Consiglio di Stato 1500/2008: sul punteggio complessivo dei titoli nelle graduatorie
Avv. Hermans Joseph Iezzoni
Il Consiglio di Stato in materia di corsi di perfezionamento universitario, come dal punto C8 della tabella di valutazione dei titoli , allegata al Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione numero 27 del 15 marzo 2007, cioé:
“Per ogni attestato di frequenza di corsi di perfezionamento universitario di durata annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria sono attribuiti 1 punto”
ha ritenuto corretta l’interpretazione secondo la quale non si può procedere ad un cumulo secco tra i punti pregressi, attribuiti negli anni precedenti in base alla vecchia graduatoria, e quelli conseguiti sulla base della nuova quando nel complesso la somma dei punteggi superi il massimo di 10. In pratica questo significa che potranno essere valutati al massimo tre titoli non potendosi procedere alla sottrazione di quell’ eccedenza che superi, anche se di poco, lo sbarramento dei 10 punti massimi.
[ad#gcenter336x280_hji]
Leggi anche:
-Corsi di perfezionamento per docenti e graduatorie
Seguono le ordinanze:
(SEGUE DA…)
Consiglio di Stato Sesta Sezione n. 1500 del 19 marzo 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Registro Ordinanza:/ 1500/08
Registro Generale:1113/2008
Sezione Sesta
composto dai Signori:
Pres. Giovanni Ruoppolo
Cons. Paolo Buonvino
Cons. Domenico Cafini
Cons. Roberto Chieppa
Cons. Claudio Contessa Est.
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 18 Marzo 2008 .
Visto l’art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l’appello proposto dal
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI LATINA
rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GEN. STATO
con domicilio in Roma
VIA DEI PORTOGHESI 12
contro
T. S. rappresentata e difesa dall’Avv. PIERLUIGI PANICI
con domicilio eletto in Roma VIALE GERMANICO, 32
S. C. non costituitosi;
per l’annullamento dell’ordinanza del TAR LAZIO – LATINA n. 866/2007, resa tra le parti, concernente GRADUATORIA AD ESAURIMENTO PERSONALE DOCENTE DI TERZA FASCIA ;
Visti gli atti e documenti depositati con l’appello;
Vista l’ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
T. S.
Udito il relatore Cons. Claudio Contessa e uditi, altresì, per le parti l’Avvocato dello Stato VERDIANA Fedeli e l’Avv.to PANICI.
Considerato che l’ordinanza impugnata risulta, ad un primo esame, esente dalle censure dedotte in quanto appare corretta l’affermazione secondo cui i due corsi di perfezionamento già valutati dell’Amministrazione in occasione della precedente graduatoria permanente (con l’attribuzione di punti 6) non afferiscano al punto C7 della nuova tabella di valutazione dei titoli di cui al D.D.G. 16/3/07, bensì al punto C8 (il quale fa testuale riferimento a “corsi di perfezionamento universitario”).
La conseguenza di ciò è nel senso che somma dei punteggi dei titoli già valutati ed ascrivibili alla categoria C8) e degli ulteriori titoli ascrivibili alla categoria C8 (si tratta di un diploma di perfezionamento ed un master di I livello) avrebbe comunque dato titolo all’attribuzione di 10 punti complessivi, pure operando il limite di cui alla nota 10 allegata alla richiamata tabella
P.Q.M.
Respinge l’appello (Ricorso numero: 1113/2008 ).
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Roma, 18 Marzo 2008
———
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Prima Sezione distaccata di Latina n. 866 del 10 Dicembre 2007
N. 00866/2007 REG.ORD.
N. 00787/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 787 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
S. T.,
rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana Agostini, con domicilio eletto presso Tiziana Avv. Agostini in Latina, via Carducci N.7;
contro
Ministero della Pubblica Istruzione,
Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio
-Uff.Scolastico Prov.Le di Latina-,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi,12;
nei confronti di
C. S.,
rappresentato e difeso dall’avv. Silvia Cappelli,
con domicilio eletto presso Sezione Di Latina Ex Lege Tar Lazio in Latina, via A. Doria 4;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della graduatoria ad esaurimento per il personale docente di terza fascia, classe di concorso A043, pubblicata il 21 luglio 2007 e del provvedimento di rigetto del reclamo, proposto dalla ricorrente in data 30 luglio 2007 avverso le graduatorie provvisorie , prot. n. 17787 dell’11 luglio 2007…
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio -Uff.Scolastico Prov.Le di Latina-;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del C.S.;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 07/12/2007 il dott. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che i motivi di ricorso appaiono assistiti da fumus di fondatezza in quanto i due corsi di perfezionamento, già valutati dall’amministrazione scolastica in occasione della precedente graduatoria permanente (con l’attribuzione di punti 6), sembrano non afferire alla tipologia di cui al punto C7) della nuova Tabella di valutazione dei titoli (Diploma di perfezionamento, Master universitario di I e II livello), bensì al punto C8), con la conseguenza che entrambi i titoli ex novo prodotti dalla ricorrente in occasione dell’aggiornamento della medesima graduatoria appaiono meritevoli di riconoscimento ai fini del raggiungimento del punteggio massimo conseguibile (10 punti);
Ritenuto che dalla esecuzione del provvedimento impugnato può derivare al ricorrente un danno grave ed irreparabile;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione di Latina, accoglie, nei sensi e limiti in motivazione, la suindicata domanda di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 07/12/2007 con l’intervento dei signori:
Franco Bianchi, Presidente
Santino Scudeller, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Primo Referendario, Estensore
-
ABCDiritto









