Cassazione Sez. VI Penale, 8 gennaio 2003 n.55

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Cassazione Sez. VI Penale 8 gennaio 2003 n.55
Presidente R. Fulgenzi, Relatore I.S. Martella

1. Con sentenza in data 3.4.2000, il Tribunale di Monsummano Terme dichiarava K. M. colpevole del reato di maltrattamenti in famiglia (per aver maltrattato la propria moglie C. J. percuotendola con schiaffi e pugni e tirandola per i capelli e cagionando alla stessa lesioni gravi consistite nella frattura del dito anulare della mano sinistra e all’addome: in Pistoia e Monsummano Terme fino al 16.6.1995) e lo condannava, concesse le attenuanti generiche, ad anni uno e mesi sette di reclusione: pena sospesa a termini di legge.
2. Interposto gravame dell’imputato, la Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 4.6.2002, confermava l’impugnata decisione.


3. Con il proposito ricorso per cassazione, l’imputato, a mezzo del suo difensore, denuncia:
- violazione e falsa applicazione degli artt. 192 e 500 c.p.p..
Si censurano i giudici del merito per avere acriticamente prese per buone le affermazioni della parte offesa C. J. senza sottoporle al minimo riscontro di credibilita’ sia oggettiva che soggettiva, pretermettendo che, in tema di valutazione della prova, ove si tratti di testimonianza della persona offesa dal reato, che ha sicuramente interesse all’esito del giudizio, le dichiarazioni di costei vanno vagliate con ogni opportunita cautela, compiendo un esame particolarmente penetrante e rigoroso attraverso un riscontro di altri elementi probatori.

