Cassazione III Sez. Civile n. 7493 del 27 marzo 2007

A cura dell’Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Cassazione III Sezione Civile sentenza n. 7493 del 27 marzo 2007
Pres. Varrone, – Rel. FicoSvolgimento del processo

Il 23 novembre 1993 il Centro soccorso stradale di F. D. ha rimosso l’autoveicolo in divieto di sosta di proprieta’ di R. B., trasportandolo al suo deposito.

Il R. B. ha pagato le spese di rimozione e custodia relative al primo giorno e, poiche’ nelle operazioni di rimozione e traino il veicolo era stato danneggiato al punto di non essere in condizione di marciare, ha adito il pretore di Bologna per il risarcimento del danno. La compagnia di assicurazione del Centro ha risarcito interamente il danno e il Pretore, dichiarata cessata sul punto la materia del contendere, ha condannato il R. B. a corrispondere al Centro, in accoglimento della riconvenzionale da questo proposta, lire 9000 giornaliere dal 24 novembre 1993 per spese di custodia del veicolo rimasto presso il deposito.


Il R. B. ha appellato la sentenza e la Corte d’appello di Bologna ha rigettato la domanda del Centro ritenendo che non si fosse perfezionato alcun contratto di deposito in mancanza di una consegna volontaria del veicolo a scopo di custodia e per essere il veicolo stesso rimasto presso il Centro non per volonta’ del proprietario, ma perche’ danneggiato al punto di non poter circolare e per essersi il Centro medesimo rifiutato di consegnarlo in nome di un preteso diritto di ritenzione per un credito inesistente.

Avverso quest’ultíma decisione il Centro Soccorso Stradale di Michele D. e C. Sas, incorporante il Centro Soccorso Stradale di Federico D., ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, illustrati da memoria.

Il R. B. non ha svolto attivita’ difensiva.

Motivi della decisione

Con i tre motivi di ricorso (violazione degli articoli 1766 e ss., 832, 2761 e 2756 CC, nonche’ omessa insufficiente e contraddittoria motivazione), da trattare congiuntamente perche’ intimamente connessi, la ricorrente ha dedotto che per aversi valido contratto di deposito non occorre la consegna materiale della cosa, essendo sufficiente una ficta traditio; che solo il R. B., quale proprietario, poteva decidere se trasportare altrove a mezzo carro attrezzi il veicolo non marciante; che col non decidere in tal senso il R. B. aveva sostanzialmente acconsentito alla custodia, che anche un veicolo non funzionante può essere oggetto di contratto di deposito e che, infine, essa non avrebbe potuto disfarsi della custodia se non rinunciando al diritto di ritenzione acquisito ex lege.

Le censure sono fondate.

Con la rimozione dell’autoveicolo in divieto di sosta e il trasporto al deposito sorge per il depositario l’obbligo di provvedere alla custodia e per il proprietario l’obbligo del pagamento delle relative spese fino al ritiro dello stesso.

Nel deposito, infatti, non e’ sempre necessaria la consegna materiale e volontaria della cosa dal depositante al depositario a scopo di custodia, potendo la consegna realizzarsi con una ficta traditio, attraverso la ritenzione della cosa da parte del depositario, per effetto del mancato ritiro da parte dell’avente diritto.[ad#336x280]

L’obbligo del pagamento delle spese di custodia non sorge solo se il ritiro non e’ possibile, come nella specie accertato, per non essere il veicolo in grado di marciare per i danni ad esso arrecati nelle operazioni di rimozione e traino. In tal caso l’obbligo decorre dalla riparazione o dall’integrale risarcimento dei danni. Da tale momento non trova alcuna giustificazione il mancato ritiro, anche se il veicolo, per le condizioni in cui e’, non ha più alcun valore commerciale ed e’ conveniente demolirlo, come pure risulta dalla sentenza impugnata. Il proprietario, che sia stato risarcito, ha comunque l’onere, per non incorrere nel pagamento delle spese, sia pure limitate a quelle relative alla mera occupazione di parte dell’area adibita a deposito, di prelevarlo e trasportarlo altrove e il depositario ha diritto di ritenzione fino al pagamento.

Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna.


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