Giornalismo e diritto d’autore
A cura dell’Avv. Hermans Joseph Iezzoni
Avevo accennato, rispondendo alla domanda di Vittorio F., alla nozione di opera dell’ingegno, ora mi pare interessante rendere fruibile ai lettori di ABCDiritto, in pochi cenni, come si comporti il diritto d’autore nel caso della professione giornalistica.Preciso subito che manca, in realtà nella normativa, una nozione piena d’opera giornalistica e difatti la parola “giornali” è inserita accanto a quella di “opere collettive”. Ragione di questo comportamento del legislatore è l’aver posto l’accento sulla partecipazione del singolo, con il suo apporto personale, all’attività collettiva della struttura redazionale. Ciò non esclude al singolo giornalista il potere di tutelare la sua opera al di fuori dell’opera collettiva ed infatti l’articolo 38 della legge sul Diritto d’Autore così recita :
Nell’opera collettiva, salvo patto contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all’editore dell’opera stessa, senza pregiudizio del diritto derivante dall’applicazione dell’articolo 7.
Ai singoli collaboratori dell’opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con l’osservanza dei patti convenuti, e in difetto, delle norme seguenti.
Dunque mentre per “autore” dell’opera collettiva s’intende, generalmente, l’editore, ossia la persona fisica o giuridica che assume su di sé il rischio dell’iniziativa editoriale (nei casi di più figure vi è comunione originaria dei diritti), gli autori dei singoli contributi conservano i diritti di utilizzazione economica e quelli morali (notare infatti quel “salvo patto contrario”) anche dopo aver generato l’opera collettiva (notare quel è “riservato”).
Per questa via il “diritto d’autore giornalistico” è in piena espansione considerando tutti quanti coloro che collaborano ad una opera collettiva qualificata “giornale”. Si badi tutti coloro dunque anche i collaboratori “occasionali”.
La Cassazione ha qualificato giornalistica quell’opera che sia «svolta in favore di editori di quotidiani e periodici, di agenzie d’informazione o di emittenti televisive, ove esplicata con energie prevalentemente intellettuali e consistente nella raccolta, elaborazione o commento della notizia destinata a formare oggetto di comunicazione di massa» (Cassazione 1 giugno 1998, n. 5370).
Riguardo la forma escluderei come discriminatorio l’aspetto cartaceo, ben potendosi parlare di “giornale” anche avendo presente quello pubblicato esclusivamente via web (per altro nell’ordinanza del 18 giugno 1998 il Tribunale di Bari sosteneva la stretta equiparazione tra «un giornale telematico […] alla stregua di un’opera intellettuale di carattere creativo»), mentre un elemento distintivo è il lavoro svolto in prevalenza (l’oggetto della comunicazione tipica del giornalista) : raccogliere, rielaborare e commentare le notizie.
In questo “distinguo” andranno ricercati tutti quegli elementi, di cui ABCDiritto aveva già parlato , propri dell’attività dell’ingegno (carattere creativo, appartenenza alle scienze ed alle arti in genere, forma espressa) con una precisazione: nel giornalismo il carattere creativo non sarà rintracciabile in tutti quei casi di “semplice collaborazione” con la redazione. Per semplice collaborazione dovremo intendere la mancanza di qualunque apporto all’elaborazione della notizia. Senza che un’impronta vesta la comunicazione offerta come informazione non avremo giornalismo. In tali ipotesi, infatti, la giurisprudenza parla di “opere collaterali” od “ausiliarie per la creatività”.
ABCDiritto









