danno da licenziamento ingiurioso

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la sentenza, che si offre ai lettori di ABCDiritto, la Cassazione conferma che il licenziamento che per le sue forme e modalità offenda la dignità e l’onore del prestatore di lavoro è motivo di risarcimento del danno (cd. danno da licenziamento ingiurioso).

La Corte precisa, inoltre, che la lesione non dipende dal fatto che il licenziamento sia privo di giustificazione poiché occorrono altri elementi di cui il lavoratore deve fornire la prova puntuale.

Segue il testo della pronuncia:

Cassazione Sezione Lavoro n. 15496 del 11 giugno 2008

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 15 febbraio 2005, la Corte d’appello di Torino, in par­ziale accoglimento dell’appello principale proposto da Distilleria Canellese C. Bocchino & C. s.p.a. avverso la sentenza in data 23 ottobre 2002, con la quale la Pretura di Asti – sezione distaccata di Canelli – l’aveva condannata a pagare al proprio ex dirigente Enzo Minghetti, oltre a quanto riportato in un decreto ingiuntivo opposto e relativo al t.f.r. per lire 103.596.000 (il cui procedimento era stato riunito ad altro relativo all’impugnazione del licenziamento e ad altre domande), la somma complessiva di lire 554.894.453, aveva ridotto la con­danna ad € 228.384,90, oltre accessori di legge.

La Corte aveva altresì condannato il Minghetti a restituire alla società l’importo di € 5.541,94 – oltre interessi, pagato in eccesso in esecuzione del decreto ingiuntivo citato, respingendo altresì l’appello incidentale proposto dal Minghetif e condannando la società a rimborsare a quest’ultimo le spese del doppio grado di giudizio.

La Corte territoriale aveva infatti confermato la valutazione, operata in primo grado, di ingiustificatezza del licenziamento del Minghetti, dirigente quale direttore commerciale della società, disposto con effetto immediato con lettera in data 12 luglio 1996 per comportamenti disciplinarmente rilevanti e di conseguente rigetto delle pretese risarcitorie della società vantate in dipenden­za di tali comportamenti; aveva ritenuto non necessario valutare la censura formulata dal Minghetti, anche nell’appello incidentale, di nullità del licen­ziamento per violazione della disciplina di cui all’art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300; aveva confermato la determinazione in venti mensilità dell’indennità supplementare prevista dal C.C.N.L. applicato al rapporto per il caso di licenziamento ingiustificato, includendo nella base di calcolo di tale indennità e di quella equivalente alla retribuzione nel periodo di preavviso contrattualmente previsto anche alcuni benefits assicurati in maniera continua­tiva al dirigente nel corso del rapporto; ha respinto alcune censure svolte dall’appellato in via incidentale in ordine alla quantificazione dell’indennità da ultimo indicata; ha respinto il profilo di appello incidentale riferito al mancato accoglimento della pretesa risarcitoria per licenziamento ingiurioso; ha con­fermato il rigetto della domanda di risarcimento del danno da dequalificazione e l’accoglimento solo parziale della domanda del Mingetti di risarcimento del danno biologico e alla vita di relazione conseguente al licenziamento; ha ri­formato la sentenza di primo grado quanto al riconoscimento della c.d. inden­nità sostitutiva delle ferie e alla inclusione dei benefits indicati nella base di calcolo della tredicesima) mensilità` o infine ha confermato il rigetto della richiesta del Minghetti relativa al rimborso delle spese non documentabili previ­sto dall’art. 10 del C.C.N.L. in occasione delle trasferte dei dirigenti.

Avverso tale sentenza propone tempestivo ricorso per cassazione la so­cietà, con due motivi.

Resiste alle domande il Minghetti con un proprio regolare controricorso contenente altresì ricorso incidentale avverso la sentenza, articolato in sette motivi, ritualmente contrastato dalla società con controricorso.

