Dopo otto mesi di assunzione il disabile perde il diritto alla quota di riserva

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con un orientamento, che sta facendo discutere soprattutto nel settore scolastico, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha affermato che i lavoratori disabili titolari di diritto alla quota di riserva per disoccupazione, come previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), perdono tale agevolazione nel momento in cui accettano un’offerta di lavoro per un tempo superiore ad otto mesi.

Il Consiglio di Stato, a sostegno della sua interpretazione, richiama l’articolo 4 lettera d) del Decreto Legislativo 21 Aprile 2000 n. 181 (Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro) secondo il quale si ha “sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani”.

Segue il testo integrale della sentenza:

Consiglio di Stato sentenza 95 del 17 gennaio 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da T. F., rappresentato e difeso dall’avv.to F. R., con domicilio eletto in Roma, via O., n. 66, preso lo studio dell’avv.to A. B.;

contro

il Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca – ora della Pubblica Istruzione – Direzione Regionale per la Lombardia, Centro Servizi Amministrativi di Como, rappresentati e difesi dall’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
e nei confronti di T. G., non costituitosi in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, IV Sez. 1121/2006 del 02.05.2006;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;
Vista la memoria prodotta dalla parte istante a sostegno della propria difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 13 novembre 2007 il Consigliere P. B. R.;
Uditi l’avv.to R. e l’ Avvocato dello Stato N. P.;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1). Il sig. T. F., invalido civile, presentava domanda di partecipazione al concorso per soli titoli per l’aggiornamento e l’integrazione della graduatoria permanente del personale ATA, prima fascia, per l’anno scolastico 2004/2005, per la Provincia di Como, chiedendo il riconoscimento a proprio favore della riserva per i lavoratori disabili, ai sensi della legge n. 68 del 12.3.1999 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”).
Al termine delle operazioni concorsuali era approvata la graduatoria definitiva, con collocazione del sig. T. al posto n. 100 della graduatoria stessa, con contestuale riconoscimento del diritto al beneficio della riserva, quale lavoratore disabile “ex lege” n. 68/1999.
Nella stessa graduatoria era inserito, sempre quale disabile con diritto a riserva, il sig. T. G., collocato al posto n. 93 e quindi in posizione sovra ordinata rispetto al sig. T..
Contro la su indicata graduatoria, nella parte in cui riconosce al sig. T. il beneficio della riserva “ex lege” 68/1999, il sig. T. proponeva ricorso avanti al T.A.R. per la Lombardia, denunciando motivi di violazione degli artt. 7 e 16 della legge n. 68/1999, del D.Lgs. n. 297/1994, dell’Ordinanza Ministeriale n. 91 del 30.12.2004, dei principi generali in materia di pubblici concorsi, oltre che di eccesso di potere sotto svariati profili (difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento).
In particolare il T. negativa il titolo dell’ intimato al riconoscimento della riserva nei pubblici concorsi, ai sensi della legge n. 68/1999, sul rilievo che detto beneficio presuppone non solo una situazione di disabilità del lavoratore, ma anche lo stato di disoccupazione del medesimo; disoccupazione da ritenersi esclusa, fra l’altro, in caso di titolarità di rapporti di lavoro a tempo determinato, purché di durata annuale. Tale ultima circostanza sussisterebbe nella fattispecie di cui è causa in quanto il sig. T., per l’anno scolastico 2004/2005, è stato titolare di supplenza di durata annuale nel periodo 1.9.2004-31.8.2005.
Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito dichiarava il ricorso inammissibile sul rilievo che anche il T. era stato titolare per l’anno scolastico 2004/2005 di un contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale in base alla disciplina sulla durata dei servizi scolastici; in conseguenza all’accoglimento della domanda di annullamento della posizione di riservista del convenuto, perché privo del requisito di disoccupazione, farebbe necessariamente seguito l’annullamento in via di autotutela – per ragioni di parità di trattamento stante l’identità delle posizioni – anche del diritto alla riserva riconosciuto in favore dell’ istante.
Avverso detta decisione il T. ha proposto atto di appello ed ha dedotto:
- la non identità fra le due situazioni messe a confronto, perché l’appellante, nell’anno scolastico 2004/2005, aveva espletato attività lavorativa dal 13.09.2004 al 30.06.2005 in virtù di supplenza temporanea su posto momentaneamente vacante, mentre il T. era stato titolare di supplenza annuale dal 01.09.2004 al 31.08.2005 su posto vacante in pianta organica;
- che la durata annuale della supplenza fa venir meno il requisito della precarietà ed occasionalità dell’attività lavorativa e determina quindi la perdita dello “status” di disoccupato, che è condizione per l’applicazione dei benefici di cui alla legge n. 68/1999;
