La privacy nel concorso pubblico

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Secondo il Tar Lazio, sentenza 6450 dell’8 luglio 2008, i candidati che partecipano ad un concorso pubblico sono titolari di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura. Per questa ragione non esisterebbero più posizioni di riservatezza (leggi privacy) e , attraverso la richiesta di accesso agli atti e documenti amministrativi, i candidati possono visionare anche gli elaborati degli altri partecipanti senza che l’amministrazione si trinceri dietro questioni di privacy o richieste preventive di assenso da parte degli autori degli scritti quali controinteressati.

Sul punto della privacy, il Tar è molto netto, però qualche dubbio potrebbe essere sollevato dal momento che, così ragionando, sussisterebbero dei margini per un accesso diretto ed indiscriminato a dati di cui potrebbe astrattamente sussistere un apprezzabile diritto ad opporvisi. Anche sulla questione della comunicazione mi permetto di dissentire. La posizione del controinteressato è pienamente riconosciuta in punto di diritto e nel caso l’accesso produca un danno a risponderne sarebbe la Pubblica Amministrazione.

Segue il testo della sentenza:


TAR Lazio Terza Sezione n. 6450 del 8 Luglio 2008
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
-SEZIONE III -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.4491 del 2008 proposto dal signor A. B. rappresentato e difeso dagli avv.ti [...] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [...];

CONTRO

il Ministero delle Infrastrutture, in persona del ministro pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento:

del diniego opposto all’istanza di accesso agli atti della procedura concorsuale indetta dall’intimato Ministero per il conferimento di quattro posti di dirigente ascrivibile a professionalità tecnica di cui al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.67 del 5 settembre 2006.

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito camera di consiglio del 18 giugno 2008 – relatore il dottor Giuseppe Sapone – l’avvocato del ricorrente come da verbale;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

L’odierno ricorrente ha partecipato, con esito negativo, alla procedura concorsuale indetta dall’intimata amministrazione per il conferimento di n.4 posti di dirigente ascrivibile a professionalità tecnica.

Con istanza datata 3 marzo 2008 l’attuale istante ha chiesto di prendere visione e di estrarre copia di una serie di documenti relativi alla citata procedura concorsuale.

La suddetta istanza è stata parzialmente accolta con la gravata determinazione, atteso che non è stato consentito l’accesso agli elaborati degli ultimi sei candidati ammessi alla prova orale sulla base dei punteggi conseguiti alle prove scritte, sul presupposto che l’accesso ai suddetti elaborati poteva essere consentito solamente dopo che fosse stata data “opportuna comunicazione ai diretti interessati, consentendo, quindi, agli stessi di potere opporsi motivatamente a tale richiesta”.

Il ricorso è affidato al seguente ed articolato motivo di doglianza:

Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi di cui agli artt.22, 24 e 25 della L. n.241/1990 e succ. modificazioni. Violazione e falsa applicazione dell’art.8 del DPR n.352/1992. Omessa, insufficiente motivazione del diniego anche ai sensi dell’art.25, comma 3, della L. n.241/1990. Eccesso di potere.

Alla camera di consiglio del 18 giugno 2008 il ricorso è stato assunto in decisione.

Oggetto della presente controversia è il diniego opposto all’istanza di accesso presentata da un partecipante ad una procedura concorsuale di prendere visione e di estrarre copia degli elaborati di alcuni candidati che avevano superato la prova scritta.

Il contestato diniego si basa sulla circostanza che l’accesso ai suddetti elaborati poteva essere consentito solamente dopo che fosse stata data “opportuna comunicazione ai diretti interessati, consentendo, quindi, agli stessi di potere opporsi motivatamente a tale richiesta”.

La tesi dell’amministrazione resistente è stata contestata dall’odierno istante il quale, sulla base della giurisprudenza in materia, analiticamente richiamata, ne ha prospettato l’illegittimità per palese violazione delle disposizioni (artt.22, 24 e 25 della L. n.241/1990, che disciplinano l’esercizio del diritto di accesso.

Il proposto gravame è fondato.

Al riguardo il Collegio osserva che:

a) il ricorrente avendo partecipato alla procedura concorsuale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura che, come tale, concretizza quell’ “interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti” che l’art.2 del DPR n.352/1992, in puntuale applicazione dell’art.22 della L. n.241/1990, richiede quale presupposto necessario per il riconoscimento del diritto di accesso (ex plurimis CS, sez VI, n.6246/2000);

b) tale interesse è stato puntualmente evidenziato nell’istanza di accesso nella quale il ricorrente ha manifestato l’intenzione di valutare la legittimità degli atti della procedura concorsuale e, se del caso, di tutelare in sede giurisdizionale le proprie ragioni.

c) nessuna rilevanza, poi, assume la previa comunicazione della suddetta istanza agli altri candidati la cui produzione documentale è oggetto della stessa, al fine di consentire a questi ultimi di opporsi motivatamente al suo accoglimento. Al riguardo il consolidato orientamento giurisprudenziale (CS, sez.VI, n.260/1997; Tar Campania n.7538/1997; Tar Emilia Romagna, Parma, n.274/2001)

ha affermato il principio che le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel presente giudizio. Né, in concreto, l’omessa integrale intimazione in giudizio dei concorrenti cui si riferiscono gli atti in esame arreca loro alcun significativo pregiudizio non potendo gli stessi, in ragione di quanto detto, opporsi all’ostensione dei documenti richiesti dalla ricorrente.

Per questi motivi il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Deve essere, pertanto, ordinato all’intimato Ministero di esibire e consentire al ricorrente di estrarre copia degli atti richiesti con l’istanza di accesso sopra menzionata.
Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4491 del 2008, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per gli effetti, annulla la contestata determinazione ed ordina all’intimato Ministero di esibire e consentire al ricorrente di estrarre copia degli atti richiesti con l’istanza di accesso sopra menzionata

Condanna il’intimato ministero al pagamento a favore del ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in Euro 2,000,00.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 giugno 2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza, con l’intervento dei signori giudici:

Dr. Stefano BACCARINI – Presidente

Dr. Giuseppe SAPONE – Consigliere, estensore

Dr. Cecilia ALTAVISTA – Primo referendario

IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE


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