Infine la società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. ribadendo le proprie tesi difensive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premessa la regolarità degli avvisi dell’udienza nei confronti dei di­fensori delle parti, ai sensi dell’art. 377, 2° comma c.p.c..

In particolare, con riferimento al Minghetti, questi aveva eletto domici­lio presso lo studio del proprio difensore Massimo Capirossi, in Roma, via Ci­cerone n. 28 (studio Paola Razzano) ove in data 19 dicembre 2007 la notifica dell’avviso non è riuscita, per l’avvenuto trasferimento in altra sede della lega­le, per cui si è reso necessario procedere alla tempestiva notifica presso la can­celleria di questa Corte, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 366 c.p.c..

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I due ricorsi, principale e incidentale, vanno riuniti in quanto concernen­ti la medesima sentenza.

A – Col primo motivo del ricorso principale, la società deduce la viola­zione e la falsa applicazione da parte della Corte territoriale degli artt. 2104, 2105, 2119, 1176, 2° comma cod. civ. e degli artt. 19 e 23 del C.C.N.L. per i dirigenti aziende industriali applicato al rapporto nonché l’erronea, insuffi­ciente e contraddittoria motivazione quanto alla valutazione operata in ordine alla ingiustificatezza del licenziamento.

In sintesi, la Corte non avrebbe tenuto adeguato conto del fatto che il Minghetti non aveva mai negato di aver praticato sconti oltre le prassi azien­dali e del conseguente notevole aggravamento dei costi aziendali in danno del­la società, come riferito da tre testimoni che la Corte avrebbe ignorato.

Se avesse correttamente valutato tali dati, la Corte, secondo la ricorren­te, non avrebbe potuto negare che il comportamento del dirigente aveva fatto venir meno il rapporto fiduciario che lo legava ai vertici aziendali, giustifican­do il suo licenziamento alla stregua delle norme del C.C.N.L. e quindi avrebbe dovuto negargli il diritto all’indennità supplementare contrattualmente prevista per il caso di licenziamento ingiustificato.

Inoltre, avendo detto comportamento realizzato anche un gravissimo i­nadempimento agli obblighi contrattuali gravanti sul dirigente, costituente per­tanto, ai sensi dell’art. 2119 cod. civ., giusta causa del licenziamento intimato­gli, la Corte avrebbe dovuto altresì negare al Minghetti l’indennità sostitutiva del preavviso.

Non avendo pertanto correttamente applicato le norme di legge e di con­tratto collettivo citato e avendo svolto al riguardo una motivazione viziata, la sentenza impugnata andrebbe pertanto cassata.

Il motivo è infondato.

La Corte d’appello di Torino ha infatti correttamente richiamato i risul­tati cui è giunta la giurisprudenza di questa Corte nell’interpretazione della nozione di giustificatezza del licenziamento prevista da alcuni contratti collet­tivi per i dirigenti (tra i quali quello applicato al rapporto tra le parti) per ri­connettere alla mancanza di essa il diritto del dipendente licenziato ad una in­dennità nonché di quella legale di giusta causa del licenziamento dei dipen­denti appartenenti alla categoria dei dirigenti (cfr, al riguardo, per tutte, Cass. sez. lav. 1° giugno 2005 n. 11691 e Cass. 20 dicembre 2006 n. 27197).

E’ stato infatti ritenuto che l’indicata nozione contrattuale di giustifica­tezza si discosti, sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo, da quella di giustificato motivo di cui all’art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604.

Sul piano soggettivo, tale asimmetria trova la sua ragion d’essere nel rapporto fiduciario che lega in maniera più o meno penetrante al datore di la­voro il dirigente in ragione delle mansioni a lui affidate per la realizzazione degli obiettivi aziendali, per cui anche la semplice inadeguatezza del dirigente rispetto ad aspettative riconoscibili ex ante o una importante deviazione del di­rigente dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro o un comportamento extralavorativo incidente sull’immagine aziendale a causa del­la posizione rivestita dal dirigente possono, a seconda delle circostanze, costi­tuire ragione di rottura di tale rapporto fiduciario e quindi giustificare il licen­ziamento sul piano delle disciplina contrattuale dello stesso.

