Cassazione 46674/2007: Sostituzione di persona attraverso una e-mail

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la sentenza, che si offre ai lettori di ABCDiritto, la quinta sezione della Cassazione conferma la condanna, ex articolo 494 del Codice Penale, nei confronti di chi utilizzava le generalità di un’altra persona per accedere a servizi e comunicare con altri utenti.

La norma in questione recita:

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria persona all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno

L’oggetto giuridico è costituito da tutti quei comportamenti in grado di offendere la pubblica fede ad esempio alterando i dati identificativi di un soggetto o le proprie qualità con quelli corrispondenti ad un altro (nome o titoli di studio). I termini vantaggio e danno vanno intesi in modo ampio tanto da ricomprendere una utilità morale, economica od anche sessuale.

L’elemento oggettivo del reato è costituito dalla induzione in errore che però deve fondarsi su una condotta attiva e non omissiva. Per questo motivo la giurisprudenza non considera rilevante una situazione dipesa dal fatto di altri. Non è necessario nemmeno che sia raggiunto il vantaggio od il danno poiché il reato si consuma appena indotto l’errore.

Segue il testo completo della sentenza:

Cassazione V Sezione Penale n. 46674 del 14 dicembre 2007

SVOLGIMENTO

Con l’impugnata sentenza è stata confermata la dichiarazione di colpevolezza di A.M.A. in ordine al reato p. e p. dagli artt. 81, 494 c.p., contestatogli “perché, al fine di procurarsi un vantaggio e di recare un danno ad A.T., creava un account di posta elettronica, ********@libero.it., apparentemente intestato a costei, e successivamente, utilizzandolo, allacciava rapporti con utenti della rete internet al nome della A.T., e così induceva in errore sia il gestore del sito sia gli utenti, attribuendosi il falso nome della A.T.”.

Ricorre per cassazione il difensore deducendo violazione di legge per l’erronea applicazione dell’art. 494 c.p. e per la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p.

Lamenta che non siano state confutate dalla corte fiorentina le critiche rivolte al convincimento di colpevolezza espresso dal primo giudice siccome basato sulla duplice errata considerazione, inerente la prima alla tutela di stampo civilistico al nome e allo pseudonimo, l’altra, più propriamente tecnico-informatica, alla sostenuta necessità di fornire all’ente gestore del servizio telefonico l’esatta indicazione anagrafica al momento della richiesta di fornitura della prestazione telematica.

Tali doglianze non possono essere condivise.

Oggetto della tutela penale, in relazione al delitto preveduto nell’art. 494 c.p.,è l’interesse riguardante la pubblica fede, in quanto questa può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali. E siccome si tratta di inganni che possono superare la ristretta cerchia d’un determinato destinatario, così il legislatore ha ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica, e non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome.

In questa prospettiva, è evidente la configurazione, nel caso concreto, di tutti gli elementi costitutivi della contestata fattispecie delittuosa.

Il ricorrente disserta in ordine alla possibilità per chiunque di attivare un “account” di posta elettronica recante un nominativo diverso dal proprio, anche di fantasia. Ciò è vero, pacificamente. Ma deve ritenersi che il punto del processo che ne occupa sia tutt’altro.

Infatti il ricorso non considera adeguatamente che, consumandosi il reato “de quo” con la produzione dell’evento conseguente all’uso dei mezzi indicati nella disposizione incriminatrice, vale a dire con l’induzione di taluno in errore, nel caso in esame il soggetto indotto in errore non è tanto l’ente fornitore del servizio di posta elettronica, quanto piuttosto gli utenti della rete, i quali, ritenendo di interloquire con una determinata persona (la A.T.), in realtà inconsapevolmente si sono trovati ad avere a che fare con una persona diversa.

E non vale obiettare che “il contatto non avviene sull’intuitus personae, ma con riferimento alle prospettate attitudini dell’inserzionista”, dal momento che non è affatto indifferente, per l’interlocutore, che “il rapporto descritto nel messaggio” sia offerto da un soggetto diverso da quello che appare offrirlo, per di più di sesso diverso.

È appena il caso di aggiungere, per rispondere ad altra, peraltro fugace, contestazione difensiva, che l’imputazione ex art. 494 c.p.p. debitamente menziona pure il fine di recare – con la sostituzione di persona – un danno al soggetto leso: danno poi in effetti, in tutta evidenza concretizzato, nella specie, come il capo B) della rubrica (relativo al reato di diffamazione, peraltro poi estinto per remissione della querela) nitidamente delinea nella subdola inclusione della persona offesa in una corrispondenza idonea a ledere l’immagine o la dignità (sottolinea la sentenza impugnata che la A.T., a seguito dell’iniziativa assunta dall’imputato, “si ricevette telefonate da uomini che le chiedevano incontri a scopo sessuale”).

Il ricorso va pertanto respinto, con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.


