Corte Costituzionale ordinanza 298 del 17 Luglio 2007

A cura dell’Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Investita dal Tribunale di Genova, con ordinanza del 12 settembre 2006, della possibile incostituzionalità degli articoli 360 e 420bis del Codice di procedura civile, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili ed infondate le questioni.Esattamente riguardo l’articolo 360 del Codice di procedura civile, nella parte in cui tra i motivi di ricorso in Cassazione sono indicati la “violazione e falsa applicazione di [...] contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro”, il Tribunale di Genova rimetteva alla Consulta, che ne dichiarava l’inammissibilità, la questione se dalla formulazione della norma risultasse :

  1. un potere discrezionale affidato al Giudice sulla qualificazione del contratto collettivo come “nazionale” in contrasto con l’articolo 39 della Costituzione;
  2. un’ingerenza dello Stato nell’autonomia sindacale, sancita dall’articolo 39 della Costituzione, elevando i contratti collettivi al rango di “fonti di diritto oggettivo”;
  3. un contrasto con l’articolo 111 della Costituzionale a causa dell’estensione dei casi in cui il giudice di legittimità conoscerebbe del merito della causa.

Riguardo l’ipotesi di contrasto tra l’articolo 420 bis del Codice di Procedura Civile e gli articoli 3, 76 e 111 della Costituzione per palese irrazionalità, violazione del principio di ragionevole durata del processo ed eccesso di delega, la Consulta ritenendo la questione “manifestamente infondata” così ha risposto nel merito :

  1. l’art. 420-bis ripropone il modello delineato dal d.lgs. n. 165 del 2001, sulle controversie in materia di pubblico impiego «contrattualizzato», del quale questa Corte ha avuto occasione di confermare la legittimità costituzionale (sentenza n. 199 del 2003 ed ordinanza n. 233 del 2002);
  2. l’irrazionalità dello strumento viene evitato poiché spetta al giudice del lavoro il prudente apprezzamento della serietà della questione di interpretazione o di validità della clausola collettiva;
  3. riguardo all’eccesso di delega la legge 14 maggio 2005, n. 80 ha previsto una delega al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione, e nel fissare i criteri direttivi, ha indicato la valorizzazione della funzione nomofilattica della Cassazione;
  4. l’art. 420-bis va letto in connessione con l’art. 146 disp. att. cod. proc. civ. e con i commi 4, 6 e 7 dell’art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001 quindi sono individuati termini perentori brevi sia per l’impugnazione in cassazione per “saltum” avverso la sentenza pronunciata dal giudice di merito, sia per la riassunzione della causa davanti allo stesso giudice dopo la decisione della Corte di cassazione.


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