decisione 29 febbraio 2008, n. 774, non è fondato.
Sotto un primo profilo deduce l’Amministrazione che il Tribunale è incorso in extrapetizione, in quanto gli atti inerenti la predisposizione dei questionari per l’espletamento della prova preselettiva in controversia non erano stati oggetto di esplicita impugnativa.
Il mezzo è infondato in quanto da un lato i questionari somministrati nella preselezione rientrano a pieno titolo tra gli atti presupposti al giudizio di inidoneità e come tali sono stati impugnati; dall’altro, e soprattutto, perchè la complessiva formulazione dei motivi del ricorso originario non lascia adito a dubbio in ordine al fatto che le doglianze dei ricorrenti si rivolgevano proprio contro l’eccessivo grado di difficoltà dei quesiti loro sottoposti.
Sotto un diverso profilo l’ appellante deduce che il Giudice di primo grado ha invaso il merito di valutazioni riservate all’Amministrazione, alla quale soltanto spetta di graduare discrezionalmente il livello di difficoltà delle prove di esame.
Anche questo mezzo appare, avuto riguardo alla peculiarità del caso in controversia, non fondato.
In punto di fatto, si ricorda che il bando di concorso richiedeva quale titolo di ammissione il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e prevedeva altresì una prova preliminare consistente in una serie di domande a risposta a scelta multipla vertenti su “elementi di diritto penale, elementi di diritto processuale penale, elementi sull’ordinamento dell’Amministrazione penitenziaria, elementi di diritto penitenziario, elementi di diritto costituzionale, elementi di diritto amministrativo ed elementi di diritto civile nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti”.
Ciò premesso, si rileva in diritto che le commissioni di concorso – in sede di predisposizione delle prove da sottoporre ai candidati – pongono in essere atti che costituiscono esercizio di discrezionalità.
L’ampio margine di valutazione di cui gode la Commissione nell’esercizio di tale attività non ne esclude però del tutto la sindacabilità nel giudizio di legittimità. E’ infatti acquisito in giurisprudenza che le scelte discrezionali compiute dalla commissione esaminatrice di un pubblico concorso allorché gradua la difficoltà delle prove sono comunque sindacabili per ragioni di illogicità o incongruenza manifesta.
Al tempo stesso è acquisito che in sede di legittimità ben può essere censurato il travisamento in cui incorre la commissione allorché formula ai candidati domande o quesiti o temi estranei alle materie previste dal bando.
Applicando i suindicati criteri al caso in esame può già constatarsi agevolmente – in base ad un mero riscontro estrinseco – come numerosi dei quesiti a risposta multipla sottoposti ai candidati richiedessero in realtà una conoscenza estremamente approfondita e perfino minuziosa delle relative materie: e ciò in un contesto in cui, secondo il bando, la prova preselettiva non poteva invece che avere ad oggetto le nozioni fondamentali (gli “elementi”) delle richiamate discipline o materie. E’ sufficiente al riguardo considerare il quesito n. 5 (questionario n. 6) sul termine per proporre reclamo contro il decreto del Tribunale che ammette il minore a contrarre matrimonio o il quesito n. 20 (dello stesso questionario) sulla composizione della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi prevista dalla legge n. 241 del 1990 o il quesito n. 68 (dello stesso questionario) sul cognome del soggetto adottato.
In ogni caso, e anche a voler prescindere dai precedenti rilievi, va evidenziato che i questionari in controversia attenevano a prove preselettive, a prove cioè essenzialmente finalizzate alla semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso, realizzando una prima selezione a fronte dell’elevato numero di domande presentate.
Si trattava, dunque, di prove finalizzate essenzialmente a snellire le operazioni concorsuali ed a consentirne la più rapida conclusione attraverso un meccanismo di selezione dei candidati da sottoporre successivamente a quelle prove scritte ed orali (art. 10 del bando), effettivamente deputate a vagliarne le capacità culturali.
Il meccanismo di preselezione attuato in concreto dall’Amministrazione presenta invece significativi ed illogici scostamenti dalle finalità che, secondo le previsioni dell’art. 7, comma 3, del bando di concorso, presiedevano allo svolgimento della prova preliminare.
Di ciò del resto si rinviene decisiva riprova nella relazione di chiarimenti redatta dalla Ditta incaricata della materiale predisposizione dei quesiti, nella quale si sostiene che “con i test da noi predisposti (l’Amministrazione) doveva individuare i candidati più idonei allo svolgimento delle attività richieste dal bando di concorso”.
Come rilevato dalla sentenza impugnata, la Ditta in questione comprova di essere incorsa in un grave travisamento, non considerando che i questionari dovevano essere utilizzati nell’ambito delle prove preselettive, alle quali dovevano poi seguire le prove di concorso vere e proprie.
Ed invece i quesiti sono stati predisposti non nell’ottica di ridurre ragionevolmente il numero dei partecipanti ma come se in base agli stessi dovessero individuarsi i vincitori finali del concorso.
Sul piano empirico, non può del resto non rilevarsi come – essendo stato il concorso bandito per 271 posti – solo 273 candidati su circa 9.900 partecipanti abbiano superato le dette preselezioni.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va quindi respinto, restando confermato che l’attività discrezionale nella specie espletata dall’Amministrazione risulta viziata sotto il profilo della incongruità, del travisamento e dell’irragionevolezza.
Sussistono peraltro giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di questo grado del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, respinge l’appello. Spese compensate.
Ordina che la decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 luglio 2008, con l’intervento dei signori:
- Giovanni Vacirca – Presidente, est.
- Pier Luigi Lodi – Consigliere
- Bruno Mollica – Consigliere
- Sandro Aureli – Consigliere
- Raffaele Greco – Consigliere
IL PRESIDENTE – ESTENSORE
Giovanni Vacirca
IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci
Depositata in Segreteria il 26 luglio 2008
-
ABCDiritto