Sul piano oggettivo, la concreta posizione assegnata al dirigente nella articolazione della struttura direttiva dell’azienda può inoltre divenire nel tem­po non pienamente adeguata nello sviluppo delle strategie di impresa del dato­re di lavoro nell’esercizio della sua iniziativa economica e quindi rendere, an­che solo per questa minore utilità, giustificata la sua espulsione nel quadro di scelte orientate al miglior posizionamento dell’impresa sul mercato.

Anche la nozione di giusta causa legale di licenziamento risente infine -sia pure in misura più contenuta in quanto legata ad una definizione più precisa dettata dall’esigenza di tener conto della maggiore gravità delle conse­guenze – dell’investimento di fiducia fatto dal datore di lavoro con l’attribuire al dirigente compiti, di volta in volta strategici o comunque di impulso, dire­zione e di orientamento nella struttura organizzativa aziendale.

La Corte territoriale ha poi fatto corretta applicazione dei principi enun­ciati al caso esaminato, rilevando come dei due inadempimenti contrattuali contestati con la lettera di licenziamento al Minghetti, uno (errori di program­mazione) era rimasto del tutto privo di specificazioni e comunque di riscontri in giudizio e l’altro era stato clamorosamente smentito dall’istruttoria, dalla quale era emerso che gli sconti praticati oltre il consueto dal dirigente erano stati sempre concordati e comunque operati sotto lo stretto controllo della di­rezione aziendale del tempo. Conseguentemente/la Corte ha correttamente va­lutato il licenziamento come addirittura pretestuoso.

In proposito, appaiono assolutamente infondate le censure del ricorso relative alla pretesa mancata considerazione da parte della Corte di tre testi­monianze a sostegno della mancata conoscenza da parte dei vertici aziendali delle iniziative “anomale” del ricorrente in materia di sconti.

A parte ogni considerazione relativamente alla natura decisiva di tali te­stimonianze, va rilevato comunque che la Corte ha viceversa preso in esplicita considerazione le dichiarazioni dei testi Franco Soria e Angela Soria, ragione­volmente valutandone l’irrilevanza sul piano considerato (v. pag. 21 della sen­tenza impugnata) nonché quelle di Antonella Micca Bocchino, ritenute poco attendibili anche in ragione della “posizione di contiguità tra la teste e la pro­prietà aziendale” (socia, componente del consiglio di amministrazione e sorel­la del nuovo amministratore delegato in una società a sostanziale conduzione familiare).

Sulla base delle considerazioni svolte le censure di violazione di legge e di vizio di motivazione si rivelano infondate.

B – Col secondo gradato motivo del ricorso principale, la società Boc­chino censura la sentenza impugnata per la violazione e la falsa applicazione dell’art. 19 C.C.N.L. per i dirigenti di aziende industriali e per l’erronea, insuf­ficiente e contraddittoria motivazione, con riguardo alla determinazione in venti anziché nel minimo contrattuale (quattordici) delle mensilità di indennità supplementare da pagare al dirigente in conseguenza della ritenuta ingiustifi­catezza del licenziamento.

Anche questa censura è infondata, avendo la Corte territoriale adegua­tamente argomentato il processo logico seguito nella valutazione relativa alla determinazione nella misura indicata della indennità in questione, stabilita dal­la norma contrattuale tra un minimo di quattordici e un massimo di ventidue mensilità di retribuzione, col valorizzare da un lato la considerevole durata del rapporto dirigenziale e l’assoluta ingiustificatezza del licenziamento e, dall’altro, le ridotte dimensioni dell’impresa di impronta familiare e quindi le sue minori capacità di resistenza sul piano economico.

