Il design industriale ed il diritto
Avv. Hermans Joseph Iezzoni
Esistono numerosi fattori che determinano il successo di un prodotto. Da un lato non è da sottovalutare la crescente innovazione tecnologia ma dall’altro anche l’estetica gioca un ruolo fondamentale. L’investimento nel design, per molte imprese, non è solo uno sforzo progettuale ma è anche un sintomo di crescita nella competitività internazionale.
Spesso è proprio l’investimento sul dettaglio il fattore che predispone i prodotti di un’azienda verso il favor del mercato determinando la sua sopravvivenza nel tempo. Si può ben dire che, tra i diversi approcci, anche nel marketing qualità e sostanza ripagano poiché un marchio diviene interessante economicamente se costruisce nel tempo la propria autorevolezza.
Le varie figure coinvolte all’interno dell’impresa (manager, responsabili per la Ricerca & Sviluppo e lo stesso imprenditore) sono però chiamate ad una energica pianificazione commerciale. Devono salvaguardare tutti i valori che compongono il brand soprattutto dalla contraffazione. Questa non coinvolge solo il prodotto/materia ma anche il design.
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Il prodotto è, come rivela la parola stessa, una coniugazione di più fattori tra loro ripartiti. Per sua natura facilmente aggredibile dai terzi in quanto rivela, attraverso la sua forma e le sue funzionalità, un immenso patrimonio di know out. Tutte queste conoscenze e competenze, racchiuse nell’oggetto, sono estremamente vulnerabili basta soffermarsi a pensare al medio ciclo vitale di un oggetto, all’espansione internazionale dei mercati e alle risorse necessarie per affrontare la sfida qualità/innovazione nell’ambito industriale.
In origine il legislatore, volendo sopperire al bisogno di tutela, aveva focalizzato la sua attenzione anche sull’estetica ma in modo distratto.
Non aveva ravvisato nei prodotti industriali un fattore artistico anzi il suo atteggiamento era selettivo. Veniva distinta l’arte dalla forma industriale replicata su vasta scala. La legge 4568/1868 parlava di disegni e modelli di fabbrica e son dovuti trascorrere anni perché le due figure si approssimassero. Solo a partire dal novembre 1925 con la vigenza del R.D.L. 1950 che i due piani sembravano convergere tanto che si riconobbe tutelabile, tramite il diritto d’autore, anche l’opera artistica applicata all’industria. Ma nelle vie di fatto la distinzione rimase. La giurisprudenza la fece propria intendendo la tutela invocabile solo quando l’opera fosse separabile dal prodotto attraverso il chiaro emergere dei suoi connotati artistici (c.d. criterio della dissociabilità).
Ancora il legislatore mostrò interesse per il fattore estetico ma, sempre in tema di distinguo, si interessò ad attuare un doppio binario ritenendo opportuno tutelare in modo separato i modelli e i disegni ornamentali dai modelli di utilità. Sotto questa duplice visione si sono succedute nel tempo le varie riforme degli anni ’40 del secolo scorso.
Volendo è possibile sintetizzare questo atteggiamento indeciso, tenuto dal legislatore, come puramente di compromesso ma la realtà dei fatti era la non apertura al prodotto industriale o meglio al design. Così la via più semplice, per accorciare le distanze fra mondi distanti, era tutelare le forme ed i disegni non in quanto fattori di successo per la produzione di una azienda ma in se per sé.
Sulla scorta di questa impostazione, si riteneva sufficiente un embrionale livello di tutela basato sul solo brevetto per modello e disegno ornamentale. I risultati però era inferiori alle aspettative. Sussisteva contraffazione solo se il prodotto fosse stato imitato almeno in tutte le sue parti essenziali. (CONTINUA…)
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