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19 commenti a “Cassazione 46674/2007: Sostituzione di persona attraverso una e-mail”

  1. Gabriella

    Molto pesante come sentenza, la capisco SOLO perché non si deve “sputtanare” un’altra persona facendosi passare per lei, tutto il resto mi sembra troppino per il mondo di Internet, dove si sa benissimo che chi c’è dall’altra parte potrebbe non essere chi credi che sia e dove il nascondersi, il mascherarsi, il celare la propria identità è un po’ parte del gioco fin dagli esordi.

  2. Gabriella

    Oltretutto, ci sono anche i forum ed i newsgroup, dove da sempre uno prende un “nickname”. Anche quando uno prende un nickname che sembra un nome ed un cognome esistenti sarebbe reato? Se io decido di chiamarmi, in un forum di argomento cinematografico, “Alessandro Gassman”, allora è reato perché gli altri utenti possono credere che io sia Gassman?

  3. Avv. Hermans Joseph Iezzoni

    @Gabriella purtroppo esistono situazioni in cui il “gioco” produce conseguenze nella vita reale di persone incolpevoli.

    La sentenza non condanna l’uso di alter ego con un profilo di fantasia. Condanna l’uso dell’identità di persone reali e responsabilizza per le conseguenze che possono discenderne.

    Immaginiamo per un attimo se subissimo un furto di identità e poi pressioni sul lavoro o nella vita privata?

    Credo possa aiutare, nella lettura della sentenza, questo sparti acque tra “giocare” e fare del male a qualcuno… anche per ricostruire il modo di pensare dei giudici.

  4. Avv. Hermans Joseph Iezzoni

    @Gabriella vedi la cosa bizzarra: l’uso di un nome X, appartenente ad un personaggio famoso, su un forum renderebbe molto difficile l’induzione in errore di qualcuno. Dovremmo anche tenere conto delle omonimie o dei casi in cui ad esempio “Paolo Gassman” costituisce lo pseudonimo di “Paolo Bianchi”.

    All’opposto quanto più è anonima la persona (una vicina od un vicino di casa per esempio) tanto più inizia a salire quel livello di rischio di un’ associazione tra la persona reale e quella virtuale.

    Tieni anche presente che le sentenze non potranno mai essere perfette e che perfetta non è l’applicazione della norma in genere.

  5. Gabriella

    Gentile avvocato, non sono certa che dalla lettura della sentenza si capisca quanto Lei afferma, ma va detto che io non so leggere le sentenze e non ne capisco di leggi (mannaggia). Devo però dire una ulteriore cosa, da navigatrice scafata. Avrà di certo presenti gli URL referer: se ha un servizio di statistiche collegato al Suo sito saprà di cosa parlo. In pratica, Lei può risalire al sito che ha linkato il Suo sito. Bene: facciamo finta che io riceva in mail il suo indirizzo URL da un amico. Mi loggo nella mia “webmail” e ci clicco su. Bene, in molti sistemi di posta di tipo “webmail” l’URL referer ingloba la e-mail di chi sta cliccando, esponendola alle statistiche di chi riceve il clic. In poche parole, quando io clicco dalla webmail il link http://www.pippo.it, nelle statistiche di pippo.it si vedrà nell’URL referer la mia e-mail, dunque pippo saprà NON SOLO che il clic proviene da una web mail ma conoscerà anche la e-mail di chi ha cliccato. Cosa che non è sufficiente ad identificare l’utente, cioè chi ha cliccato. DIPENDE, però. Perché se io ho una e-mail nome.cognome e questi dati non possono essere falsi per la sentenza, allora questo vuol dire che quelli sono il mio vero nome ed il mio vero cognome. In questo non si ravvisa una violazione della mia privacy? Per quale motivo, se io visito un sito, il gestore deve sapere esattamente chi sono? Perché queste informazioni vengono esposte?

  6. Avv. Hermans Joseph Iezzoni

    @Gabriella grazie è per questo che è nato questo blog. Il suo motto infatti è “La legge deve essere compresa da tutti” [se guardi sotto il logo si trova lì :)].

    Per quanto riguarda la privacy hai pienamente ragione. Casualmente sono due degli argomenti che ho trattato in rete sostenendo quello che in molti ancora rifiutano ossia che anche un IP va tutelato.

