Archivio per categoria: 'diritto'

Concorso eventuale di persone nel reato con particolare attenzione al sistema di incriminazione nelle ipotesi di reato proprio

A cura del Dott. Francesco Casagli

Concorso eventuale di persone nel reato con particolare attenzione al sistema di incriminazione nelle ipotesi di reato proprio, alla luce dei profili di coerenza costituzionale del modello.Il reato può essere posto in essere da un solo soggetto o da una pluralità di soggetti che concorrono alla commissione dello stesso.

Vi sono reati che, per la loro struttura intrinseca, richiedono necessariamente una pluralità di persone: si pensi alla rissa, di cui all’art. 588 cod. pen. . In questi casi si parla di concorso necessario ed è la stessa norma incriminatrice che richiede, ai fini dell’esistenza del reato, una pluralità di soggetti attivi.

Vi sono poi delle tipologie di reato che si prestano indifferentemente ad essere realizzate da una o da più persone. In tali casi la partecipazione di una pluralità di agenti alla commissione del reato è meramente eventuale: a tal proposito si parla di concorso eventuale. In altri termini, quest’ultima ipotesi ricorre quando più persone pongono in essere un reato che può essere realizzato anche da una sola persona.

Non può essere ricompreso nell’ambito del concorso eventuale il c.d. reato associativo, in considerazione del fatto che quest’ultimo richiede un vincolo stabile tra gli associati che si organizzano tra loro al fine della commissione di un numero indeterminato di reati.

Nel concorso di persone, invece, due o più soggetti commettono insieme uno o più reati determinati ed il vincolo tra di loro è contingente e ristretto alla commissione dei reati programmati e destinato a sciogliersi dopo la loro realizzazione.

Può dunque essere visto come logica conseguenza il fatto che, qualora i soggetti in questione diano vita ad un’organizzazione stabile e diretta alla realizzazione di un generico programma criminoso, si rientri nell’ambito associativo, così che i correi risponderanno oltrechè dei c.d. “reati scopo”, anche del reato di associazione a delinquere.

Con riferimento ai rapporti tra le due figure potrebbe ipotizzarsi un concorso eventuale (c.d. esterno) del non associato nel reato associativo.

Con riguardo alla suesposta prospettazione, dottrina autorevole e, soprattutto, recente giurisprudenza, ritengono che sia configurabile un concorso esterno nel reato associativo soltanto in sporadiche ed eventuali situazioni in cui emerga la necessità di un contributo temporaneo, limitato anche ad un unico intervento, di un soggetto esterno all’associazione stessa.

In particolare è stato posto in evidenza che caratteristiche della partecipazione all’associazione sono a) la permanenza nel reato, intesa come l’affidamento che l’associazione può fare sulla presenza costante del partecipe e b) la c.d. affectio societatis, cioè l’adesione al programma associativo e la volontà di contribuire a realizzarlo.

Se questi elementi non sono ravvisabili perché il soggetto ha apportato un contributo isolato e con finalità egoistico/utilitaristiche, è configurabile un concorso esterno.

Da un punto di vista strutturale la fattispecie concorsuale consta di quattro elementi:
- pluralità di agenti
- commissione di un reato
- contributo causale di ciascun concorrente alla commissione dello stesso
- elemento soggettivo.

La necessità del requisito della pluralità di soggetti è insita nella stessa nozione di concorso.

Sorge spontanea a questo punto la domanda se i concorrenti debbano essere tutti punibili in concreto o se possa parlarsi di concorso anche quando taluno di essi non sia punibile, ad esempio, per difetto di imputabilità.

Una buona parte di dottrina e giurisprudenza ritiene di sciogliere il dubbio affermando la necessità, ai fini della qualifica di concorrente, dell’imputabilità e del dolo.

In (perfetta) coerenza con tale linea di pensiero si tende ad escludere il concorso in determinate situazioni, come nel caso del costringimento fisico di cui all’art. 46 cod. pen. (in effetti l’enunciato della norma citata è molto preciso in particolar modo nell’usare il concetto di violenza fisica “alla quale non si poteva resistere o comunque sottrarsi”), o dell’art. 48 cod. pen. (anche qui il codice è puntuale nell’affermare che “del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l’ha determinata a
commetterlo”), o ancora dell’art. 54 ult. comma cod. pen. (da intendersi come forma di costringimento psichico a commettere un reato), ecc. .

In questi esempi si avrebbe un solo autore del reato nella persona del responsabile che assume la veste di autore mediato, compiendo il reato per mezzo di un altro soggetto che diventa mero strumento nelle mani del primo.

