Cassazione VI Sez. penale 6 novembre 2006 n. 40789
Avv. Hermans Joseph Iezzoni
Breve introduzione:
Punisce, l’art. 572 del codice penale, il reato di “maltrattamento in famiglia o verso i fanciulli”.La formulazione della norma non permette pero’ un agevole ricostruzione di quale sia l’interesse tutelato in via principale.
Ecco il contenuto della norma :
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente [ossia l’abuso dei mezzi di correzione o disciplina], maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorita’, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro anni a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.
Leggendo, infatti, il disposto si nota come i rapporti presi in considerazione sono distinti in due categorie. Da un lato abbiamo chi maltratta entro ed all’interno del “nucleo familiare”. Dall’altro chi maltratta entro ed all’interno di situazioni caratterizzate da una posizione di “inferiorita’/supremazia” : scuole, carceri ecc.
La condotta e’ eterogenea ossia puo’ realizzarsi attraverso diverse tipologie cio’ che rileva e’ l’aggressione alla persona, o meglio alla personalita’ (integrante la continuazione) e la gravita’ della lesione.
L’orientamento giurisprudenziale “dominante” sostiene che l’articolo 572 c.p. reprime tutti gli attentati alla dignita’ ed al decoro della persona che impediscono la normale tollerabilita’ della convivenza. Cosi’ individuando nella “abitualita’ del reato” la chiave di lettura dell’intera norma.
Abitualita’ che non significa, pero’, necessita’ che l’azione sia protratta nel tempo. E’ sufficiente la semplice ripetizione degli atti vessatori o della serie di sofferenze fisiche e morali.
La durata anche limitata deve comunque legarsi ad atteggiamento di “normale” prevaricazione con coscienza e volonta’… a nulla rilevando per esempio un’eventuale concordia con altri familiari o parentesi di “quiete”.
Riguardo la nozione di famiglia e’ pacifica l’assimilazione ad una stabile convivenza dove risaltino relazioni, consuetudini, assistenza e solidarieta’ comuni. Pero’ anche in casi di separazione la giurisprudenza ha ritenuto sussistente il reato pur essendo venuti meno gli obblighi di convivenza e fedelta’ poiche’ restavano immutati tutti gli altri (ad es. la collaborazione ed l’assistenza morale e materiale).
Per quanto riguarda la condotta essa consiste nel “maltrattare”. Indifferente sia percuotere, minacciare o ingiuriare sia omettere o privare (ad esempio dell’educazione, degli alimenti dell’affetto “morale”) in un’ottica di sopraffazione sistematica ai danni dell’integrita’ fisica ed del patrimonio morale della vittima.
Il maltrattamento va “ricostruito” dal giudice tenuto conto delle condizioni di tempo, di luogo e di persona ai fini di riconoscerne la sufficienza ad integrare il reato.
Il reato si consuma con il porre in essere l’azione o l’omissione non necessita invece il raggiungimento di un evento percepibile a livello naturalistico (ossia il risultato dannoso).
Dal punto di vista soggettivo la fattispecie richiede il dolo generico. Ossia la volonta’ della condotta di sopraffazione e prevaricazione. Non e’ necessario invece che ogni azione sia finalizzata al raggiungimento di un risultato.
La giurisprudenza non ha escluso il dolo nei seguenti casi : gelosia o nervosismo; malattia nel fisico o nella mente della vittima; stato di ubriachezza; assunzione di sostanze psicotrope; religione dell’agente (nel caso evidenziato dalla Cassazione VI Sezione Penale, 8 gennaio 2003 n.55, Khouider , l’imputato era di religione mussulmana).
La cassazione che qui si presenta (giusta la segnalazione di Orientalia4All e di Jaco) si inserisce nel solco della giurisprudenza “dominante” cristallizata nell’interpretazione delle condotte come “abituali” e non “espressione di una reattivita’ estemporanea”.
Si riporta la sentenza :
Cassazione VI Sez. penale 6 novembre 2006 n. 40789
Depositata il 14 dicembre 2006
Presidente: G. Lattanti, Relatore: G. ContiSENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Catanzaro nei confronti di E.V., nato a ________, il_________
avverso
la sentenza in data 6 dicembre 2004 della Corte di appello di CatanzaroVisti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso
FattoCon la sentenza in epigrafe, la Corte d’Appello di Catanzaro confermava la sentenza in data 20 febbraio 2003 del Tribunale di Crotone, sezione distaccata di Strangoli, appellata dal Pm, con la quale Vincenzo E. era stato assolto dal reato di cui all’articolo 570 cpv n. 2 Cp (capo a) perche’ il fatto non sussiste, e del reato di cui all’articolo 572 Cp (capo b) perche’ il fatto non costituisce reato.