    Se ti può interessare darci un’occhiata ecco i link:
    http://www.abcdiritto.it/?p=54
    http://www.abcdiritto.it/?p=99

  7. Gabriella

    Per rispondere più a tema: capisco perfettamente la questione del “fare male” ed è proprio quella la parte della sentenza con cui sono in sintonia: è davvero disdicevole che io me ne vada in giro con il suo nome di avvocato, scrivendo fesserie a destra e a manca o facendole fare delle figuracce. Questo non è in discussione. E’ tutto quello che non è questo che mi pare un po’ “forte”, ecco. E’ però l’opinione della donna della strada (non mi fraintenda, sono una brava mamma!) :-)

    Per quanto riguarda Gassmann, posso essere “Alessandro Gassmann” anche in un forum di apicultori (!), che potrebbero anche cascarci. O mi sto sbagliando? :-)

  8. Gabriella

    E’ proprio vero: la Legge, per chi non se ne intende, non è facilmente comprensibile. Ed aggiungerei: anche il limite di cosa sia lecito e cosa non lo sia, di cosa sia legale e cosa non lo sia, quanto una cosa possa essere grave o meno. E’ comunque molto bello il Suo blog, complimenti! Ho anche letto (al volo, però) il secondo degli articoli cui mi ha rimandato!

  9. Avv. Hermans Joseph Iezzoni

    Non escludo che possa accadere. Ma è molto difficile… sul piano delle statistiche poi quanti ci cascherebbero?

    Comunque tanto per sfatare un’altra leggenda da “strada”. Siamo difronte all’opinione di una sezione della Cassazione. Potrebbe ben succedere che tra qualche tempo la stessa si contraddica o venga contraddetta da un’altra sezione. Cose che accadono di frequente. A dover poi decidere se effettivamente stiamo parlando di un precedente “forte” dovranno pensarci le Sezioni Unite.

    Ecco dunque il valore dell’interpretazione. Serve anche a fornire un bilanciamento agli eccessi che una sentenza possa ingenerare nell’opinione pubblica e negli altri giudici chiamati a decidere situazioni analoghe. Tutto questo se è un bene crea anche l’impressione che il diritto non sia mai certo. Purtroppo anche questo è una specie di “gioco” se proprio così vogliamo chiamarlo. :D

  10. Avv. Hermans Joseph Iezzoni

    Grazie dei complimenti ;)

  11. Gabriella

    Fa bene a sfatare: perché oggi, una come me che legge dai maggiori quotidiani online di questa sentenza, non capisce che è una “opinione” e che c’è qualcosa come un “grado” successivo, né che le sezioni facciano ciò che lei descrive (ed ho una laurea, anche se in altro settore proprio). Forse la giurisprudenza dovrebbe entrare in contatto con le persone non solo attraverso un corso universitario specialistico… Grazie per la chiacchierata! :-)

  12. Avv. Hermans Joseph Iezzoni

    Attenzione però!! Tecnicamente non si tratta di un “grado” successivo.

  13. francesco nardo

    se utilizzo un falso nominativo, non facilmente riconducibile esempio:paolo bianchi è invento una ruolo politico iscritto UDC, per scrivere articoli giornalistici e se questi articoli vengono pubblicati senza diffamare alcuno, inducendo però in errore i miei interlocutori (celando la mia vera identità) commetto un reato…
    E’ possibile registrare lo pseudonimo……

  14. hermansji

    @Francesco lo pseudonimo, o nome d’arte, se viene utilizzato da una persona allo stesso modo che se fosse il suo nome, ossia con la stessa capacità distintiva, acquisisce la dignità di nome è gode della medesima tutela. Le azioni a tutela dello pseudonimo saranno allora quelle di reclamo, di usurpazione e di risarcimento del danno.

    Per il resto, per scrivere articoli “giornalistici” occorre essere iscritti all’ordine dei giornalisti altrimenti si fa esercizio abusivo della professione, tra le altre poi creare un falso profilo che menzioni addirittura un partito politico esporrebbe a beghe giudiziarie anche con quest’ultimo.
    .:.

  15. francesco nardo

    provo a spiegarmi meglio, se scrivo alcuni articoli che poi vengono pubblicati con un nominativo inventato, utilizzando nel falso profilo delle qualità corrispondenti invece alla mia reale situazione esempio iscritto udc….., e quindi l’unica cosa falsa è il nominativo è questo un reato?. Anche se il giornale pubblica l’articolo che ovviamente non contiene aspetti penalmente rilevanti. Vorrei utilizzare tale sistema ,il falso nominativo, unicamente per celare la mia identità senza arrecare danni a nessuno- utilizzando un nominativo generico quindi non riconducibile – commetterei lo stesso un reato?

  16. hermansji

    Nell’ipotesi di utilizzo di un nome inventato non vi può essere sostituzione di persona poiché l’elemento oggettivo del reato è l’avere, illegittimamente, sostituito alla propria identità quella di un altro soggetto, quindi il nome inventato rientrerebbe nell’ipotesi dello pseudonimo.

____________


  1. Caso Peppermint: l’Autorità per la privacy ha chiuso l’istruttoria | ABCDiritto.it
  2. Legge 18 marzo 2008 n.48 e criminalità informatica | ABCDiritto.it
  3. Garante Privacy, Agenzia delle Entrate e pubblicazione dell'elenco dei contribuenti | ABCDiritto.it

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