Archivio per categoria: 'giurisprudenza'

Il burqa è un capo di abbigliamento

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Il Consiglio di Stato ha chiarito che il Sindaco, in funzione di Ufficiale di Governo, non può, mediante un atto generale in materia di pubblica sicurezza, quale l’ordinanza interpretativa inserire il burqa, o il generico velo, fra le “maschere” vietate dall’articolo 85 del TULPS poiché costituisce un capo di abbigliamento tradizionale con riflessi religiosi.

Segue il testo della pronuncia:


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Certificazione medica giustificativa dell’assenza per malattia

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con il parere 45/2008 la Funzione pubblica risponde ad un quesito sull’articolo 71, comma 2, del Decreto Legge n. 112/2008 che così recita: “nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica”.

Il parere, infatti, sottolinea che il deterrente ai certificati facili, emessi da medici compiacenti, non passa dal sottrarre ai medici di base la competenza a certificare le malattie dato che questa è attribuita loro dall’articolo 8 del D. Lgs. n. 502/92: “in materia di regolazione dei rapporti fra il Servizio Sanitario Nazionale ed i medici di medicina generale, questi ultimi sono tenuti al rilascio della certificazione “per incapacità temporanea al lavoro”(Accordo collettivo nazionale del 23.03.2005), si ritiene che detti medici possano utilmente produrre la certificazione idonea a giustificare lo stato di malattia del dipendente nelle circostanze indicate all’art.71 del decreto legge n.112/2008“.
Segue il testo del parere:

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Cani al guinzaglio o con museruola anche se il regolamento comunale impone la generica custodia

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la sentenza, che si offre ai lettori di ABCDiritto, la Cassazione chiarisce che quando un regolamento comunale impone la generica custodia degli animali occorre comunque dare peso alla finalità complessiva della norma ossia garantire la piena sicurezza di chi frequenta i luoghi pubblici. Museruola, guinzaglio o altri accorgimenti servono a prevenire reazioni impulsive ed improvvise nell’animale a cui nulla può la semplice attenzione vigile del padrone.

Segue il testo della sentenza:
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Sul reato di indebito trattenimento del cittadino extracomunitario nel territorio dello Stato

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la pronuncia, che si offre ai lettori di ABCDiritto, la Corte Costituzionale dichiara infondate ed inammissibili le sollevate obiezioni di incostituzionalità sul reato di indebito trattenimento del cittadino extracomunitario nel territorio dello Stato.

Riassumendo il nodo della questione, le censure mosse erano le seguenti:
a) in alcune circostanze, l’ordine di allontanamento risulta inesigibile poiché gli stranieri non sono nelle condizioni materiali di adempiere spontaneamente l’ordine di espulsione per mancanza di documenti, mezzi finanziari e capacità di procurarsi un regolare mezzo di trasporto per fare ritorno in patria;
b) se non provvede l’autorità, a trasferire lo straniero fuori dal territorio, non si può pretendere che quest’ultimo, spontaneamente, dia esecuzione ad un provvedimento in suo pregiudizio e che lo esporrebbe al rischio di violare la legge di altri stati dovendo farvi ingresso una volta fuori dall’Italia;
c) la normativa ha ripristinato l’arresto obbligatorio senta tener conto delle considerazioni della Corte costituzionale che ne avevano già dichiarato l’illegittimità costituzionale;
d) si è realizzata una indebita e arbitraria disparità di trattamento tra la condotta incriminata e altri fatti per i quali l’arresto è reso solamente facoltativo.

La Corte è stata di contrario avviso. L’arresto obbligatorio in flagranza si giustifica con una risposta politica all’aumentata percezione sociale della pericolosità del non ottemperare all’ordine di allontanamento per espulsione. Con la sentenza n. 223 del 2004 si censurava la mancanza di uno sbocco processuale alla misura contravvenzionale ma la situazione è ora mutata dato che si è passati da contravvenzione a delitto.

Segue il testo della pronuncia:

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L’ultima parola della Cassazione sul disastro aereo di Linate

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la pronuncia, che si offre ai lettori di ABCDiritto, la Cassazione si occupa del disastro aereo avvenuto l’8 ottobre 2001 nell’aereporto di Linate.

