Lavoro notturno ed affido condiviso

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Il Ministero del Lavoro, rispondendo ai dubbi interpretativi sollevati dal Sult, chiarisce che l’esenzione dal lavoro notturno spetta anche nel caso di affido condiviso, ossia quando il minore conviva a periodi alterni con entrambi i genitori.

I genitori, per far valere i loro diritti, dovranno semplicemente fornire copia della sentenza di affidamento condiviso al datore di lavoro, che sarà tenuto ad adeguare i turni di lavoro.

Segue il documento:

Interpello n.29/2008

Roma, 8 agosto 2008

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Al Sindacato Unitario Lavoratori dei Trasporti

Comparto Trasporto Aereo

Via Giovanni Cena n.29

00054 Fiumicino (RM)

Prot. 25/I/0011165

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – Sindacato Unitario Lavoratori dei Trasporti Comparto Trasporto Aereo – Limitazione lavoro notturno.

Il S.U.L.T. ha avanzato richiesta di interpello avente ad oggetto la limitazione all’adibizione al lavoro notturno prevista dall’art. 11, comma 2 lett. b), del D.Lgs n. 66/2003, nelle ipotesi con­template dalla L. n. 54/2006 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”).

La L. n. 54/2006 introduce nell’ordinamento nazionale il principio della bigenitorialità ovve­ro dell’affidamento condiviso, principio affermatosi ormai da tempo negli ordinamenti europei e previsto, altresì, dalla Convenzione sui diritti del fanciullo sottoscritta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia con la L. n. 176/1991.

Alla luce di siffatta normativa, il S.U.L.T. chiede di sapere quale genitore separato o divorzia­to abbia diritto ad astenersi dal lavoro notturno. Infatti, il predetto art. 11, comma 2 lett. b), D.Lgs., n. 66/2003 statuisce che non sono obbligati a prestare lavoro notturno la/il lavoratrice/lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di La­voro, si espone quanto segue.

La previsione contenuta nel D.Lgs. n. 66/2003 è da correlare con quella contenuta nell’art. 155 c.c., così come novellato dalla citata L. n. 54/2006 in virtù della quale, in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continua­tivo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rap­porti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Tale norma ha posto fine al consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass., 28 febbraio 2000, n. 2210; Cass., 13 di‑

cembre 1995, n. 127775), in base al quale l’affidamento del figlio avveniva in forma esclusiva ad un unico genitore (di solito la madre) ed ha stabilito, di conseguenza, la necessità di rendere priori­tario l’affidamento condiviso, imponendo al giudice di disporre l’affidamento esclusivo solo quando il predetto affidamento congiunto risulti essere contrario all’interesse del minore.

Alla luce di quanto affermato, occorre sottolineare che l’art. 11, comma 2, lett. b), D.Lgs., n. 66/2003 tutela l’effettiva cura del minore di anni dodici da parte del genitore che conviva col sud­detto minore. Pertanto, qualora il giudice abbia disposto che il minore conviva, a periodi alterni, con entrambi i genitori, questi ultimi potranno beneficiare di tale esenzione nel periodo in cui dimostri­no al proprio datore di lavoro di convivere con il minore.

La prova della convivenza può essere facilmente raggiunta esibendo copia del dispositivo del­la sentenza di affidamento congiunto al datore di lavoro il quale, nel rispetto dei diritti sanciti dal D.Lgs. n. 196/2003, ne prende atto e modifica la propria organizzazione del lavoro notturno.

Peraltro, tale onere probatorio sarà di facile assolvimento per il lavoratore, in quanto le sen­tenze in materia decretano le modalità, anche temporali, attraverso le quali può esplicarsi l’affidamento congiunto.

IL DIRETTORE GENERALE (f.to Paolo Pennesi)


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2 commenti a “Lavoro notturno ed affido condiviso”

  1. Dario de Judicibus

    Sono stupito dal fatto che nello stesso articolo si parli come di sinonimici di affido condiviso, congiunto e alternato. L’affido condiviso è quello stabilito dalla legge 54/2006 e nulla ha a che vedere con quelli congiunto e alternato che non erano stabiliti dalla legge ma nascevano da un’interpretazione giurisprudenziale. L’affido condiviso è stato disegnato per operare sia in regime congiunto che conflittuale e tuttora viene ignorato da vari tribunali, nonostante la legge, come quello di Roma. Purtroppo ancora pochi addetti ai lavori ne comprendono tutte le implicazioni e di fatto non è stata data completa attuazione della legge a causa della resistenza di magistrati, avvocati e politici.

  2. hermansji

    Dubito che la causa sia da cercare in una fantomatica “resistenza” di categoria quanto in una vera difficoltà applicativa. I “periodi alterni” di cui parlo sono semplicemente la radiografia di quello che accade in una finzione giuridica dove il giudice non è più chiamato a scegliere tra genitori immaturi e vendicativi che devono dimostrare di non avere conflittualità mediante i mediatori familiari.

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