- che detta evenienza sussiste solo nei confronti dell’ intimato sig. T. e non nei riguardi dell’ istante che ha svolto solo una “supplenza temporanea” su posto già occupato resosi disponibile solo per vicende transitorie;
- che la disciplina sulla durata dei servizi scolastici richiamata dal T.A.R. trova applicazione solo nei confronti del personale docente e non di quello appartenenti ai ruoli A.T.A.
Il Ministero della Pubblica Istruzione si è costituito in resistenza.
In sede di note conclusive il T. ha insistito per l’accoglimento del gravame.
2). Può prescindersi ai fini dell’economia della presente controversia dalla disanima della più complessa questione circa la conservazione, in sede di aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale amministrativo della scuola, del requisito di disoccupazione inizialmente posseduto – che deve concorrere ai sensi dell’art. 8 della legge n. 68/1999 con la situazione di disabilità ai fini dell’ assunzione privilegiata su posti all’ uopo riservati – in presenza del conferimento di incarichi o supplenze a tempo determinato, che si traducono in titoli utili alla graduazione ed al definitivo collocamento in ruolo. Stante, invero, tale ultima valenza funzionale della graduatoria permanente e l’inidoneità dei rapporti di lavoro temporanei succedutisi nel tempo a risolvere la situazione occupazionale del lavoratore disabile – che il corpo di disposizioni dettate dalla legge n. 68/1999 tende a soddisfare in via prioritaria e definitiva – dovrebbe trovare applicazione il principio enunciato all’ art 16, comma secondo, della legge predetta, in base al quale il requisito di disoccupazione per l’assunzione nella quota di riserva vanno posseduti al momento della scadenza del termine per la produzione della domanda di partecipazione al concorso e non necessariamente al momento dell’assunzione (cfr. “ex multis” questa Sezione n. 1781 del 18.04.2007; n. 4187 del 27.07.2007; n. 7004 del 30.11.2006). Accedere ad un diversa tesi porterebbe all’ irragionevole conseguenza che il disabile inserito nella graduatoria permanente dovrebbe astenersi, onde non perdere il requisito di disoccupazione ed il connesso beneficio di riserva per l’assunzione, dall’accettare incarichi a tempo determinato (cui la graduatoria stessa è finalizzata), permanendo in quella situazione di disoccupazione che, invece, la legge n. 68/1999 è volta ad ovviare agevolando l’accesso privilegiato al lavoro dei disabili. In tal senso è, del resto, orientata l’ Amministrazione P.I. che accede alla tesi dell’ inidoneità del rapporto costituito a tempo determinato in virtù di incarico o supplenza temporanea a comportare la perdita del requisito di disoccupazione inizialmente documentato ai fini dell’ inserimento nelle graduatorie permanenti, finalizzate la duplice scopo del conferimento di degli incarichi a tempo determinato secondo l’ ordine di graduazione ed allo scorrimento in ruolo nei posti che si rendono disponibili.
2.1). Ciò posto va condiviso l’ordine argomentativo del giudice di primo grado che ha ritenuto l’ omogeneità delle prestazioni lavorative rese dall’ odierno appellante e dal controinteressato sig. T. agli effetti della conservazione del requisito di disoccupazione utile al riconoscimento del beneficio della riserva dei posti di cui all’art. 3 della legge n. 68/1999.
Ciò che, invero, ai sensi dell’art. 4, lett. d), del d.lgs. n. 181/2000, rileva ai fini della perdita del requisito di disoccupazione è l’ accettazione di un’ offerta di lavoro a tempo determinato o temporaneo eccedente la durata di otto mesi. Pertanto, all’effetto predetto, deve aversi riguardo unicamente all’elemento temporale della durata del rapporto di lavoro – che se oltre il limite di legge fa venir meno l’attribuzione dei benefici che si collegano allo stato di disoccupato – prescindendo dalla tipologia di prestazione e dal soggetto con cui il rapporto lavorativo viene a costituirsi.
Nella fattispecie di cui è controversia l’appellante, al pari dell’intimato sig. T., nel periodo antecedente all’aggiornamento della graduatoria permanente è stato parte di un rapporto di lavoro a tempo determinato dal settembre 2004 al giugno 2005, idoneo ad introdurre, ai sensi dell’ art. 4 del d.lgs. n. 181/2000, la perdita del requisito di disoccupazione, in base al dato obiettivo della sua durata ed indipendentemente dalla qualificazione giuridica di supplenza conferita su posto temporaneamente vacante.
Correttamente, pertanto, il T.A.R., prendendo atto di quanto prospettato dalla resistente Amministrazione circa la necessità di riesame anche della posizione del ricorrente ai fini dell’applicazione della legge n. 68/1999 in caso di ingresso della tesi circa la perdita del requisito per accedere alla riserva di posti, ha rilevato il difetto di interesse alla domanda di annullamento ed ha in conseguenza dichiarato l’inammissibilità dell’impugnativa.
L’ appello va, quindi, respinto.
Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti stante anche la costituzione solo formale della difesa erariale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez. VI – nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2007


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