1 – Col primo motivo del ricorso incidentale, il Minghetti lamenta la violazione di norme di legge e l’omessa, insufficiente e contraddittoria moti­vazione con riferimento agli artt. 2697, 2° comma c.c. 115, 1° comma c.p.c. e 10 del C.C.N.L. per dirigenti dell’industria, con riguardo al mancato ricono­scimento delle spese non documentabili previste da tale ultima norma nel caso di trasferte di una certa durata.

Il motivo è infondato, avendo i giudici di merito di primo e secondo grado rilevato che è mancata in giudizio la deduzione e la prova dei presuppo­sti di fatto di tale diritto, in particolare quanto al numero delle trasferte per pe­riodi non inferiori alle dodici ore e non superiori a due settimane alle quali è riferita la pretesa.

Obietta il ricorrente che il dato sarebbe contenuto in un conteggio di tut­te le sue spettanze operato dal sindacato di appartenenza, allegato al ricorso e in esso richiamato, nel quale il calcolo delle spese non documentabili è riferito a trasferte di quattro giorni settimanali per 10, 5 mesi all’anno e che tali dati non sarebbero stati contestati dalla società.

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Con riguardo a tale deduzione devesi pertanto richiamare il principio c.d. di autosufficienza, applicabile anche al ricorso incidentale per cassazione (Cass. sez. 3^, 19 gennaio 2007 n. 1195), secondo il quale l’onere della indi­cazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibi­lità del ricorso per cassazione dall’art. 366, n. 4 c.p.c., non può essere assolto per relationem con il generico rinvio ad atti del giudizio, senza l’esplicitazione del loro specifico contenuto (Cass. sez. 2″, 23 gennaio 2007 n. 1406).

In applicazione di tale regola, deve rilevarsi nel caso in esame la generica indicazione che il richiamo al conteggio era contenuto nel ricorso, senza la specificazione del contenuto del richiamo stesso e del contesto in cui sarebbe stato effettuato nonché la mancata riproduzione della parte di conteg­gio che renderebbe evidente la considerazione dei presupposti fattuali del di­ritto azionato non consentono di prendere in esame la censura del ricorrente incidentale.

Si consideri in proposito, del resto, il fatto che i giudici dei due gradi del giudizio di merito non si sono resi conto dell’esistenza, qui dedotta, di una corretta enunciazione in ricorso dei fatti costitutivi del diritto azionato attra­verso un esplicito richiamo a conteggi allegati, anche in quanto evidenzianti tali fatti, il che fa ritenere che non fosse chiaramente percepibile tale funzione del richiamo.

2 – Col secondo motivo del ricorso incidentale il Minghetti censura la sentenza per la violazione di norme di legge e per l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento agli artt. 437, 112. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c.

In proposito, il ricorrente incidentale lamenta l’erroneità della sentenza laddove gli ha negato il diritto all’indennità per le ferie non godute nel corso del rapporto, senza considerare che tale mancato godimento risulterebbe dalle dichiarazioni del testimone al riguardo sentito e non sarebbe neppure contesta­to seriamente dalla società.

Anche tale censura è manifestamente infondata, in quanto eccentrica ri­spetto alle argomentazioni svolte al riguardo dalla Corte territoriale, la quale ha motivato il rigetto della domanda con la considerazione che la posizione e­levata rivestita dal Minghetti in una azienda di ridotte dimensioni, come quella della società, induce a ritenere la sua piena autonomia nella scelta dei periodi in cui fruire delle ferie.

Da ciò la Corte d’appello di Torino ha tratto la corretta conseguenza che per ottenere il riconoscimento richiesto, il ricorrente avrebbe dovuto provare non solo la mancata fruizione delle ferie, ma anche la ricorrenza di eccezionali ed obbiettive necessità aziendali ostative a tale fruizione (cfr., al riguardo, Cass. 7 giugno 2005 n. 11786), onere probatorio non assolto dal Minghetti.

3 – Col terzo motivo, il ricorrente incidentale deduce l’omessa, insuffi­ciente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale aveva negato il carattere ingiurioso del licenziamento.

