Il black out elettrico e la compentenza del giudice amministrativo

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

La Cassazione si è pronunciata, sui ricorsi per ottenere il ristoro dai danni subiti in occasione del black out elettrico che colpì l’Italia i giorni 27 e 28 settembre 2003, annullandoli e così  negando la competenza del giudice ordinario, nello specifico dei Giudici di Pace, in favore di quella del giudice amministrativo, poiché, giustamente, si tratta di controversie che hanno ad oggetto servizi pubblici e sulle quali può pronunciarsi, anche per il ristoro dei danni, quest’ultimo.

Segue il testo della sentenza:


Cassazione Terza Sezione Civile n. 21765 del 27 agosto 2008

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ stata depositata in cancelleria il 10.4.2008 la relazione prevista dall’art. 380 bis cod. proc. civ., di seguito riprodotta:
p. 1. – Tutti i ricorsi in epigrafe sono stati proposti dalla [...] avverso sentenze di identico tenore, rese in data 17 novembre 2006, dal Tribunale di Catanzaro, Sezione Distaccata di Chiaravalle Centrale, in controversie aventi lo stesso oggetto e precisamente relative a domande proposte da ognuno degli utenti intimati in ciascun ricorso dinanzi al giudice di pace di Chiaravalle Centrale contro il [...]  (ora [...] s.p.a) e contro l’ [...] s.p.a..
La domanda proposta nei confronti del Gestore lo era stata in via principale ed era intesa ad ottenere la condanna del medesimo, a titolo di responsabilità extracontrattuale, al risarcimento dei danni sofferti dall’utente per l’interruzione del servizio di fornitura dell’energia elettrica avvenuta in due distinti periodi nella giornata del 28 settembre 2003. La domanda proposta nei confronti dell’[...] era stata articolata in via subordinata per responsabilità “concorsuale” sia a titolo contrattuale che extracontrattuale.
Il Giudice di Pace, in tutti i giudizi, accoglieva la domanda nei confronti del Gestore e le sentenze venivano appellate dal medesimo dinanzi al Tribunale di Catanzaro, Sezione distaccata di Chiaravalle Centrale.
Il Tribunale, con le sentenze rese in ciascun procedimento, ha rigettato l’appello, con gravame di spese a carico del gestore e compensazione delle spese nei rapporti tra il Gestore e l’[...].
Tutti i ricorsi sono stati proposti contro l’utente e nei confronti dell’[...] s.p.a. Quest’ultima ha depositato controricorso soltanto in relazione al ricorso iscritto al n.r.g.
26000 del 2007. Nessuno degli utenti ha depositato controricorso. p. 2. – Tutti i ricorsi in epigrafe sono soggetti alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2, di tale D.Lgs.). p. 3. – Ognuno dei ricorsi chiede con il primo motivo la cassazione della sentenza per motivi di giurisdizione.
In particolare, tale primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, e quale risulta, da ultimo, a seguito della sentenza n. 204/2004 della Corte costituzionale; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 35, come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7; violazione e falsa applicazione dell’art. 37 c.p.c., (art. 360 c.p.c., n. 1).
In relazione al motivo è proposto il seguente quesito: “Dica la Suprema Corte se la controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2043 c.c., per asserita negligente gestione della rete di distribuzione da parte del cessionario di un pubblico servizio in occasione di un abbassamento di tensione (nella fattispecie del [...] S.p.A. in occasione del black out del 27-28 settembre 2003), spetti alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, come modificato dalla sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale, e del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 35, come sostituito dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205″.
Il Primo Presidente della Corte, in ragione dell’essere stata già decisa dalle SS. UU. con l’ordinanza n. 13887 del 2007 la questione di giurisdizione proposta dal riferito motivo, ha disposto la trattazione dei ricorsi in epigrafe (e di altri identici) da parte della Terza sezione di questa Corte (presso la quale erano stati iscritti), ricorrendo l’ipotesi di cui al secondo inciso dell’art. 374 c.p.c., comma 1, nel testo sostituito dall’art. 8 del citato D.Lgs..
La presente relazione è redatta per tutti i ricorsi in epigrafe in vista della loro possibile riunione per l’identità delle questioni proposte.
3.1. – L’ordinanza n. 13887 del 2007 è stata resa dalle SS. UU. su un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto dal Gestore in un giudizio di oggetto identico a quello dei giudizi cui si riferiscono i ricorsi, durante la pendenza dinanzi al Giudice di pace di Chiaravalle Centrale.
Le SS. UU. hanno affermato, per ciò che interessa, quanto segue:
“ritenuto, con riferimento alla suddetta domanda, che, ai sensi del D.Lgs. n. 79 del 1999 e del D.M. Industria 7 luglio 2000, sono riservati allo Stato ed affidati in concessione, in base ad apposita convenzione, al Gestore della rete, la trasmissione (consistente nel trasporto e nella trasformazione sulla rete interconnessa ad alta tensione) ed il c.d. dispacciamento (consistente nell’attività diretta ad impartire disposizioni per l’utilizzazione e nell’esercizio coordinato degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari) dell’energia elettrica;
ritenuto che tali attività concretano un servizio pubblico essenziale, senza che alcun rilievo in contrario possa assumere la natura giuridica dell’ente gestore; ritenuto che, in applicazione del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, (quale sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7 e nella lettura che della norma occorre dare a seguito della pronuncia di parziale incostituzionalità, di cui alla sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale), sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie in materia di pubblici servizi relativi a concessioni di pubblici servizi… ovvero relative a provvedimenti adottati… dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla L. 7 agosto 1990, n. 241″ con esclusione di quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”; ritenuto che in base all’effettiva natura della controversia, avente ad oggetto il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2043 c.c., per asserita negligente gestione della rete di distribuzione in occasione di un abbassamento di tensione, deve affermarsi che non sussiste una delle ipotesi suddette di esclusione della giurisdizione del giudice amministrativo e deve, invece, trovare applicazione il predetto D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 35, nella parte in cui la norma prevede che nelle controversie attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo lo stesso giudice amministrativo debba disporre anche del risarcimento del danno ingiusto; ritenuto, altresì, che nelle iniziative (ovvero nella mancata o negligente adozione di idonee iniziative, siccome l’assume la parte istante per il risarcimento) predisposte in occasione dell’abbassamento di tensione sulla rete nazionale di distribuzione dell’energia elettrica non è identificabile un mero comportamento, dato che le scelte, dirette a garantire, anche con distacchi, il funzionamento della rete e ad assicurare, comunque, in via preventiva una riserva di potenza necessaria al suo funzionamento, costituiscono l’espressione dell’esercizio di un potere derivante dalla concessione e finalizzato al perseguimento dell’interesse pubblico; ritenuto, infine, che ad escludere la giurisdizione del giudice amministrativo non vale la circostanza che sia stato, nella specie, reclamato soltanto il risarcimento del danno e non anche l’annullamento di atti amministrativi (da ultimo: Cass. S. U., n. 6745/2005; Cass. S. U., n. 15660/2005);
considerano queste Sezioni Unite, su conforme richiesta del P.M., che, per la controversia innanzi indicata, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo”. 3.2. – In base a quanto hanno affermato le SS. UU. Il primo motivo di ciascuno dei ricorsi andrà accolto con la cassazione delle sentenze impugnate e la declaratoria del G.A.O. su ciascuna delle controversie. Andrà, inoltre, disposta la prosecuzione di ciascun giudizio dinanzi a quella giurisdizione. Gli altri motivi andranno dichiarati assorbiti e per tale ragione se ne omette l’indicazione”. 2. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero ed ai difensori delle parti costituite.
Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte nè sono state depositate memorie.