La Corte, con una lunga esposizione, rigetta i ricorsi e ribadisce che, prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 96/2005, non era possibile rintracciare una responsabilità in capo al Direttore dell’aeroporto poiché mancava una norma impositiva dell’obbligo di regolare e vigilare i movimenti degli aerei così come un obbligo di adempiere in sostituzione degli enti preposti alla gestione in sicurezza del traffico aereo.

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danno da licenziamento ingiurioso

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la sentenza, che si offre ai lettori di ABCDiritto, la Cassazione conferma che il licenziamento che per le sue forme e modalità offenda la dignità e l’onore del prestatore di lavoro è motivo di risarcimento del danno (cd. danno da licenziamento ingiurioso).

La Corte precisa, inoltre, che la lesione non dipende dal fatto che il licenziamento sia privo di giustificazione poiché occorrono altri elementi di cui il lavoratore deve fornire la prova puntuale.

Segue il testo della pronuncia:
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Giudizio di ottemperanza ed impugnazione

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la sentenza, che si offre ai lettori di ABCDiritto, il Consiglio di Stato chiarisce che può essere impugnata dinanzi a sé la sentenza del giudizio di ottemperanza che non si limiti alle questioni inerenti l’esecuzione del giudicato ma incida anche su altre questioni.

Scrivi il testo prima della separazione (continua…)


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La donazione indiretta fa parte del reddito imponibile?

Cassazione Sezione Tributaria n. 16348 del 17 giugno 2008


Fatto

Oggetto della controversia è l’impugnativa da parte del signor C. S. di due avvisi di accertamento del reddito, relativi agli anni 1989 e 1990, con cui, in applicazione dei coefficienti presunti di reddito, l’Ufficio delle Imposte di Rimini determinava, un maggiore reddito imponibile (rispettivamente di £.26.834.000 per il 1989 e di £.30.343.00 per il 1990), utilizzando come elementi, l’abitazione principale di mq.140 ed il possesso di due autovetture, elementi indicati dal contribuente nel questionario.
Il contribuente opponeva, in via preliminare, la carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati e, nel merito, l’esistenza di elementi di fatto che comportavano la disapplicazione dei coefficienti presuntivi, quali l’erronea indicazione in questionario della autovettura adibita esclusivamente all’attività di agente di commercio, nonché l’errata indicazione in questionario della superficie dell’immobile.
La Commissione Tributaria Provinciale di Rimini (con sentenza n.296/02/99) rigettava il ricorso, motivando che: le allegazioni difensive non erano state provate; non poteva essere presa in considerazione la donazione da parte della madre di £.20.000.000, denunciata dal contribuente come reddito esente da imposizione e provata a mezzo di dichiarazione sostitutiva della donante, sia perché nel processo tributario non è consentita la prova testimoniale, sia perché la donazione deve essere fatta per atto pubblico.
Il C. interponeva gravame, assumendo di avere provato le ragioni, producendo la registrazione della donazione, la planimetria relativa alla minore superficie dell’appartamento e la copia del registrro dei beni ammortizzabili relativamente all’esistenza di una seconda autovettura di natura aziendale e,quindi non imponibile.
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La Commissione Tributaria Regionale (con la sentenza in epigrafe indicata) accoglieva l’appello del contribuente ed, in riforma della decisione impugnata, annullava gli avvisi di accertamento, motivando che: il redditometro previsto dal D.M. 10-9-92 e 9-11-92 restava sul piano probatorio ed il contribuente aveva la facoltà di fornire prova contraria; nella specie, il C. aveva documentato l’atto di liberalità di £.20.000.000, l’uso strumentale della seconda autovettura e la minore superficie dell’abitazione (mq.118).
Per la cassazione di questa decisione l’Amministrazione Finanziaria ha proposto ricorso, notificato in data 10/11-11-2004, articolando due motivi.
Il C. è rimasto intimato.