Anche tale censura è manifestamente infondata, la natura ingiuriosa del licenziamento da cui scaturisce l’obbligo di risarcimento del danno causato non consiste, come viceversa sembra ritenere il ricorrente, nel fatto che i mo­tivi dello stesso siano ingiustificati o addirittura pretestuosi, con la conseguen­ze che ne possono derivare obbiettivamente sul piano dell’immagine profes­sionale del prestatore sul mercato del lavoro.

Come rilevato anche dalla sentenza impugnata, il carattere ingiurioso del licenziamento, che va rigorosamente provato da chi lo deduce, deriva in­fatti unicamente dalla forma ingiuriosa in cui esso viene espresso o dalla pub­blicità o da altre modalità lesive con cui viene adottato (cfr., per tutte, Cass. 1° luglio 1997 n. 5850 e, più recentemente, Cass. 14 maggio 2003 n. 7479).

Unicamente in quanto originato da tali circostanze, il danno da licen­ziamento ingiurioso eccede, infatti, quello risarcibile a seguito di licenziamen­to senza giusta causa o ingiustificato, alla stregua della normativa legale e con­trattuale applicabile.

Non avendo il ricorrente incidentale dedotto né provato forme e modali­tà ingiuriose del licenziamento, la censura in esame non può essere accolta.

4 – Col quarto motivo del ricorso incidentale, il Minghetti deduce il vi­zio di motivazione della sentenza, quanto al mancato riconoscimento del dan­no da dequalificazione professionale subita nell’ultimo periodo del rapporto di lavoro.

Anche tale motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte territo­riale adeguatamente argomentato il proprio convincimento sull’assenza di prova, .anche indiziaria, di siffatto danno, soprattutto alla luce del fatto che la situazione di eventuale esautoramento del Minghetti dalle proprie funzioni prima del licenziamento aveva avuto una durata minima, non superiore a do­dici giorni.

5 – Con un ulteriore motivo, il ricorrente incidentale deduce la violazio­ne di legge e il vizio di motivazione quanto alla liquidazione del danno biolo­gico, che i giudici di merito hanno rapportato ad una durata di soli tre mesi, nonostante che il ricorrente avesse chiesto di provare la prosecuzione dello stato di malattia conseguente al licenziamento a mezzo di C.T.U..

La censura è infondata, avendo la Corte territoriale motivato la propria decisione col rilievo che per il periodo successivo al 26 settembre 1996, data del certificato medico prodotto in giudizio, il ricorrente non aveva operato ul­teriori deduzioni in ordine all’eventuale sviluppo della malattia accertata col suddetto certificato e che tali carenze non potevano essere superate con una consulenza a carattere meramente esplorativo.

Obietta al riguardo il Minghetti di avere dedotto già in primo grado che la malattia era proseguita anche dopo la data suddetta, chiedendo al riguardo una consulenza medico legale, istanza che sarebbe stata inopinatamente re­spinta dal Tribunale.

La deduzione non può essere peraltro presa in esame per le ragioni di principio già illustrate in sede di valutazione del primo motivo del ricorso in­cidentale con riferimento alla necessaria autosufficienza anche di quest’ultimo.

Il ricorrente non riproduce infatti il passo del proprio ricorso o del ver­bale di udienza in cui avrebbe dedotto che lo stato di malattia originato dal li­cenziamento ingiustificato era proseguito, come sarebbe stato necessario per il controllo della esattezza di quanto affermato e riporta unicamente una parte di una frase della sentenza di primo grado, la quale, avulsa dal contesto in cui era inserita, potrebbe significare anche il contrario di quanto sostenuto nel ricorso incidentale.

6 – Col sesto motivo del ricorso incidentale, il Minghetti censura la sen­tenza impugnata per vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della incidenza dei benefits riconosciutigli in via continuativa dalla società sul­la tredicesima mensilità.

