Archivio per categoria: 'diritto'

Decreto Ministeriale 24 Ottobre 2007 n. 220: Elenco provinciale delle associazioni e delle fondazioni antiracket ed antiusura.

Avv. Hermans Joseph Iezzoni
ABCDiritto presenta il testo in vigore dal 12/12/2007 del Decreto Ministeriale 24 Ottobre 2007, n. 220 recante norme integrative ai regolamenti per l’iscrizione delle associazioni e organizzazioni antiracket ed antiusura nell’elenco presso le prefetture.Il contenuto del decreto in breve:- Sono abrogati i decreti ministeriali 7 settembre 1994, n. 614 e 21 ottobre 1999, n. 451;

- Per iscriversi nell’elenco provinciale delle associazione e dalle fondazioni antiracket ed antiusura occorre presentare una domanda corredata da copia autentica dell’atto costitutivo dell’associazione, anche non riconosciuta, fondazione o comitato, nonché della completa indicazione di coloro che ne sono soci, amministratori o promotori. La domanda va indirizzata al prefetto della provincia in cui l’associazione o l’organizzazione ha la sede principale come individuata nell’atto costitutivo.

- Non possono conseguire l’iscrizione gli enti:

1.) i cui statuti non garantiscano democraticità nel funzionamento degli organismi deliberativi;

2.) privi di specifica capacità nell’assistenza e solidarietà alle vittime delle estorsioni o dell’usura ossia : che non abbiano collaborato con le forze dell’ordine per individuare i fattori sociali di radicamento e sviluppo di questi crimini e le strategie di contrasto dei rischi; che non si siano costituite parte civile in favore di un proprio assistito oppure che non abbiano svolto attività di sensibilizzazione alla denuncia degli autori dei reati e di promozione di campagne educative e di diffusione della cultura della legalità;

3.) che siano stati già cancellati dall’elenco di cui all’articolo 15, comma 4 della legge 7 marzo 1996.

4.) quando taluno degli associati, degli amministratori o dei promotori:

a) abbia riportato condanna, anche non definitiva, per associazione di tipo mafioso o per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o per la produzione od il traffico di dette sostanze, o per la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o la cessione, l’uso od il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) abbia riportato condanna, anche non definitiva, per peculato, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina ed estorsione, usura;

c) abbia riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera b);

d) sia stato condannato, per uno stesso fatto, con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore
a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) sia sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per la persona è stato già disposto giudizio,se la stessa è stata presentata ovvero citata a comparire in udienza per il giudizio;

f) nei suoi confronti il tribunale abbia applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

5.) Il prefetto, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda, verifica che sussistano i requisiti e che i soci, gli amministratori o i promotori versino in una situazione soggettiva di diniego dell’iscrizione. Eventuali chiarimenti od elementi integrativi possono essere richiesti assegnando un termine di venti giorni per il deposito della relativa documentazione. Durante questo tempo la procedura per l’iscrizione resta sospesa. Decorso inutilmente tali termini dovrà essere presentata una nuova istanza.

6.) Le prefetture procedono regolarmente alla verifica delle condizioni e dei requisiti di iscrizione, nei sessanta giorni precedenti il compimento del triennio di iscrizione, inviando trenta giorni prima del termini di inizio della procedura al legale rappresentante dell’ente la richiesta di deposito della documentazione comprovante l’attualità dei requisiti e delle condizioni prescritte. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni od accertata la carenza delle condizioni e dei requisiti si procederà alla cancellazione dell’ente dall’elenco.

7.) Il prefetto può sempre disporre con provvedimento motivato la sospensione dell’iscrizione e la rimozione delle cause ostative o la cancellazione dall’elenco anche in relazione alla gravità del fatto, quando l’associazione o l’organizzazione o taluno dei soci, amministratori o promotori non abbiano osservato le cautele necessarie per la tutela della riservatezza dei soggetti assistiti.