Diritto

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-1- Con il primo motivo l’Amministrazione ricorrente ha dedotto la violazione di legge (artt.38 D.P.R. n.600/3, 2727 e segg. c.c., 112 e 246 c.p.c. e 7 D.Lgs. n. 546/92) e vizio motivazionale (contraddittoria ed insufficiente motivazione), rilevando, in particolare, che si era dato surrettiziamente ingresso nel processo tributario di merito ad una prova testimoniale fondando il convincimento sulla scrittura privata, registrata il 19-2-2001, con la quale la madre aveva dichiarato di aver effettuato una donazione in danaro in data 23-12-1988.
Con la seconda doglianza è stata censurata la violazione e falsa applicazione degli artt. 769,782 e 809 c.c., rilevando che la donazione in oggetto non poteva considerarsi di “modico valore”, per cui non poteva ritenersi valida in assenza del prescritto “atto pubblico” e non poteva neppure ricondursi alle cosiddette liberalità indirette.
-2- Il ricorso va accolto, essendo fondate entrambe le censure.
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-2.1- Quanto alla prima doglianza deve precisarsi che vi è dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla composizione ed alla superficie degli immobili (appartamento, garage e giardino).
Vi è anche dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dalla madre del contribuente L.E., circa la donazione di £.20.000.00 al figlio S. per sostenerlo nell’attività di agente di commercio e per le spese di mutuo (in data 23-12-88): somma che si dice provenire dalla vendita di un’azienda commerciale (per £.61.012.231), di cui si allega il contratto.
Va puntualizzato, sul piano generale, che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, così come l’autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa priva di qualsiasi efficacia in sede giurisdizionale.
Più specificamente, nel contenzioso tributario, la attribuzione di efficacia probatoria alle dichiarazioni sostitutive di notorietà trova ostacolo invalicabile nella previsione dell’art.7, co.4, D.Lgs. n.546/92 (nuovo processo tributario) – eludendo il divieto di giuramento, oltre che di prova testimoniale, sancito dalla richiamata disposizione – un mezzo di prova, non solo equipollente a quello vietato, ma anche costituito al di fuori del processo (Cass. Sez. Trib., 15-1-2007 n.703).
-2.2- Quanto alla seconda doglianza, deve sottolinearsi che rientrano nel concetto di donazione indiretta tutte le liberalità attuate non attraverso il mezzo tipico previsto dalla legge (art. 769 c.c.), ma attraverso uno strumento negoziale diverso (come pagamento di un debito altrui eseguito animo donandi, rinunzia abdicativa, ecc.).
Tuttavia, nella fattispecie si è parlato solo di donazione di somma e non di altre forme negoziali.
Non ricorre neppure una ipotesi di donazione di “modico valore” (art. 783 c.c.). In particolare, la “modicità” è un dato oggettivo, desumibile dal valore intrinseco del bene “mobile” donato.
Orbene, non è certamente modico il valore della somma di £.20.000.000, riferito all’epoca della donazione (1988).
Inoltre, la stessa norma introduce un concorrente criterio soggettivo laddove prevede che la natura modica “deve essere valutata anche in rapporti alle condizioni economiche del donante”. E questo elemento doveva essere certamente oggetto di dimostrazione da parte del contribuente, che aveva, appunto, invocato la “modicità” al fine di giustificare la mancata utilizzazione della forma legale dell’atto pubblico.
Si aggiunga che, essendo mancato l’adempimento di questo onere probatorio, assume risolutiva valenza – per escludere la modicità – la considerazione che la madre donante ricavava le somme donate dalla vendita di una azienda commerciale, il cui prezzo era solo di £.61.012.321 (di cui si donava, quindi, circa un terzo).
-3- Per le argomentazioni svolte, accogliendosi il ricorso dell’Amministrazione, la gravata decisione deve essere annullata con rinvio ad altra sezione del giudice a quo, che provvederà anche in ordine alla liquidazione delle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna.
Così deciso in Roma, in data 8-4-08, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione.


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Deduzione delle spese di manutenzione o ristrutturazione dello studio professionale

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

La Sezione Tributaria della Cassazione conferma l’indirizzo secondo cui il professionista che abbia fatto eseguire lavori nei locali adibiti a studio può dedurre:

- per intero le spese di ordinaria manutenzione per il periodo di imposta nel quale dette spese sono state sostenute;
- ed in quota annuale di ammortamento quelle di ristrutturazione.

Segue il testo della pronuncia: (continua…)


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Uso di software pirata nello studio professionale

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

La sentenza, che si offre ai lettori di ABCDiritto, conferma l’interpretazione secondo la quale il professionista, titolare dello studio nel quale si faccia uso per lavoro di software pirata, risponde dell’ipotesi prevista all’articolo 171 bis del R.D. 633 del 1941 (modificato dalla l. 248 del 2000), poiché ad integrare il reato è sufficiente la detenzione e l’utilizzo di programmi illecitamente riprodotti.

Segue il testo della sentenza:


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