Circolare del Ministero dell’Interno del 23/12/2009 – Assistenza sanitaria nelle more della procedura di emersione
Avv. Hermans Joseph IEZZONI
Con la Circolare del 23/12/2009, il Ministero dell’Interno ha chiarito come gli stranieri che hanno presentato dichiarazione di emersione per le attività di assistenza e di sostegno alle famiglie, ai sensi della legge 102/2009, possano essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale ed usufruire così dell’assistenza sanitaria, in quanto assimilabili ai destinatari di assicurazione obbligatoria per lavoro subordinato e lavoro autonomo (art. 34 del T.U.). Inoltre, sebbene non in possesso del codice fiscale, possano essere assistiti tramite il codice identificativo per stranieri temporaneamente presenti.
Ministero dell’Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo
Protocollo 0008450 del 23/12/2009
Roma, data protocollo
Ai Sigg. Prefetti titolari degli Uffici
Territoriali di Governo
LORO SEDI
Al Sig. Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma di TRENTO
Al Sig. Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma di BOLZANO
Al Sig.Presidente della Regione
VALLE D’AOSTA
AOSTA
Al Ministero del Lavoro, Salute e
politiche Sociali
Direzione Generale dell’Immigrazione
Via Fornovo n.8
ROMA
All’I.N.P.S. – Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale
Via Ciro il Grande, 21
ROMA
All’Agenzia delle Entrate
-Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
Via del Giorgione n. 159
ROMA
Al Gabinetto del Sig. Ministro
SEDE
-Direzione Centrale dell’Immigrazione e
della Polizia delle Frontiere
SEDE
OGGETTO Procedura di emersione dal lavoro irregolare nell’attività di assistenza e di sostegno alle famiglie ex L.102/09. Assistenza Sanitaria nelle more della conclusione della procedura di emersione.
Pervengono a questo Dipartimento numerosi quesiti in merito all’assistenza sanitaria da erogare ai cittadini stranieri per i quali sia stata presentata domanda di emersione dal lavoro irregolare nel settore domestico nelle more della conclusione della procedura. In merito, anche alla luce di disposizioni già impartite da alcuni enti locali (es. Provincia di Trento), si forniscono le seguenti indicazioni.
L’art. 1-ter, comma 14 della legge 102/2009, dispone che il Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Interno e con il Ministro dell’Economia e finanze determini con proprio decreto le modalità di destinazione del contributo forfetario versato di euro 500,00 per ciascun lavoratore, sia per far fronte all’organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui allo stesso articolo, sia per la copertura previdenziale e assistenziale del periodo 1 aprile-30 giugno 2009.
Il comma 17 del citato articolo destina una quota del contributo forfetario al finanziamento dei maggiori oneri del Servizio Sanitario Nazionale.
Dal predetto disposto normativo si evince, inoltre, che il contributo forfetario di euro 500,00 per ciascun lavoratore è finalizzato anche alla copertura assistenziale del periodo 1 aprile – 30 giugno 2009.
Il comma l7, della citata legge, dispone altresì che nelle more della definizione del procedimento di emersione lo straniero non può essere espulso, fatto salvo il caso in cui non siano riscontrate le condizioni per l’emersione.
Per le predette motivazioni si ritiene che i cittadini stranieri, per i quali sia stata presentata dichiarazione di emersione ai sensi della legge 102/2009, siano assimilabili ai destinatari di assicurazione obbligatoria, di cui all’art.34 del T.U. (lavoro subordinato e lavoro autonomo), e quindi possano essere iscritti al servizio sanitario nazionale.
Poiché gli stranieri in argomento non sono in possesso del codice fiscale, che viene rilasciato al momento della convocazione degli stessi presso lo Sportello Unico per l’immigrazione, si ritiene che possano essere assistiti come stranieri temporaneamente presenti, nonostante non si trovino più nella condizione di irregolarità giuridica.
Ne deriva che alla data di perfezionamento dell’iscrizione dello straniero dovrà essere chiuso e ritirato il codice identificativo STP dei medesimi.
Eventuali oneri per prestazioni sanitarie, fruite nel periodo ricompreso tra il primo di aprile 2009 e la data di regolarizzazione dell’iscrizione anagrafica, non potranno essere rendicontate al Ministero dell’Interno dato che il procedimento inizia con la presentazione della “dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro” all’INPS, mediante il Mod.LD-EM 2009.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e, nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si resta in attesa di un cenno di assicurazione.
IL DIRETTORE CENTRALE
(Malandrino)
fl/CIRCASSoSANITo
ABCDiritto