RITENUTO IN DIRITTO

1. – I ricorsi possono essere riuniti, perchè, quantunque relativi alla impugnazione di distinte sentenze, richiedono la decisione della medesima questione.
2. – Argomenti e soluzione prospettati nella relazione – in ordine ai quali non sono state svolte osservazioni – sono condivise dal collegio.
3. – E’ accolto il primo motivo ed è dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.
Gli altri motivi restano assorbiti.
Le sentenze impugnate sono cassate.
Le spese dell’intero giudizio – considerata la novità della questione – si prestano ad essere dichiarate compensate.
Dei diversi processi è disposta la prosecuzione davanti al competente tribunale amministrativo regionale.

P. Q. M.

La Corte:
Riuniti i ricorsi, ne accoglie il primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri; cassa le sentenze impugnate, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, disponendo che i processi proseguano davanti allo stesso; dichiara compensate le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema Di Cassazione, il 4 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2008


Resta aggiornato, iscriviti gratis
al Feed Rss di ABCDiritto e di DallaTuaParte.

Leggi anche questi articoli:

Scrivi un commento






Attenzione!! Commentando dichiari di accettare l'informativa di questo blog.

abbonati al feed rss contatti
torna alla homepage

indice degli articoli

segnalazioni

informazioni

pubblicazioni

blogroll

ricerca ottimizzata con Google


copia il codice
ABCDiritto - sull'ABC del diritto ed oltre...



Cogito Ergo Sum - Il Coraggio delle Idee IvanSantoro.net - Vulnologia Prevenzione Cura Riabilitazione
dallatuaparte.com


-




-

Template e Logo di hermansji .:.


ABCDiritto © 2006-2009 Copyright Hermans Joseph Iezzoni .:. PI 09436471008

Il presente blog non costituisce una testata giornalistica. Gli aggiornamenti sono effettuati a capriccio del suo autore e senza che sia stabilita la periodicità o gli orari. Tutti i testi dei provvedimenti pubblicati non rivestono carattere di ufficialità e si declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze. Il blog è attualmente ospitato dai server di Aziende Italia S.r.l. (via San Godenzo, 109 00189 - Roma) ed è gestito dall'Avvocato Hermans Joseph Iezzoni. Questo sito funziona grazie a WordPress ad una risoluzione minima di 1024x768. E' ottimizzato per Mozilla Firefox 3, Opera 9, Internet Explorer 7, Safari 3, Google Chrome