Lavoro notturno ed affido condiviso
Avv. Hermans Joseph Iezzoni
Il Ministero del Lavoro, rispondendo ai dubbi interpretativi sollevati dal Sult, chiarisce che l’esenzione dal lavoro notturno spetta anche nel caso di affido condiviso, ossia quando il minore conviva a periodi alterni con entrambi i genitori.
I genitori, per far valere i loro diritti, dovranno semplicemente fornire copia della sentenza di affidamento condiviso al datore di lavoro, che sarà tenuto ad adeguare i turni di lavoro.
Segue il documento:
Interpello n.29/2008
Roma, 8 agosto 2008
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Al Sindacato Unitario Lavoratori dei Trasporti
Comparto Trasporto Aereo
Via Giovanni Cena n.29
00054 Fiumicino (RM)
Prot. 25/I/0011165
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – Sindacato Unitario Lavoratori dei Trasporti Comparto Trasporto Aereo – Limitazione lavoro notturno.
Il S.U.L.T. ha avanzato richiesta di interpello avente ad oggetto la limitazione all’adibizione al lavoro notturno prevista dall’art. 11, comma 2 lett. b), del D.Lgs n. 66/2003, nelle ipotesi contemplate dalla L. n. 54/2006 (“Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”).
La L. n. 54/2006 introduce nell’ordinamento nazionale il principio della bigenitorialità ovvero dell’affidamento condiviso, principio affermatosi ormai da tempo negli ordinamenti europei e previsto, altresì, dalla Convenzione sui diritti del fanciullo sottoscritta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia con la L. n. 176/1991.
Alla luce di siffatta normativa, il S.U.L.T. chiede di sapere quale genitore separato o divorziato abbia diritto ad astenersi dal lavoro notturno. Infatti, il predetto art. 11, comma 2 lett. b), D.Lgs., n. 66/2003 statuisce che non sono obbligati a prestare lavoro notturno la/il lavoratrice/lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si espone quanto segue.
La previsione contenuta nel D.Lgs. n. 66/2003 è da correlare con quella contenuta nell’art. 155 c.c., così come novellato dalla citata L. n. 54/2006 in virtù della quale, in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Tale norma ha posto fine al consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass., 28 febbraio 2000, n. 2210; Cass., 13 di‑
cembre 1995, n. 127775), in base al quale l’affidamento del figlio avveniva in forma esclusiva ad un unico genitore (di solito la madre) ed ha stabilito, di conseguenza, la necessità di rendere prioritario l’affidamento condiviso, imponendo al giudice di disporre l’affidamento esclusivo solo quando il predetto affidamento congiunto risulti essere contrario all’interesse del minore.
Alla luce di quanto affermato, occorre sottolineare che l’art. 11, comma 2, lett. b), D.Lgs., n. 66/2003 tutela l’effettiva cura del minore di anni dodici da parte del genitore che conviva col suddetto minore. Pertanto, qualora il giudice abbia disposto che il minore conviva, a periodi alterni, con entrambi i genitori, questi ultimi potranno beneficiare di tale esenzione nel periodo in cui dimostrino al proprio datore di lavoro di convivere con il minore.
La prova della convivenza può essere facilmente raggiunta esibendo copia del dispositivo della sentenza di affidamento congiunto al datore di lavoro il quale, nel rispetto dei diritti sanciti dal D.Lgs. n. 196/2003, ne prende atto e modifica la propria organizzazione del lavoro notturno.
Peraltro, tale onere probatorio sarà di facile assolvimento per il lavoratore, in quanto le sentenze in materia decretano le modalità, anche temporali, attraverso le quali può esplicarsi l’affidamento congiunto.
IL DIRETTORE GENERALE (f.to Paolo Pennesi)
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