In tema di coinvolgimento accidentale in un agguato camorristico
Avv. Hermans Joseph Iezzoni
L’accesso ai benefici, previsti dalla legge 20 ottobre 1990 n. 302, per le vittime accidentali della criminalità organizzata si fonda su uno schema rigido in base al quale l’elargizione è corrisposta se la vittima:
1. non ha concorso alla commissione del fatto o dei reati connessi;
2. e risulti estranea ad ambienti e rapporti delinquenziali
Sono ammessi a fruire dell’elargizione anche quanti, al tempo dell’evento, si siano dissociati / estraniati dal crimine oppure dimostrino un coinvolgimento accidentale.
Con la sentenza, che si offre ai lettori di ABCDiritto, il Consiglio di Stato conferma la rigidità di questo schema chiarendo che ogni qualvolta vi siano incertezze sull’estraneità o accidentalità del coinvolgimento è legittimo il diniego di accesso ai benefici previsti dalla legge.
Non può neppure essere qualificato accidentale il coinvolgimento in un attentato di fuoco di un soggetto che intrattiene rapporti con un noto esponente della criminalità organizzata – di per sé sottoposto a pericolo personale, di origine interna o esterna – sol perché nella contingente situazione il rapporto atteneva a questioni extra-criminali.
Segue il testo della sentenza:
Consiglio di Stato Sesta Sezione n. 2282 del 19 maggio 2008
N. 2282/08 REG.DEC.
N.2968 REG. RIC.
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 2968/2006, proposto da C. G., dall’avv. Luigi Maria D’Angiolella, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Mercati n. 51;
c o n t r o
- il Ministero dell’Interno in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in via dei Portoghesi n. 12, Roma;
- Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante p.t., e l’Ufficio Territoriale di Governo di Caserta, in persona del Prefetto p.t., non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli Sez. IV, n. 1178 del 18 febbraio 2005.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza del 12 febbraio 2008 il Consigliere Francesco Bellomo e uditi per le parti l’avv. Orazio Abbamonte per delega dell’avv. D’Angiolella e l’avv. dello Stato Saulino;
Ritenuto quanto segue:
F A T T O
1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale C. G. domandava l’annullamento:
a) del decreto del Ministero dell’Interno del 2.4.2003 prot. Nr. 1901/VT-2585/2002, di rigetto della istanza per la concessione dei benefici di cui alla legge nr. 309/1990;
b) del rapporto informativo redatto dalla Regione Carabinieri – Comando provinciale di Caserta del 9.4.2002, mai comunicato, i cui estremi sono riportati nel provvedimento impugnato sub a);
c) del parere contrario espresso dal Prefetto di Caserta i cui estremi sono riportati nel provvedimento impugnato su a);
d) della nota Ministro degli Interni prot. Nr. 11367B/1901/VT del18.6.2003, con cui si è risposto negativamente alla richiesta di conoscere i documenti sub b) e c);
A fondamento del ricorso, premesso di aver riportato lesioni invalidanti in occasione di un agguato mafioso teso a un’altra persona, deduceva plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si costituivano in giudizio per resistere al ricorso l’Amministrazione.
Con sentenza n. 1178 del 18 febbraio 2005 il TAR rigettava il ricorso.
2. La sentenza è stata appellata da C. G., che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado. Si è costituito per resistere all’appello il Ministero dell’Interno.
La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 12 febbraio 2008 2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. C. G. allega di aver riportato lesioni invalidanti, pur essendo estraneo ai fatti, in data 10.10.1992 nel corso di una sparatoria che, come successivamente accertato, aveva coinvolto un esponente della locale criminalità organizzata. Lamenta, in sintesi, che l’amministrazione dell’Interno abbia respinto la sua richiesta riportando la motivazione del locale Comando Provinciale dei Carabinieri ove si è asserito che non sussistono elementi di certezza per affermare la sua estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali.
La sentenza appellata ha ritenuto legittimo il diniego sulla base della normativa vigente, non emergendo – né dalle circostanze dell’episodio, né dagli elementi acquisiti sulla sua posizione – una sicura estraneità del ricorrente agli ambienti criminali.
Obietta l’appellante che:
1) non è stata dimostrata alcuna relazione tra di lui e la vittima designata dell’agguato, oltre la circostanza che gli stessi si trovavano insieme sul luogo del delitto per ragioni contingenti
2) le dichiarazioni della vittima designata – divenuta collaboratore di giustizia – circa un suo coinvolgimento in un clan camorristico non solo non sono mai stata riscontrate (tanto da non portare neppure all’apertura di un procedimento penale nei suoi confronti), ma non sono neppure certe nella loro esistenza, essendo semplicemente riferite in una relazione di polizia giudiziaria.
3. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati attesa la stretta connessione, sono infondati.
L’art. 1, comma 2 della l. 302/1990 stabilisce, tra le condizioni di accesso ai benefici delle vittime accidentali della criminalità organizzata di stampo mafioso, che il soggetto risulti “al tempo dell’evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che dimostri l’accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell’azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell’evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava“.
Nel caso di specie è pacifico che bersaglio dell’agguato era Borriello Rinaldo, il quale si trovava insieme al C., con cui stata discutendo circa lavori idraulici da effettuare a casa del primo. E’ parimenti incontroverso che il Borriello fosse un esponente della criminalità organizzata campana (“Camorra”).
Ciò è quanto basta, in assenza di prova contrarie, a integrare il rigido dettato legislativo, a tenore del quale il soggetto che aspira alle provvidenze deve risultare “del tutto” estraneo ad ambienti o rapporti delinquenziali. Né l’interessato ha provato l’accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell’azione criminosa lesiva, atteso che l’oggetto specifico della conversazione appare neutro rispetto a detta situazione, posto che non può dirsi “accidentale” il coinvolgimento in un attentato di fuoco di un soggetto che intrattiene rapporti con un noto esponente della criminalità organizzata – di per sé sottoposto a pericolo personale, di origine interna o esterna – sol perché nella contingente situazione il rapporto atteneva a questioni extra-criminali.
In detto contesto l’indicazione dell’appellante come personaggio contiguo a un clan camorristico è un elemento ad abundantiam che, peraltro, pur non avendo trovato riscontri sul piano giudiziario, non può essere ritenuto tamquam non esset, essendo veicolato in una relazione di pubblici ufficiali qualificati.
3. L’appello è respinto. La natura ed i caratteri della controversia giustificano, nella specie, la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2008
ABCDiritto