8.) L’iscrizione è comprovata quando è indicata sulla domanda la data di iscrizione, il numero d’ordine nell’elenco ed il timbro dell’ufficio che ha proceduto all’iscrizione medesima, con la sigla dell’incaricato. Questi dati andranno riportati in ogni documento rivolto al pubblico e riguardante le attività di assistenza e di solidarietà.

Segue il testo integrale del decreto:

(continua…)


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Decreto flussi 2007: il testo integrale

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con una nota il Ministero dell’Interno annuncia, sul portale www.interno.it:

Tutte le informazioni oggi in diretta sul portale www.interno.it dalla sala stampa del ministero dell’Interno

Oggi alle ore 12.00, in diretta sul portale www.interno.it, dalla sala stampa del Ministero dell’Interno, verrà illustrata la nuova procedura del Decreto flussi 2007 che prevede la possibilità di assumere, per l’anno in corso, 170mila lavoratori immigrati. La diretta web sarà seguita in contemporanea da tutte le Prefetture italiane e dagli Sportelli unici.Il video della nuova procedura sarà successivamente consultabile sul portale del Ministero dell’Interno. Sarà inoltre, a breve, attivato un help-desk per chiarimenti sia di tipo informatico che procedurale.

La procedura del decreto flussi 2007 – è stata prevista una nuova modalità di inoltro delle domande e anche un nuovo modello di gestione dei procedimenti di competenza dello Sportello unico per l’immigrazione – è fortemente innovativa e completamente informatizzata e consentirà al singolo datore di lavoro di compilare direttamente la domanda dal proprio computer e di inviarla on-line allo Sportello unico competente.

Le domande in formato digitale dovranno essere, quindi, inoltrate telematicamente nei termini indicati dal decreto e seguendo criteri di scaglionamento che prevedono l’invio:

- a partire dal 15° giorno successivo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale per le istanze relative ai lavoratori delle nazioni che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria

- a partire dal 18° giorno successivo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale per le domande relative ai lavoratori domestici e di assistenza alla persona

- a partire dal 21° giorno successivo la pubblicazione in gazzetta ufficiale per le domande relative a tutti i restanti lavori.

Questo è il testo del provvedimento:

Decreto del presidente del Consiglio dei ministri sulla «programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2007».

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n.394, e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull’immigrazione;

Visto, in particolare, l’articolo 3 del Testo unico sull’Immigrazione, che dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d’ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato e che prevede che, “in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente”;

Considerato che il Documento programmatico per il triennio 2007-2009, ancorché in fase di avanzata predisposizione, non è stato ancora emanato in quanto necessita dei conclusivi, passaggi istruttori previsti dalla legge;

Ritenuta l’urgenza di definire, per le esigenze del mercato del lavoro italiano, la quota di lavoratori extracomunitari non stagionali da ammettere nel territorio dello Stato per l’anno 2007;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2007, concernete la Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori formati all’estero nel territorio dello Stato per l’anno 2007;

Vista la relazione in data 12 ottobre 2007 del Gruppo Tecnico di lavoro istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 2-bis del Testo unico sull’immigrazione;

Visto l’articolo 21 del Testo unico sull’immigrazione, circa la previsione di quote riservate ai lavoratori di origine italiana, nonché a favore di Paesi che collaborano nelle politiche di regolamentazione dei flussi di ingresso e nelle procedure di riammissione;

Tenuto conto delle necessità e delle esigenze dei settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori stranieri anche in posizione dirigenziale o altamente qualificati, nonché del fabbisogno di lavoratori autonomi, provenienti dall’estero, in particolari settori imprenditoriali, professionali e della ricerca;

ARTICOLO 1

1. In via di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2007, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri non comunitari, entro una quota massima di 170.000 unità da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero della Solidarietà sociale. (continua…)


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Legge 188 del 17 Ottobre 2007, nuove modalità per la risoluzione del contratto di lavoro

A cura dell’Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la legge n. 188 del 17 ottobre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 260 del 8 novembre 2007, cambiano le modalità per manifestare la volontà di recedere dal contratto di lavoro.