Questa ricostruzione, però, non regge davanti agli artt. 112 e 119 cod. pen., laddove si stabilisce che gli aggravamenti di pena si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile e, soprattutto, che le circostanze soggettive escludenti la pena per colui che è concorso nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono.

Orbene, poiché tra le cause che escludono la pena rientra la mancanza di imputabilità o di dolo, ne deriva che il codice considera concorrenti anche coloro che si trovino in queste condizioni ove abbiano comunque partecipato alla commissione del reato.

Seguendo quest’altra linea, dunque, è inevitabile giungere alla conclusione che tutte le persone che cooperano alla commissione del reato possono assumere la qualifica di concorrenti anche se una sola di esse sia in concreto punibile: la compartecipazione delittuosa può sussistere anche con un solo responsabile.

Sulla scia di queste considerazioni vi è concordia nel ritenere possibile il concorso del soggetto privo della qualifica soggettiva richiesta dalla legge (c.d. extraneus), nel reato proprio (che può essere realizzato solo dal soggetto che riveste quella determinata qualifica, il c.d. intraneus).

Come esempio può essere menzionato il caso di colui che istiga un militare alla diserzione (si pensi all’art. 266 cod. pen.) o un detenuto all’evasione (l’art. 386 cod. pen. parla di “procurata evasione”) ovvero un pubblico ufficiale all’appropriazione del denaro pubblico: l’istigatore, in qualità di concorrente, risponderà di diserzione, evasione o peculato pur non rivestendo la qualifica soggettiva richiesta dalla legge per la commissione dei rispettivi reati.

Ai fini della responsabilità concorsuale piena ex art. 110 cod. pen., in conformità ai principi dell’imputazione dolosa, l’extraneus, per rispondere del reato proprio, deve avere la consapevolezza del possesso della qualifica soggettiva richiesta dalla legge in capo all’intraneus.

Quindi, non potrà rispondere di concorso in diserzione o evasione colui che ignori che l’istigato sia un militare o un detenuto.

Diserzione ed evasione sono, infatti, reati propri esclusivi, in quanto incriminano condotte che, senza la qualifica soggettiva dell’agente, sarebbero perfettamente lecite.

In relazione alle suddette ipotesi è configurabile solo il concorso ex art. 110 cod. pen., perché se l’extraneus conosce la qualifica soggettiva del concorrente, risponderà del reato da questo commesso a pieno titolo; se la ignora, dovrà andare esente da pena.

Più delicata appare la questio iuris nel caso del peculato, in quanto la condotta descritta dall’art. 314 cod. pen. costituirebbe reato (ossia appropriazione indebita, art. 646 cod. pen.) anche in assenza della qualifica soggettiva del concorrente.

Si tratta infatti di un reato proprio non esclusivo che, in assenza della qualifica soggettiva, costituirebbe comunque reato comune.

In questo caso, ove l’extraneus conosca la qualifica soggettiva dell’intraneus, il problema è di pronta soluzione: entrambi dovranno rispondere di peculato in concorso ex art. 110 e 314 cod. pen. .

Ma, allora, quid iuris se l’extraneus ignora la qualifica dell’intraneus?

In base ai principi generali, nelle ipotesi di reati propri non esclusivi, l’extraneus, ignorando la qualifica soggettiva dell’intraneus, dovrebbe rispondere del reato comune (nell’esempio prospettato, di appropriazione indebita) e non del reato proprio (peculato), difettando rispetto a quest’ultimo l’elemento soggettivo.

Tuttavia, col chiaro fine di evitare che autori di un medesimo fatto vengano puniti a diverso titolo esclusivamente per l’interferenza di qualità personali di un compartecipe, l’art. 117 cod. pen. dispone che, “se per le condizioni o le qualità personali del colpevole, (…), muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri risponderanno dello stesso reato. Nondimeno, se questo è più grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena”.

Ne consegue che anche l’extraneus sarà chiamato a rispondere di peculato (per restare all’esempio illustrato) e non del meno grave reato di appropriazione indebita, fatta salva la facoltà del giudice di applicare una diminuzione di pena.

E’ evidente (a sommesso parere di chi scrive) che l’art. 117 trovi applicazione con riferimento ai reati propri non esclusivi.

La norma, dunque, concerne solo i fatti commessi dall’estraneo che costituirebbero comunque reato anche in mancanza della qualifica di pubblico ufficiale e, presupposto per la sua applicazione e conseguentemente per la concessione della diminuzione di pena (rimessa alla discrezionalità del giudice, a differenza di quella prevista dall’art. 116 cod. pen.), è che l’extraneus ignori la qualifica soggettiva dell’intraneus perché, altrimenti, troverebbe applicazione l’art. 110 cod. pen. con conseguente esclusione di qualsiasi diminuzione di pena.

