Il Consiglio di Stato 2624/2008 sul caso Europa 7 e Rete 4

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Numerose notizie, anche contrastanti, si sono succedute in questi giorni sulla reale portata della pronuncia del Consiglio di Stato nella nota vicenda Europa 7.

La sentenza ricostruisce ampiamente il substrato storico-giuridico che accompagna la vicenda.

La Corte Costituzionale era intervenuta per dichiarare l’incostituzionalità della legge Mammì poiché concentrava in un unico soggetto tre delle concessioni televisive sulle nove disponibili ai privati. Erano, però, fatti salvi quei provvedimenti di provvisoria messa in onda dei programmi fino all’agosto del 1996.

La legge Maccanico, mentre vietata espressamente la concentrazione delle reti in capo ad un unico soggetto, prolungava la messa in onda a condizione dell’uso contemporaneo del sistema satellitare o via cavo ed invitava l’AGCOM a fissare un termine dal quale trasmettere esclusivamente via cavo o sul satellite.


Sulla base del Piano nazionale delle frequenze si era svolta la gara con assegnazione della concessione nazionale ad Europa 7. Quest’ultima però non era in condizione di esercitare il suo diritto poiché priva delle frequenze necessarie. Gli atti normativi successivi, pur ribadendo i limiti di concentrazione, consentivano alle emittenti prive di concessione la prosecuzione delle trasmissioni.

Dove nasce dunque la contrapposizione tra Europa 7 e Rete4?

Dalla semplice constatazione che la mancata adozione, da parte del Ministero delle comunicazioni, delle frequenze dipendesse dalla situazione di fatto che queste erano già in uso di altri soggetti tra i quali quanti, pur collocati in graduatoria, erano fuori dalla rosa delle concessionarie (Canale 5, Italia 1, Tele+Bianco, TMC, TMC2, Europa 7, Elefante Telemarket).

Questa ricostruzione si rafforza con la stessa qualificazione della società R.T.I. s.p.a., in base al criterio della soccombenza, come soggetto che da una rideterminazione del piano delle frequenze subirebbe gli effetti negativi della sentenza.

Il ricorso proposto dalla Società RTI, infatti, chiedeva al Consiglio di Stato l’annullamento della sentenza del TAR Lazio 9325/2004, favorevole ad Europa 7, che, annullando la nota del Ministero del 22 dicembre 1999, avrebbe reso attuale il pericolo di una rideterminazione del piano delle frequenze.

Ma cosa era accaduto?

La società Centro Europa 7 aveva diffidato ad adempiere il Ministero il quale aveva risposto in modo vago e senza indicare un termine preciso per il suo adempimento.

Il TAR Lazio, su ricorso di Europa 7, annullava la nota del Ministero poiché l’amministrazione, nel rispetto degli impegni presi, era tenuta o ad adottare il provvedimento o revocare la concessione ad Europa 7 ma non a rinviare ulteriormente l’adempimento in modo così generico senza neppure una ragione giustificativa.

Cosa ha risposto dunque il Consiglio di Stato?

Ha confermato quanto sostenuto dal TAR Lazio e dunque che, allo stato degli atti, non vi era nessun elemento ostativo ad attuare il piano delle frequenze se non l’inadempimento dello stesso Ministero e dell’AGCOM. Inoltre, la concessione a beneficio di Europa 7 non era nulla ma a formazione progressiva imponendo all’amministrazione di compiere le attività necessarie per garantire ad Europa 7 le sue pretese.

E’ rinviata dunque la palla al Ministero ed all’AGCOM che dovranno, tenuto conto dell’orientamento dei giudici amministrativi, provvedere all’adeguamento delle frequenze anche attenendosi alla decisione della Corte di Giustizia C-380/05 del 31 gennaio 2008 che ha qualificato illegittima la normativa nazionale che non consenta ad Europa 7 di trasmettere grazie a frequenze assegnate in modo obiettivo, trasparente, senza discriminazioni e nel rispetto dei pari diritti.

L’Amministrazione dovrà anche occuparsi della scadenza della concessione ad Europa 7 e del suo mancato rinnovo. Il Consiglio di Stato però pronostica un possibile esito se è vero che “un diniego fondato unicamente sulla scadenza della concessione presupporrebbe il riconoscimento [...] dell’illegittimità della precedente inerzia” dell’amministrazione. Da qui il concretizzarsi del diritto al risarcimento del danno in favore della Società Centro Europa 7.

Materiale utile:

- Consiglio di Stato VI Sezione Giurisdizionale n. 2624 del 31 Maggio 2008;

- Consiglio di Stato VI Sezione Giurisdizionale n. 2622 del 31 Maggio 2008;

- TAR Lazio II Sezione 9325/2008;

- Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 31 gennaio 2008;


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