Garante Privacy, Agenzia delle Entrate e pubblicazione dell’elenco dei contribuenti
AGENZIA DELLE ENTRATE
COMUNICATO STAMPA
Elenchi contribuenti, la legge stabilisce la pubblicità dei dati
La predisposizione degli elenchi nominativi dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi è prevista dall’articolo 69 del Dpr numero 600 del 1973. Si tratta di una norma che nella attuale formulazione è stata introdotta nel 1991. In vigore, quindi, da molti anni. Analogo adempimento è previsto dall’
articolo 66 bis del Dpr numero 633 del 1972 per la predisposizione degli elenchi dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale Iva.
Le disposizioni hanno la chiara finalità di realizzare un quadro di trasparenza dei dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria in tema di dichiarazioni fiscali mediante la pubblicazione di appositi elenchi. L’Agenzia ha predisposto un elenco relativo ai residenti di ogni Comune. La predisposizione e la consultabilità degli elenchi non è quindi una novità. Tali elenchi, in passato realizzati in forma cartacea, erano a disposizione per la consultazione sia negli uffici dell’Agenzia che nei Comuni. La decisione di utilizzare il mezzo telematico nasce dalla norma introdotta con il codice dell’amministrazione digitale varato nel 2005 che dispone di assicurare la fruibilità dell’informazione in modalità digitale utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell’
informazione e della comunicazione.
Quanto alla richiesta dell’Autorità garante della Privacy, alla quale l’
Agenzia si è prontamente adeguata, si precisa che la stessa Autorità con decisioni del 17 gennaio 2001 e del 2 luglio 2003 ha affermato che la pubblicazione degli elenchi deriva da una precisa scelta normativa e che non vi è incompatibilità tra la protezione dei dati personali e determinate forme di pubblicità di dati previste per finalità di interesse pubblico.
Roma, 30 aprile 2008
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