Sono state pubblicate, nella Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2008, in allegato al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 9 aprile 2008, le nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura.
Le tabelle vengono revisionate periodicamente ed offrono ai lavoratori una presunzione legale di indennizzabilità invertendo l’onore probatorio poiché, contrariamente a quanto avviene per le malattie non tabellate, sarà l’Inail a dover provare che la causa della malattia è estranea alla professione svolta.
In sede d’interpello, l’Agenzia delle Entrate, al quesito di un giornalista, se tra i ricavi o compensi di ammontare non superiore a 30.000 euro vadano ricomprese anche le cessioni di diritti d’autore, risponde affermativamente: poiché sono da intendersi complessivamente.
L’Agenzia ha precisato, inoltre, che anche tali operazioni sono soggette all’obbligo di certificazione previsto dalla Finanziaria 2008 ed all’imposta sostitutiva.
Con la pronuncia in commento, la Quinta Sezione Penale della Cassazione, ricorda, quella che agli addetti ai lavori parrebbe un’ovvietà ma evidentemente non per i giudici della Corte d’Appello di Brescia, ossia, che vi è diversità non solo lessicale ma anche sostanziale tra la figura dell’indagato e quella dell’imputato.
Il primo, infatti, è il soggetto sottoposto ad indagini la cui posizione, per atto dovuto, è iscritta nel registro generale delle notizie di reato ma che potrebbe non affrontare mai il processo.
Il secondo è la persona a cui, al termine delle indagini, è attribuito il reato e contro la quale si esercita l’azione penale. E’ parte del processo o meglio è il processo perché la sua necessità pare scontata dal momento che non vi può essere un processo senza un imputato.
Indagato ed imputato non sono solo termini diversi ma costituiscono fasi separate e distinte: le indagini preliminari ed il processo.
Nel caso sottoposto all’attenzione della Cassazione, il candidato ad un pubblico concorso si era visto comminare una condanna per falsità ideologica in atto pubblico per aver certificato l’assenza di carichi pendenti poiché ignaro di essere indagato per il reato di minacce.
La Corte, annullando senza rinvio il giudizio di condanna, osserva come il concetto di “procedimento in corso” sia equivoco poiché “non si comprende se la P.A. richieda un’attestazione circa la pendenza dell’azione penale ovvero se chieda di essere informata circa le semplici iscrizioni”.
Osserva, inoltre, che non può rispondere di falsità ideologica il candidato che, pur indagato, attesti di non avere procedimenti penali poiché la “pendenza” è collegata all’esercizio dell’azione penale.
La Cassazione, decidendo a Sezioni Unite, ribadisce l’orientamento secondo il quale non tutte le cause di annullamento del matrimonio ecclesiastico, come le false rappresentazioni della realtà di uno degli sposi, hanno validità in Italia, ma solo quelle oggettive e tassativamente riconducibili a vizi quali: “la minaccia di un male ingiusto e notevole o altra causa esterna che determini un timore di eccezionale gravità e l’errore su qualità personali dell’altro coniuge, riguardante circostanze specifiche”.
All’opposto, sono in contrasto assoluto e non superabile con l’ordinamento pubblico tutte quelle sentenze ecclesiastiche che dichiarino nullo il matrimonio per cause del tutto irrilevanti per i giudici italiani pur se “rispettabili e significative” per la coscienza delle persone comuni.
Aver taciuto sulle “corna” dunque, pur rappresentando nell’ordinamento canonico un dolo incidente sulla formazione della volontà matrimoniale, per il sistema di valori a cui si conforma l’ordinamento civile, non supera quel livello minimo di valore metagiuridico insignificante verso l’esterno.
Per la Cassazione è bene ribadire come il matrimonio non sia annullabile o nullo “per le medesime cause che rendono invalido ogni altro atto di volontà”, per queste ragioni, con una lunga ricostruzione degli istituti coinvolti, rigetta il ricorso di un uomo che aveva ottenuto dal Tribunale ecclesiastico l’annullamento del matrimonio canonico, perché la moglie aveva negato la relazione con un altro durante il fidanzamento, ma si era visto, poi, respingere la delibazione della sentenza per contrarietà della stessa all’ordine pubblico.
Era il 1999, quando la Terza Sezione Penale della Cassazione dubitò che i jeans potessero facilitare la violenza sessuale considerandoli alla stregua di un indice del consenso della donna. Molti ricorderanno le polemiche che ne seguirono e gli slogan “jeans alibi per lo stupro” di Rita Levi Montalcini Tullia Zevi, Dacia Maraini, Livia Turco, Inge Feltrinelli, Lalla Romano, Franca Rame, Giovanna Melandri, Emma Marcegaglia, Maria Corti e del loro appello:
“La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza che offende profondamente la dignità di tutte le donne e vanifica molti anni di battaglia in difesa della condizione femminile. Il giudizio della Suprema Corte rischia di cancellare le elementari conquiste di civiltà giuridica, provocando un grave arretramento nel costume di questo paese. Ci auguriamo che le donne facciano sentire la loro protesta affinché pronunciamenti e atti di questo genere non si ripetano.”