Sotto questo profilo non può non esserci un po’ di perplessità circa la conformità ai principi dell’imputazione dolosa e di coerenza costituzionale.

Di fatto, affermare la responsabilità per un reato più grave in capo ad un soggetto del tutto ignaro della qualifica soggettiva del concorrente e che determina il mutamento del titolo del reato nel quale si voleva concorrere, sottintende una chiara (a sommesso parere di chi scrive) ipotesi di responsabilità oggettiva.

In ultima analisi ci si è posti il problema se, ai fini del mutamento del titolo del reato, sia necessario che sia l’intraneus a porre in essere l’azione esecutiva del reato o se essa possa essere realizzata anche dall’extraneus.

Autorevole dottrina ritiene che l’azione tipica, esecutiva, possa essere realizzata anche dal soggetto privo della qualifica soggettiva.

In sostanza, secondo questa prospettazione, dovrebbe rispondere di peculato anche il pubblico ufficiale che lascia materialmente impadronire del denaro il suo complice.

Per quanto concerne i reati propri esclusivi, occorre invece che il soggetto qualificato, concorrente con altri, sia il personale esecutore del fatto tipico (si pensi ad es. all’incesto), essendo questa la condicio sine qua non per la sussistenza di tale tipologia di reati.


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Formulario – modello n° 2 – Tentativo Obbligatorio di Conciliazione ex articolo 410 c.p.c.

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

ABCDiritto presenta un nuova formula, si tratta del Tentativo Obbligatorio di Conciliazione come previsto dall’articolo 410 del Codice di procedura civile.
Art. 410 c.p.c. Tentativo obbligatorio di conciliazione.

Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall’articolo 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione, individuata secondo i criteri di cui all’articolo 413.


La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Con provvedimento del direttore dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita in ogni provincia, presso l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell’ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalità e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal precedente comma 3.

In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.

Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell’ufficio provinciale del lavoro certifica l’impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione.

Per leggere la formula cliccare qui:
Formulario atto 02 – Tentativo di Conciliazione nelle controversie di lavoro.pdf


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Menzogna, silenzio ed errore nella truffa semplice

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Vediamo di comprendere in pillole come si atteggiano la “menzogna”, il “silenzio” e l’ “errore” all’interno dell’articolo 640 del Codice Penale, che punisce la truffa “semplice”:

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se’ o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032.
La pena e’ della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309 a Euro 1.549.
1) se il fatto e’ commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;


2) se il fatto e’ commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorita’.
Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante.

Per la dottrina maggioritaria [FIANDACA-MUSCO, MANTOVANI, SAMMARCO , DE MARSICO , MAGGIORE , PEDRAZZO] il reato di truffa e’ plurioffensivo poiche’ l’interesse tutelato va dall’integrita’ patrimoniale sino alla liberta’ del (continua…)


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Formulario – modello n° 1 – “Nomina dell’Amministratore di sostegno”

Avv. Hermans Joseph Iezzoni


ABCDiritto inaugura una rubrica dedicata ai formulari, presentiamo il modello n° 1 – “Nomina dell’Amministratore di sostegno”.

Per leggerlo cliccare qui :

Formulario 01 – Nomina dell’Amministratore di sostegno.pdf


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La collaborazione

A cura del Dott. Francesco Casagli

COLLABORAZIONE

Dalla definizione di lavoratore subordinato dataci dall’art. 2094[1] del codice civile si ricava che l’elemento della collaborazione[2] costituisce una parte essenziale nella qualificazione del rapporto di lavoro. E’ appena il caso di ricordare che il suddetto articolo definisce lavoratore subordinato colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa.

Fin dalle origini, l’elaborazione giurisprudenziale della nozione di subordinazione poggia su due profili: accanto al concetto di dipendenza dalla organizzazione del lavoro, si accompagna la distinzione tra attivita’ di collaborazione e risultato[3].

Sul concetto di collaborazione nell’impresa la dottrina, infatti, ha spesso oscillato (continua…)


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Defacement a danno del portale Diritto & Diritti

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Questa mattina aprendo la pagina di Diritto & Diritti – Electronic Law Review , a darmi il benvenuto non ho trovato la solita vetrina ricca di interventi… ma una piu’ triste pagina nera… ecco l’immagine catturata dal mio browser:

Defacement Diritto&Diritti

defacementdirittodiritti2.jpg

Il portale Diritto & Diritti ha subito infatti (continua…)


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Avvocato, normativa sul riciclaggio e segreto professionale

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

In attesa della decisione della Corte di giustizia della Comunità europea non possiamo che “tifare” per le conclusioni esposte il 14 dicembre 2006, nel procedimento C-305/05, dall’Avvocato Generale Miguel Polares Maduro : (continua…)


