L’art. 171 ter della legge 22 aprile 1941 n. 633 ed il caso Peppermint Jam Records GmbH
Avv. Hermans Joseph Iezzoni
La recente iniziativa promossa dallo Studio Legale Mahlknecht & Rottensteiner, per conto della Peppermint Jam Records GmbH, sta fornendo numerosi spunti di discussione in rete.
Così mi è capitato di imbattermi in questo articolo pubblicato sul portale Punto Informatico ed esattamente al seguente link : http://punto-informatico.it/p.aspx?id=1994230&p=2&r=PI .
L’articolo è a firma dei Colleghi Avv.ti Valentina Frediani e Marco Masieri , e si occupa di analizzare se ed in che modo siano legittime le richieste avanzate per conto della Società Peppermint dai suoi legali rappresentanti.
Purtroppo l’articolo, apparso su Punto Informatico, contiene una imprecisione.
Riporto il passaggio in questione :
Sotto il profilo penale l’art. 171 ter l.d.a. stabilisce che “È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque per fine di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento”.In proposito secondo la giurisprudenza prevalente, lo scopo di lucro richiesto dal testo di legge attualmente in vigore non è configurabile nell’ipotesi di condivisone gratuita di file musicali, con totale assenza del perseguimento di un vantaggio economicamente apprezzabile.
L’articolo è presente anche sul rispettivo sito dei due Consulenti Informatici al seguente indirizzo : http://www.consulentelegaleinformatico.it/approfondimentidett.asp?id=145.
Il contenuto è identico quindi sembra non trattarsi di un refuso… ecco una screenshot della pagina :
A conferma che non si tratta di un refuso , sempre dal sito Consulente Legale Informatico , si trova una ripetizione dello stesso concetto.
Esattamente a questo link : http://www.consulentelegaleinformatico.it/approfondimentidett.asp?id=142
Leggiamo quanto segue :
Sotto il profilo penale l’attuale previsione normativa
Anzitutto è bene ricordare che dopo le varie e spesso ravvicinate modifiche, ad oggi le due disposizioni di legge si sono “assestate” sulle seguenti versioni:
l’art. 171 bis prevede la punibilità da sei mesi a tre anni, di chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
Mentre l’art. 171 ter, punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni, chi per uso non personale ed a fini di lucro, abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; chi abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati.
Ecco una ScreenShot sempre dal sito :
L’articolo si occupa della ormai “nota” Sentenza 149/2007 della Cassazione , a cui ABCDiritto ha dedicato già dei post.
Rammento ai lettori che il Decreto Urbani (Decreto Urbani e Legge 22 maggio 2004 n 128.pdf) ha modificato, tra le tante, il primo comma dell’articolo 171 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 ed esattamente ha sostituito alla precedente dizione “scopo di lucro” quella più ampia di ” per trarne profitto“.



ABCDiritto