Anche tale motivo è manifestamente infondato, in quanto ancorato ad un principio generale di omnicomprensività della retribuzione ad ogni fine “derivato”, da tempo riconosciuto inesistente nel nostro Ordinamento (cfr., per tutte, recentemente, Cass. sez. lav. 7 febbraio 2007 n. 2645).

Correttamente, la Corte d’appello di Torino ha viceversa affermato che in presenza di diversi emolumenti di carattere continuativo quali componenti della retribuzione corrente, sia necessario assumere a riferimento la norma di legge o contrattuale che su tale retribuzione conforma un determinato istituto retributivo per stabilire quanta parte di essa confluisca sulla base di calcolo di tale istituto.

Facendo applicazione di tale principio nella determinazione della tredi­cesima mensilità, la Corte ha rilevato che mentre nessuna norma di legge impone a tal fine anche la considerazione dei benefits erogati in maniera conti­nuativa, non è neppure risultato in giudizio, per difetto di deduzione e di prova da parte del dirigente, che ne era onerato, che una tale inclusione sia prescritta dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto.
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7 – Infine il ricorrente incidentale deduce il vizio di motivazione in or­dine alla mancata pronuncia di nullità del licenziamento per violazióne dell’art. 7 S.L., essendosi la Corte territoriale limitata a rilevare che “la scelta metodologica e procedurale intesa all’esame del merito e l’accoglimento delle ragioni dell’appellato in relazione ai profili di illegittimità del recesso ha e­scluso nel giudizio di prime cure ed esclude anche nel presente grado la ne­cessità di valutare il profilo preliminare in oggetto”.

La censura è infondata.

Con l’affermazione riportata, la Corte territoriale ha infatti inteso rileva­re la sopravvenuta mancanza di interesse da parte del ricorrente ad una pro­nuncia in ordine al motivo di appello relativo alla violazione dell’art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300.

Ed invero, l’eventuale accoglimento della censura (sull’argomento, cfr., recentemente, Cass. S.U. 30 marzo 2007 n. 7880, che ha risolto un contrasto in proposito esistente all’interno della sezione lavoro di questa Corte, affermando l’operatività dei commi secondo e terzo di tale norma di legge ai dirigenti di ogni tipo) non avrebbe potuto condurre a risultati diversi da quelli ottenuti con la sentenza impugnata.

Secondo infatti la decisione delle sezioni unite appena citata, la viola­zione delle garanzie di cui ai commi 2° e 3° S.L. si traduce nella impossibilità di valutare le condotte causative del recesso del dirigente, comportando quindi l’applicazione delle conseguenze fissate dalla legge e dalla contrattazione col­lettiva per il caso di licenziamento privo di giusta causa legale e ingiustificato sul piano contrattuale, che sono appunto quelle concretamente tratte dalla Corte d’appello di Torino a seguito dell’accertamento dell’assenza di giusta causa e di giustificatezza del licenziamento del Minghetti.

Né è ipotizzabile nel caso in esame che residui un interesse del ricorren­te incidentale ad un maggior importo dell’indennità supplementare, sia perché il Minghetti di ciò non ha fatto oggetto del suo ricorso incidentale, sia perché comunque i giudici, nell’escludere la rilevanza di una pronuncia sulla questio­ne preliminare relativa alla violazione di cui all’art. 7 S.L., hanno evidente­mente ritenuto che l’eventuale accoglimento della stessa avrebbe condotto an­che ad una determinazione dell’indennità in questione in misura identica a quella adottata, sulla base di parametri legati alla anzianità di servizio, alla pretestuosità dei motivi di licenziamento (equivalente all’assenza degli stessi) e alle ridotte dimensioni aziendali.

Concludendo, sulla base delle considerazioni svolte, ambedue i ricorsi vanno respinti, con la conseguente integrale compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio.

P. Q. M.

La Corte riunisce í ricorsi e li rigetta. Compensa integralmente tra le parti le spese di questo giudizio

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2008


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