 

La nuova disciplina, in vigore dal 23 novembre 2007, prevede che tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi anche i contratti di collaborazione occasionale, di associazione in partecipazione ed i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (cd. co.co.co.), che desiderino recedere avvalendosi della facoltà concessa dall’articolo 2118 del codice civile ossia :

 

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.
In mancanza di preavviso, il recedente é tenuto verso l’altra parte a un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso (codice civile 1750, 2948, n. 5).
La stessa indennità é dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.

dovranno obbligatoriamente produrre il modulo, che verrà predisposto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge 188, il quale recherà un codice alfanumerico progressivo di identificazione, con validità limitata nel tempo a 15 giorni dalla emissione, ed altre misure per impedirne la contraffazione o le falsificazioni.

Tra le altre cose saranno stipulate apposite convenzioni per rendere gratuito l’accesso a questi moduli a tutti i lavoratori interessati.

Segue il testo integrale della legge 188/2007: (continua…)


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Circolare del Ministero dell’interno del 3 novembre 2007 prot. 555/410/2007

A cura dell’Avv. Hermans Joseph Iezzoni 

Con la Circolare del Ministero dell’interno del 3 novembre 2007 prot. 555/410/2007, oltre ad illustrare le novità introdotte dal Decreto legge 181/2007, si chiarisce come tutti i provvedimenti di espulsione dovranno essere adeguatamente motivati.

Per “adeguatamente” si intende che andranno spiegati quali siano i requisiti posti a fondamento della loro adozione, individuando concretamente i motivi imperativi di pubblica sicurezza  e non limitandosi a ripetere la formula prevista dal decreto: “quando il cittadino dell’Unione o un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, abbia tenuto comportamenti che compromettono la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero l’incolumità pubblica, rendendo la sua permanenza sul territorio nazionale incompatibile con l’ordinaria convivenza“.   


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Ministero dei trasporti Decreto 24 Ottobre 2007 – Approvazione del modello per l’atto di nazionalità e passavanti provvisorio

 

A cura dell’Avv. Hermans Joseph Iezzoni

ABCDiritto pubblica il testo integrale, con allegato in PDF, del Decreto 24 ottobre 2007 del Ministero dei trasporti.

IL DIRETTORE GENERALE

per la navigazione e il trasporto marittimo ed interno

Visti gli articoli 150, 151, 152 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 recante il codice della navigazione;

Visti gli articoli 323, 324, 325, 328 e 333, del regolamento per l’esecuzione al codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con regio decreto 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il modello per l’atto di nazionalità delle navi mercantili approvato con decreto del Ministro della marina mercantile in data 1° dicembre 1953;

Visto il modello per il passavanti provvisorio delle navi mercantili approvato con il decreto del Ministero della marina mercantile in data 1° dicembre 1953;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1990, n. 66, con il quale é stato definito il modello per l’atto di nazionalità per le navi locate a scafo nudo;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 28 febbraio 1999 recante l’approvazione dei modelli per l’atto di nazionalità e per il passavanti provvisorio per le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che individuano le funzioni dei dirigenti;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 15 febbraio 2007 recante gli indirizzi generali per (continua…)


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Termine di 90 giorni per il rilascio della carta di soggiorno

A cura dell’Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la sentenza numero 2592/2007, che qui si offre ai lettori di ABCDiritto, il Tar Puglia, è stato chiamato a giudicare sulla responabilità della Questura per inadempimento dei termini di 90 giorni fissati dalla legge sul procedimento amministrativo (legge 241/1990), in favore di due cittadini stranieri, residenti in Italia, che avevano correttamente presentato, al locale ufficio postale, un’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno senza ricevere riscontro.

Il Tar ha stabilito che:

1) anche se non vi è un termine specifico per il rilascio della carta di soggiorno valgono le regole generali previste dall’articolo 2 della legge 241/1990, ossia i 90 giorni dalla richiesta;

2) poiché la Questura è responsabile di tutto il procedimento, se l’inadempimento riguarda il ritardo di un ente quale le Poste, al quale sono attribuiti compiti di trasmissione ai fini dello snellimento della procedura, non viene meno la responsabilità in capo alla Questura per il ritardo nel rilascio della documentazione.