Nella fattispecie vi e’ solo una parziale riscontrabilita’ relativa agli episodi in data 29.4.1992, 8.6.1995 e 16.6.1995.
Cio’ stante i giudici del merito sono incorsi nell’ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt.572 e 42 c.p., obliterando che il delito de quo e’ un reato necessariamente abituale che si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti reiterati nel tempo, talche’ e’ tale reiterazione che fa acquistare al comportamento rilevanza penale. Nel caso di specie manca la prova dell’esistenza ad opera del prevenuto di un vero e proprio sistema di vita di relazione consapevolmente instaurato in danno della parte offesa, talche’ non esiste la prova dell’elemento materiale del reato di maltrattamenti in famiglia.
Si eccepisce inoltre che la formazione culturale e religiosa che si sa particolarmente efficace per il mussulmano (quale il ricorrente e’), e’ tale “da stemperare la valenza dell’elemento soggettivo proprio sotto il profilo della consapevolezza di vessare e prevaricare il coniuge”. Cio’ stante, l’elemento materiale che ai sensi dell’art.572 c.p. integra il reato di maltrammenti in famiglia, in una societa’ islamica rappresenta un normale rapporto di coppia. Consegue che di tale comportamento costituente reato ai sensi dell’art. 572 c.p., lo straniero nel territorio dello Stato italiano, intanto dovra’ rispondere, in quanto l’accusa dia la prova del dolo generico, “cioe’ che quello che appare conforme al diritto in una societa’ islamica sia stato superato nella rappresentazione dell’agente e compaia anche per lo straniero come un fatto illecito e vessatorio: al di sotto di questo limite non puo’ sussistere l’elemento psicologico del reato”;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 572, 133 c.p. e 192 c.p.p.
Si rileva che in sede di merito si e’ ritenuta l’equivalenza alla contestata aggravante delle attenuanti generiche. Peraltro, per quanto attiene al delitto di maltrattamenti, per cui l’imputato e’ stato condannato, nessuna aggravante e’ stata contestata, ne’ vi e’ stato alcun riferimento ai parametri, quali la saltuarieta’ degli episodi, la cessazione della convivenza, il non ripetersi piu’ degli episodi medesimi a far tempo dal giugno 1995, la remissione reciproca tra le parti delle querele, per cui la pena irrogata di un anno e’ da ritenere sicuramente eccessiva, dal momento che il minimo edittale prevede proprio la reclusione di un anno.
4. Il ricorso e’ infondato.
I giudici di merito, con motivazione adeguata, hanno basato il loro convincimento di colpevolezza non solo sugli episodi di violenza commessi dall’imputato in danno della moglie il 29.04.1992 (allorche’ la percuoteva e le cagionava lesioni consistite nella frattura del dito della mano sinistra), il 08.06.1995 (allorche’ la afferrava per i capelli colpendola con un pugno all’addome) e il 16.06.1995 (allorche’ le stringeva una collana intorno al collo, la colpiva con un pugno allo stomaco), episodi non potuti non ammettere dallo stesso imputato anche perche’ riscontrati da certificazioni mediche, ma altresi’:
- sulla testimonianza della stessa moglie C.J., che, pur senza ingigantire gli accadimenti o mostrare intenti persecutori nei confronti dell’imputato, non ha potuto nascondere il suo dolore, la sua delusione e il senso di abbandono e frustrazione in cui e’ venuta a trovarsi durante la convivenza matrimoniale;
- sulle deposizioni delle sorelle della persona offesa, C.F. e C.C. e, in particolare, alla stregua dei verbali di dichiarazioni da loro rese alla polizia di stato (utilizzate per le contestazioni e acquisite al fascicolo conformemente alla vigente – all’epoca – disciplina processuale), che, sentite il 30-31.08.1995, riferivano di aver appreso direttamente dalla bambina che il babbo (l’attuale imputato) picchiava spesso la mamma (v. pag. 6 dell’impugnata sentenza).
Correttamente e’ stata, pertanto, ravvisata nella condotta del K. la sussistenza dell’elemento soggettivo (dolo generico) del reato de quo, per avere egli sottoposto la propria coniuge, anche in periodi di non convivenza, ad atti di vessazione reiterata e tali da cagionare alla stessa, sofferenza, prevaricazione, umiliazioni costituenti fonte di uno stato di disagio continuo e incompatibile con normali condizioni di esistenza.
L’ulteriore assunto difensivo, secondo cui l’elemento soggettivo del delitto de quo sarebbe escluso dal concetto che l’imputato, quale cittadino di religione mussulmana, ha della convivenza familiare e della potesta’ a lui spettanti quale capo famiglia diverso da quello corrente dallo Stato italiano, per cui validamente puo’ disporsi della gerarchia e delle abitudini di vita interne al proprio nucleo familiare, senza che interventi esterni possano giungere a sanzionare comportamenti recepiti come legittimi, tale assunto non e’ in alcun modo accoglibile, in quanto si pone in assoluto contrasto con le norme che stanno a base dell’ordinamento giuridico italiano.
I principi costituzionali dettati dall’art. 2, attinenti alla garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo (ai quali appartiene indubbiamente quello relativo all’integrita’ fisica), sia come singolo sia nelle formazioni sociali (e fra esse e’ da ascrivere con certezza la famiglia); dall’art. 3, relativi alla pari dignita’ sociale, alla eguaglianza senza distinzione di sesso e al compimento della Repubblic di rimuovere gli ostacoli che limitando di fatto la liberta’ e l’eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, tali principi costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l’introduzione di diritto e di fatto nella societa’ civile di consuetudine, prassi, costumi che suonano come “barbari” a fronte dei risultati ottenuti nel corso dei secoli per realizzare l’affermazione dei diritti inviolabili della persona (cfr. Cass. Sez. VI, 20 ottobre 1999, Bajrami).
Consegue la indubbia ricorrenza nella fattispecie del dolo del reato de quo, stante l’obbligo per l’imputato di conoscere, ai sensi dell’art. 5 c.p., il divieto imposto dalla legge ai comportamenti lesivi da lui posti in essere, quale che possa essere stata la valutazione della propria condotta (eventualmente ritenuta innocua o socialmente utile).
Del pari infondata e’ da ritenere l’ultima doglianza, secondo cui erroneamente i giudici del merito nell’irrogare la pena hanno dichiarato equivalenti alla contestata aggravante, le attenuanti generiche, dal momento che “alcuna aggravante e’ stata contestata al capo c) della rubrica”.
Contrariamente all’assunto difensivo, si rileva che l’imputato e’ stato riconosciuto colpevole di maltrattamenti in famiglia aggravati (ai sensi del capoverso dell’art. 572 c.p.), essendo derivata dal fatto una lesione personale grave (per tale forma aggravata e’ previsto il minimo edittale di anni 4 di reclusione).
Pertanto, non e’ ravvisabile alcun error juris nel giudizio di equivalenza espresso dal giudice di primo grado tra la contestata aggravante e le riconosciute attenuanti generiche, giudizio poi confermato in sede di appello.
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso, con la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cosi’ deciso in Roma, l’8 novembre 2002


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