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Protocol No. 4 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

Protocol No. 4 to the Convention

for the Protection of Human Rights

and Fundamental Freedoms,

securing certain rights and freedoms

other than those already included

in the Convention and in the first Protocol thereto,

as amended by Protocol No. 11

Strasbourg, 16.IX.1963

The governments signatory hereto, being members of the Council of Europe,

Being resolved to take steps to ensure the collective enforcement of certain rights and freedoms other than those already included in Section 1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms signed at Rome on 4th November 1950 (hereinafter referred to as the “Convention”) and in Articles 1 to 3 of the First Protocol to the Convention, signed at Paris on 20th March 1952,

Have agreed as follows:

Article 1 – Prohibition of imprisonment for debt

No one shall be deprived of his liberty merely on the ground of inability to fulfil a contractual obligation.

Article 2 – Freedom of movement

1 Everyone lawfully within the territory of a State shall, within that territory, have the right to liberty of movement and freedom to choose his residence.

2 Everyone shall be free to leave any country, including his own.

3 No restrictions shall be placed on the exercise of these rights other than such as are in accordance with law and are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, for the maintenance of ordre public, for the prevention of crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.

4 The rights set forth in paragraph 1 may also be subject, in particular areas, to restrictions imposed in accordance with law and justified by the public interest in a democratic society.
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Article 3 – Prohibition of expulsion of nationals

1 No one shall be expelled, by means either of an individual or of a collective measure, from the territory of the State of which he is a national.

2 No one shall be deprived of the right to enter the territory of the state of which he is a national.

Article 4 – Prohibition of collective expulsion of aliens

Collective expulsion of aliens is prohibited.

Article 5 – Territorial application

1 Any High Contracting Party may, at the time of signature or ratification of this Protocol, or at any time thereafter, communicate to the Secretary General of the Council of Europe a declaration stating the extent to which it undertakes that the provisions of this Protocol shall apply to such of the territories for the international relations of which it is responsible as are named therein.

2 Any High Contracting Party which has communicated a declaration in virtue of the preceding paragraph may, from time to time, communicate a further declaration modifying the terms of any former declaration or terminating the application of the provisions of this Protocol in respect of any territory.

3 A declaration made in accordance with this article shall be deemed to have been made in accordance with paragraph 1 of Article 56 of the Convention.

4 The territory of any State to which this Protocol applies by virtue of ratification or acceptance by that State, and each territory to which this Protocol is applied by virtue of a declaration by that State under this article, shall be treated as separate territories for the purpose of the references in Articles 2 and 3 to the territory of a State.

5 Any State which has made a declaration in accordance with paragraph 1 or 2 of this Article may at any time thereafter declare on behalf of one or more of the territories to which the declaration relates that it accepts the competence of the Court to receive applications from individuals, non-governmental organisations or groups of individuals as provided in Article 34 of the Convention in respect of all or any of Articles 1 to 4 of this Protocol.

Article 6 – Relationship to the Convention

As between the High Contracting Parties the provisions of Articles 1 to 5 of this Protocol shall be regarded as additional Articles to the Convention, and all the provisions of the Convention shall apply accordingly.

Article 7 – Signature and ratification

1 This Protocol shall be open for signature by the members of the Council of Europe who are the signatories of the Convention; it shall be ratified at the same time as or after the ratification of the Convention. It shall enter into force after the deposit of five instruments of ratification. As regards any signatory ratifying subsequently, the Protocol shall enter into force at the date of the deposit of its instrument of ratification.

2 The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe, who will notify all members of the names of those who have ratified.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Strasbourg, this 16th day of September 1963, in English and in French, both texts being equally authoritative, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General shall transmit certified copies to each of the signatory states.


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Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as amended by Protocol No. 11

Convention for the Protection
of Human Rights
and Fundamental Freedoms,
as amended by Protocol No. 11

Rome, 4.XI.1950

The text of the Convention had been amended according to the provisions of Protocol No. 3 (ETS No. 45), which entered into force on 21 September 1970, of Protocol No. 5 (ETS No. 55), which entered into force on 20 December 1971 and of Protocol No. 8 (ETS No. 118), which entered into force on 1 January 1990, and comprised also the text of Protocol No. 2 (ETS No. 44) which, in accordance with Article 5, paragraph 3 thereof, had been an integral part of the Convention since its entry into force on 21 September 1970. All provisions which had been amended or added by these Protocols are replaced by Protocol No. 11 (ETS No. 155), as from the date of its entry into force on 1 November 1998. As from that date, Protocol No. 9 (ETS No. 140), which entered into force on 1 October 1994, is repealed and Protocol No. 10 (ETS no. 146) has lost its purpose.

(continua…)


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