SENTENZA N. 2592/2007
REG. RIC. N. 1195/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sede di Bari – Sezione Mista

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 119512007, proposto da X e Y rappresentati e difesi (continua…)


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Lavoro Autonomo Occasionale

A cura dell’ Avv. Francesco Casagli

La definizione e la norma

Si definisce lavoro autonomo occasionale qualsiasi attività di lavoro caratterizzata dall’assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione.
La disciplina del lavoro autonomo occasionale trova la propria regolamentazione generale nell’articolo 2222 del Codice civile. Ma, negli ultimi anni, si sono succeduti degli apporti normativi che hanno individuato delle fattispecie inquadrabili nel rapporto di lavoro autonomo occasionale: la Legge 14/02/2003 n. 30, il D. Lgs. n. 276/2003 attuativo della Legge Biagi, la circolare del Ministero del Lavoro n. 1 dell’8/01/2004 e le circolari Inps n. 9 del 22/01/2004 e n. 103 del 6/07/2004.

Caratteristiche

Il lavoratore autonomo occasionale non è vincolato dal committente ad orari rigidi e predeterminati (come tutti i lavoratori autonomi) e la sua attività va intesa non come strutturale all’interno del ciclo produttivo, ma solo come di supporto al raggiungimento di obiettivi momentanei del committente.
Il lavoro autonomo occasionale non prevede obbligatoriamente un contratto scritto, nè il committente ha l’obbligo di applicare le regole sulla prevenzione degli infortuni o altre norme previste per gli altri lavoratori.
(continua…)


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Decreto Legge n. 181 del 1 Novembre 2007

A cura dell’Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Decreto Legge n. 181 1 Novembre 2007

Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni volte a consentire l’allontanamento dal territorio nazionale di soggetti la cui presenza contrasti con esigenze imperative di pubblica sicurezza; (continua…)


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Vittime del terrorismo: Circolare INPS 122 del 24 ottobre 2007

A cura dell’Avv. Hermans Joseph Iezzoni

A seguito di perplessità applicativa sulla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007, con la Circolare INPS 122 del 24 ottobre 2007 vengono:a) sostituite le precedenti Circolari 113 del 19 ottobre 2005 e 94 del 22 giugno 2007;
b) e precisate alcune interpretazioni sulla normativa in materia di vittime del terrorismo o di stragi di analoga matrice (Legge 3 agosto 2004, n. 206).

Analizziamo per sommi capi le interpretazioni più rilevanti sulla Legge 206/2004 affrontate dalla Circolare in questione: (continua…)


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Pensione: Corte dei Conti Sezioni Riunite 7/2007/QM e restituzione dell’indebito.

A cura dell’Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la pronuncia che si offre ai lettori di ABCDiritto, la Corte dei Conti, a sezioni riunite, dirime un contrasto sulla ripetibilità o meno di quanto indebitamente corrisposto a titolo di trattamento pensionistico provvisorio:

In assenza di dolo dell’interessato, il disposto contenuto nell’art. 162 del d.P.R. n°1092 del 1973, concernente il recupero dell’indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio, deve interpretarsi nell’ambito della disciplina sopravvenuta contenuta nella legge n° 241 del 1990, per cui, a decorrere dall’entrata in vigore di detta legge n° 241 del 1990, decorso il termine posto per l’emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza, non può più effettuarsi il recupero dell’indebito, per il consolidarsi della situazione esistente, fondato sull’affidamento riposto nell’Amministrazione.

Ossia, se sono state erogate e percepite somme superiori alle spettanti a causa di errore di calcolo dell’Amministrazione, in assenza di dolo da parte dell’interessato, queste somme non dovranno essere restituite quando la pensione sia divenuta definitiva oltre il termine di 365 giorni dal primo assegno di pensione provvisoria.


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