A distanza di anni, la Cassazione, con la sentenza 30403, sembra voler quasi chiudere il conto con il passato, rispondendo che i jeans non costituiscono di per sé impedimento a compiere una violenza sessuale e non possono essere paragonati ad una cintura di castità.
La Cassazione ribadisce l’orientamento, espresso dalla Corte Europea, secondo il quale non si estende alle controversie fiscali il campo di applicazione dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che prevede il diritto ad un processo equo, tranne che non si tratti di reati tributari gravi.
Con la pronuncia, che si offre ai lettori di ABCDiritto, la Corte Costituzionale ha chiarito che se vi è certezza sulla reale identità dello straniero, che propone il ricorso a mezzo del servizio postale contro il decreto di espulsione, non si può escludere che l’opposizione sia stata proposta nei termini anche senza il deposito nella cancelleria del giudice territorialmente competente.
Per questa ragione la Corte ha dichiarato incostituzionale l’articolo 13, comma 8, del Dlgs. 25 luglio 1998 n.286 (Testo unico sull’immigrazione) nella parte in cui “non consente l’utilizzo del servizio postale al fine del deposito del ricorso in opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l’identità del ricorrente in applicazione della normativa vigente”.
L’associazione Luca Coscioni ha reso disponibile il video testamento di Paolo Ravasin, malato di sla e presidente della Cellula Luca Coscioni di Treviso:
Il blog Metilparaben ed il blog Calibano hanno lanciato ai blogger l’invito di dedicare un post al tema della libertà di scelta ed al diritto di autodeterminazione delle persone.
Con la sentenza n. 19065/2008, la Prima Sezione Civile della Cassazione, ha respinto il ricorso di un uomo a cui era stata addebitata la separazione a causa della sua indifferenza alla depressione della moglie.
La convivenza non era dunque divenuta impossibile per la psicosi della moglie ma, all’opposto, per la violazione, da parte del marito, dell’obbligo di assistenza con conseguente abbandono fisico e morale della donna.
Forse il titolo del post non è propriamente corretto. L’argomento, infatti, parte da una riflessione, il modo in cui spesso le sentenze vengono enfatizzate. Si supera a forza di dialettica il loro reale contenuto per giungere a significati diversi. Con sfumature distanti. Il diritto quotidiano, inteso come quella parte della legge che trova applicazione concreta, uscendo dall’astratto, subisce così degli scossoni e l’opinione pubblica è sempre più disorientata… a tratti come l’opinione di quanti con il diritto hanno a che fare per lavoro.
Lo spunto per questa digressione è dato dal modo in cui è stata comunicata al pubblico la sentenza della Cassazione n.13589 del 26 maggio 2008. Forse in molti ricorderanno l’enfasi con la quale si è parlato di “Metodo Di Bella, la Cassazione: inefficace per i tumori” (Da “Il Giornale” ), “Bocciatura senza appello” (Da “ItaliaOggi“), “Terapia Di Bella Inefficace”, “La Cassazione fa tramontare definitivamente le speranze di tanti malati” (Da ANAOO Associazione Medici Dirigenti).
Leggendo bene la sentenza, però, si nota come l’apporto della Cassazione sul punto della validità o meno della terapia… sia minimo. Non è dunque su “quel motivo”, ossia sul generale convincimento dell’inefficacia del metodo di Luigi Di Bella, che la Cassazione ha sposato la posizione espressa dalla Corte d’Appello ma si è occupata di altro. Questo perché i Giudici hanno ricordato i limite del merito e dietro di esso si sono trincerati.
I motivi di ricorso in Cassazione, infatti, sono individuati. Volendone parlare in modo semplice… ops semplicistico… riguardano quei vizi ed errori nell’applicazione della legge o nel riconoscimento dei diritti che minano l’iter logico, in forma e sostanza, alla base di una sentenza. Legittimità, dunque, non merito. Giudizio che non riguarda e che non incide sul libero convincimento di ogni giudice.
Per questa ragione è bene ribadire come la Cassazione, nel passaggio enfatizzato da giornali ed altri mezzi di informazione, suoni in maniera diversa da come riportato. A ben guardare troviamo scritto: “si è di fronte ad una tipica valutazione di merito della Corte, che si sottrae al sindacato di legittimità in quanto immune da vizi denunciati”. In parole povere la Cassazione sul punto dell’efficacia o meno della terapia Di Bella non si è espressa. In via di fatto potrebbe sembrare la stessa cosa. Ma nel cuore giuridico della questione le cose cambiano.
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