Garante Privacy, Agenzia delle Entrate e pubblicazione dell’elenco dei contribuenti
Avv. Hermans Joseph Iezzoni
Il Garante della Privacy è intervenuto ieri, 30 Aprile 2008, con un provvedimento d’urgenza, ex art. 154, comma 1, lett. d, del Codice del Trattamento dei Dati Personali) a sospendere, in attesa di chiarimenti, la diffusione telematica operata dall’Agenzia delle Entrate, sul proprio portale, degli elenchi nominativi dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi e dell’IVA per il 2005.
Il Garante ha rilevato preliminarmente che, seppure non vi è incompatibilità tra la protezione dei dati personali e la pubblicità di informazioni per fini di interesse pubblico o comunque a beneficio della collettività, la modalità di diffusione on line differisce da quella consentita ex art. 69, comma 6, del D.P.R. 600/1973. Quest’ultimo consente il solo deposito, per la durata di un anno, presso gli uffici della Pubblica Amministrazione dell’elenco annuale dei contribuente.
La diversa pubblicazione è stata consentita, in barba alla copertura legislativa e non conformemente alle norme di settore, da un semplice provvedimento interno del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 marzo 2008. Si profila dunque un vuoto normativo.
Dal canto suo l’Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa dello stesso giorno, ha fatto sapere di aver agito in base al Codice dell’Amministrazione Digitale che consente discrezionalmente, alla pubblica amministrazione, di assicurare “la fruibilità dell’informazione in modalità digitale utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell’informazione e della comunicazione”.
Nonostante il provvedimento di sospensione, oltre che pubblicati per estratto sui alcuni quotidiani, gli elenchi sono ancora in circolazione condivisi nella rete P2P Emule ed attraverso alcuni torrent.
Aggiornamento del 6 Maggio 2008: Il Garante della Privacy con un provvedimento del 6 Maggio 2008 risponde negativamente alle giustificazioni addotte dall’Agenzia delle Entrate:
1) il provvedimento del Direttore dell’Agenzia non poteva stabilire la trasmissione telematica ma solo i termini ed i modi per la pubblicazione cartacea;
2) le previsioni contenute nel Codice dell’amministrazione digitale vanno sempre integrate con le leggi ed i regolamenti in vigore e tutte le garanzie in materia di dati personali;
3) l’attività della Agenzia delle Entrate è illegittima: non vi è una normativa giuridica di riferimento; nella diffusione telematica non vi è stata proporzione tra rischio e finalità perseguita; non è stato consultato il Garante prima di emanare l’atto amministrativo.
Non può non notarsi come il rischio di una diffusione incontrollata dei dati si sia concretizzato da subito. L’assenza di limiti alla consultazione ha permesso una circolazione parallela e non governabile delle informazioni che durerà ben oltre l’anno dalla loro pubblicazione.
Aggiornamento del 8 Maggio 2008 il provvedimento del Garante del 6 Maggio è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi numero 107.
Documenti di interesse:
Il provvedimento d’urgenza del Garante della Privacy del 30 Aprile 2008;
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 marzo 2008;
Il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 30 Aprile 2008;
Provvedimento del Garante della Privacy del 6 Maggio 2008 (Comunicato Stampa);
Provvedimento del Garante della Privavy del 6 Maggio 2008 (Gazzetta Uficiale 107/2008)
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