A seguito di querela in data 10 novembre 2000, con la prima imputazione si addebitava all’E. di avere fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie C. P.e alla figlia minore R.; con la seconda, di avere maltrattato la moglie con ripetute offese, minacce e aggressioni alla sua integrita’ fisica.
Rilevava il Tribunale, sulla base delle testimonianze della persona offesa, della figlia R. e del m.llo L. S., quanto al primo reato, che la P. aveva un reddito come collaboratrice domestica, con il quale provvedeva al sostentamento dei figli, e che comunque l’imputato aveva sempre provveduto a fornire alla famiglia quanto necessario, secondo le sue possibilita’ economiche; quanto al secondo, che il maltrattamenti denunciati erano stati in realta’ episodi sporadici, e in parte causati dai continui dissidi tra i coniugi circa l’educazione religiosa dei figli, che la P., testimone di Geova, impartiva secondo la propria fede, in contrasto con il marito.
Nel suo atto di appello, il Pm si doleva della assoluzione dell’imputato con riferimento al solo capo b), osservando che il Tribunale, nell’escludere la responsabilita’ penale dell’imputato con riguardo al reato di maltrattamenti, si era basato sulle sole dichiarazioni della P., senza considerare quelle della figlia R., dalle quali si ricavava con certezza l’esistenza dei denunciati maltrattamenti.
Ad avviso della Corte d’Appelo, la sentenza di primo grado non meritava le censure dedotte, posto che i provati episodi di percosse da parte dell’imputato nei confronti della moglie, verificatisi in occasione delle frequenti liti tra i due dovute anche alla relazione extraconiugale che aveva l’E., non erano riconducibili a un’unica intenzione criminosa di ledere sistematicamente l’integrita’ fisica e morale della congiunta al fine di avvilirla e di sopraffarla, ma erano espressamente reattive a una situazione di reciproche malversazioni e di disagio familiare, il che escludeva la sussistenza del dolo di maltrattamenti.
Ricorre il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appelo di Catanzaro, che, con un unico motivo, denuncia la violazione dell’articolo 572 Cp, osservando che le risultanze processuali, tra cui in particolare la insospettabile testimonianza di R. E., davano prova di una situazione di sistematica violenza fisica e morale da parte dell’imputato nei confronti della moglie, nella quale andava inquadrata, oltre alla serie di reiterate percosse, anche la ostentata relazione adulterina intrattenuta dall’E..
Ai fini del dolo richiesto dal delitto in esame, non occorreva del resto la dimostrazione di un programma criminoso in capo all’agente, bastando la coscienza e volonta’ di commettere una serie sistematica di atti lesivi della sfera fisica e morale del soggetto passivo.
Diritto
Osserva la Corte che il ricorso inammissibile, in quanto introduce censure in punto di fatto della sentenza impugnata nel giudizio di legittimita’.Secondo l’Ufficio ricorrente le risultanze processuali dimostravano la sussistenza di sistematiche violenza fisiche e morali cui l’imputato sottoponeva la moglie, con un dolo di continua vessazione e prevaricazione della congiunta. Cio’ si ricaverebbe in particolare dalla testimonianza della figlia Roberta.
Non e’ questo, pero’, che i giudici di merito, sia in primo sia in secondo grado, hanno accertato. In entrambe le sentenze si e’ pervenuti a una decisione assolutoria sulla base dell’apprezzamento di condotte violente e offensive dell’imputato nei confronti della moglie non riconducibili a un carattere di abitualita’ ne’ collegabili a un dolo unitario di vessazione.
Si e’ ritenuto, sulla base di una valutazione delle risultanze processuali che non spetta a questa Corte rivisitare, che siffatte condotte fossero espressione di una reattivita’ estemporanea che affondava le sue radici nel clima di dissidio tra i coniugi derivante sia dalla diversa religione praticata dalla P. sia, soprattutto, dalla relazione adulterina intrattenuta dall’E., che tuttavia la congiunta era disposta a subire, non sollecitando la separazione del marito; e in tale clima andavano collocati gli episodi di percosse di cui aveva parlato la figlia Roberta.
Trattandosi di valutazioni non eccepibili sotto il profilo sia logico sia giuridico, il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.Cosi’ deciso addi’ 6 novembre 2006.
ABCDiritto









