Garante Privacy, Agenzia delle Entrate e pubblicazione dell’elenco dei contribuenti

Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Servizi ai contribuenti
Settore Dichiarazioni
Ufficio Gestione Dichiarazioni

Prot. n. 197587/2007

Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti ai sensi dell’art. 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 66-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE

Articolo 1

Formazione degli elenchi

Sono formati gli elenchi nominativi dei contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni rispettivamente ai fini dell’imposta sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, relative all’anno d’imposta 2005.
I predetti elenchi, contenenti le informazioni desunte dalla base informativa dell’Anagrafe Tributaria e formati sulla base del domicilio fiscale del contribuente, riguardano le dichiarazioni presentate da:
a) le persone fisiche;
b) le società di persone, le associazioni tra artisti e professionisti e i soggetti equiparati;
c) le società di capitali, gli enti commerciali e i soggetti equiparati;
d) gli enti non commerciali e i soggetti equiparati.
Gli elenchi suddetti, divisi per comune, sono prodotti in ordine alfabetico.
In caso di inattendibilità dei dati contabili, in luogo di essi, sono esposti tre asterischi.

Articolo 2

Contenuto degli elenchi nominativi relativi alle persone fisiche

Negli elenchi nominativi di cui alla lettera a) dell’articolo 1, vengono specificati i seguenti elementi:
- cognome nome e data di nascita del contribuente;
- categoria prevalente di reddito;
- attività esercitata, se trattasi di soggetto esercente imprese commerciali, arti e professioni;
- reddito imponibile;
- imposta netta;
- reddito dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo;
- volume d’affari.
Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione, sono forniti i dati relativi ai redditi desunti dai modelli presentati dai sostituti di imposta.

Articolo 3

Contenuto degli elenchi nominativi relativi alle società di persona ed equiparate

Negli elenchi nominativi di cui alla lettera b) dell’articolo 1, vengono specificati i seguenti elementi:

- denominazione;
- natura giuridica;
- categoria prevalente di reddito;
- numero dei soci;
- attività esercitata;
- reddito da imputare ai soci od associati;
- volume d’affari.

Articolo 4

Contenuto degli elenchi nominativi relativi alle Società di Capitali, Enti e Soggetti equiparati

Negli elenchi nominativi, di cui alle lettera e) dell’articolo 1, vengono specificati i seguenti elementi:

- denominazione;
- natura giuridica;
- attività esercitata;
- utile o perdita di esercizio;
- reddito imponibile ai fini IRES;
- imposta netta
- volume d’affari.

Articolo 5

Contenuto degli elenchi nominativi relativi agli Enti non commerciali e Soggetti equiparati

Negli elenchi nominativi, di cui alle lettera d) dell’articolo 1, vengono specificati i seguenti elementi:

- denominazione;
- natura giuridica;
- categoria prevalente di reddito;
- reddito imponibile ai fini IRES;
- imposta netta;
- volume d’affari.

Articolo 6

Diffusione degli elenchi nominativi

L’Agenzia delle Entrate trasmette, mediante sistemi telematici, ai Comuni gli elenchi dei contribuenti per le finalità di cui agli articoli 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 e 66-bis, 2° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972.

Ai fini della consultazione i medesimi elenchi sono pubblicati in apposita sezione del sito internet http://www.agenziaentrate.gov.it, in relazione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti.

Motivazioni

L’articolo 69, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, stabilisce l’obbligo di formazione, per ciascun Comune, degli elenchi nominativi dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi nonché dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni.

Analogo adempimento è, altresì, previsto dall’articolo 66-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, relativamente ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale afferente l’imposta sul valore aggiunto.

Tali disposizioni sono sottese a perseguire la finalità di interesse pubblico per realizzare un quadro di trasparenza e di circolazione dei dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria in tema di dichiarazioni fiscali, mediante la pubblicazione di appositi elenchi.

I termini e le modalità di pubblicazione sono fissati annualmente con apposito decreto del Ministero delle finanze.

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali con decisioni del 17 gennaio 2001 e del 2 luglio 2003 ha affermato che la pubblicazione degli elenchi deriva da una precisa scelta normativa di consultabilità da parte di chiunque di determinate fonti, precisando che “non vi è incompatibilità tra la protezione dei dati personali e determinate forme di pubblicità di dati previste per finalità di interesse pubblico o della collettività”.

Con l’approvazione dell’articolo 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146 sono stati individuati gli ambiti di competenza per l’emanazione dei provvedimenti di natura ministeriale, riservando al Ministro esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo e, quindi, delegando all’organo amministrativo il compito di adottare quelli di natura tecnico-gestionale.

Ciò premesso, rivestendo il provvedimento in oggetto carattere tipicamente “tecnico­gestionale”, l’emanazione è demandata al Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Relativamente all’anno d’imposta 2005, gli elenchi, formati per ciascun Comune in funzione del domicilio fiscale del contribuente, contengono le informazioni desunte dalla base informativa dell’Anagrafe Tributaria, con riguardo alle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche, dalle società di persone, dalle associazioni tra artisti e professionisti, dalle società di capitali, dagli enti commerciali, dagli enti non commerciali.

Oltre ai dati reddituali e al volume di affari IVA, è stata prevista l’indicazione dei dati rilevati dai modelli presentati dai sostituti d’imposta.

Riguardo alle modalità di pubblicazione degli elenchi dei contribuenti, in piena aderenza con il dettato normativo del Codice dell’amministrazione digitale di cui all’ art. 2, comma 1 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 la disponibilità e l’accesso agli stessi sono assicurati utilizzando le più appropriate tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, art. 69, concernente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi, così come sostituito dall’art. 19, comma 1, lettera f, della legge n. 413 del 30 dicembre 1991;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art. 66-bis, concernente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali.
Decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 concernente il Codice dell’amministrazione digitale.

Roma,5 Marzo 2008


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3 commenti a “Garante Privacy, Agenzia delle Entrate e pubblicazione dell’elenco dei contribuenti”

  1. Anel

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