Bolle Doganali ed il problema del "visto uscire".

A cura del Dott. Francesco Casagli

MANCATO RITORNO DELLA BOLLA DOGANALE DI ESPORTAZIONEL’Agenzia delle Dogane, con circolare n.75/D del 11.12.02, ha inteso affrontare la problematica del mancato ritorno, o smarrimento, delle bollette doganali di esportazione. Si stima, infatti, che circa 450.000 operazioni di esportazione all’anno si concludono senza che l’esportatore torni in possesso della valida prova dell’uscita delle merci dal territorio comunitario. E’ opportuno notare che a fronte di ciascuna esportazione l’operatore deve obbligatoriamente tornare in possesso della documentazione comprovante l’uscita delle merci dal territorio comunitario, al fine di dimostrare la non imponibilità Iva della propria fattura di vendita ed evitare, così, le rilevanti conseguenze fiscali, che comportano il recupero dell’imposta a carico dell’esportatore ed una sanzione da uno a due volte la medesima imposta. La valida prova è fornita, normalmente, dall’esemplare n. 3 del Documento Amministrativo Unico (di seguito D.A.U. o bolla doganale), riportante sul retro il Timbro (noto come “visto uscire”) apposto a cura della Dogana.

RILASCIO DUPLICATI DEGLI ESEMPLARI N. 3 DEI D.A.U. (SMARRITI O NON RIENTRATI)

Le principali semplificazioni apportate dall’agenzia delle Dogane devono essere ricercate nella possibilità di farsi rilasciare un duplicato dell’esemplare n. 3 del DAU eventualmente smarrito o, comunque, non regolarmente rientrato in azienda. In particolare devono essere analizzate tre distinte ipotesi:

1) Bollette emesse da Centri di Assistenza Doganale (C.A.D), oppure da doganalisti in possesso della copia dell’esemplare n. 3 smarrito.
2) Bollette emesse da altri soggetti in possesso della copia dell’esemplare n. 3.
3) Bollette emesse da soggetti (siano essi C.A.D, doganalisti o altri) non in possesso della copia dell’esemplare n. 3.

BOLLETTE EMESSE DA CENTRI DI ASSISTENZA DOGANALE (C.A.D.) O DA DOGANALISTI IN POSSESSO DELLA COPIA DELL’ESEMPLARE N. 3

Nella prima ipotesi, i C.A.D. ed i doganalisti possono sfruttare la possibilità di asseverazione delle bollette doganali, procedendo al rilascio immediato, nei confronti dell’esportatore che ne faccia esplicita richiesta, di copia dell’esemplare n. 3, reso conforme all’originale. Tale documento potrà essere presentato all’ufficio doganale presso il quale sono state espletate le formalità di esportazione (dogana di partenza delle merci che può coincidere con quella di uscita), per richiedere l’apposizione, da parte della Dogana, del “visto uscire” sul retro del documento, al fine di dimostrare l’avvenuta uscita delle merci dal territorio comunitario.
A tal proposito, il C.A.D. o il Doganalista, dovrà presentare all’ufficio doganale, oltre ad un mandato a procedere, firmato dall’esportatore, una domanda in carta libera contenente i seguenti elementi:

richiesta di apposizione “a posteriori” del timbro di uscita sul retro della copia dell’esemplare N. 3 del D.A.U.
i motivi per cui è richiesto il visto sulla copia dell’esemplare n. 3
l’elenco dei documenti obbligatori e quelli che possono eventualmente essere richiesti dall’ufficio doganale, necessari per comprovare l’uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità.

L’ufficio doganale, una volta accertati i requisiti e le condizioni e verificata attentamente la documentazione allegata, provvederà ad apporre il timbro “visto uscire” (c.d. conalbi) sul retro della copia dell’esemplare n. 3 del D.A.U. (unitamente alla data ed alla sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento). Verrà inoltre indicato nella casella 44 del D.A.U. che trattasi di duplicato (indicazione effettuata in rosso) e, nella casella D, verranno indicati il numero e la data del protocollo di accettazione della domanda.

BOLLETTE EMESSE DA ALTRI SOGGETTI IN POSSESSO DELLA COPIA DELL’ESEMPLARE N. 3

Nella seconda ipotesi deve essere presentata all’ufficio doganale competente per il rilascio del duplicato, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante che la predetta copia dell’esemplare n. 3 del D.A.U è conforme all’originale. Tale presentazione deve essere accompagnata dal documento di identità del contribuente che ha firmato la dichiarazione.
La procedura operativa seguente, risulta essere identica a quella sopra evidenziata con la sola eccezione che non sarà, in questa ipotesi, richiesto il mandato a procedere firmato dall’esportatore.
L’ufficio doganale, una volta accertati i requisiti apporrà il “visto uscire” e procederà con le indicazioni riportate nel caso 1, nelle caselle 44 e D.

SOGGETTI NON IN POSSESSO DI COPIA DELL’ESEMPLARE N. 3 DEL D.A.U.

Nella terza ipotesi, qualora gli operatori non siano in possesso della copia 3 del D.A.U., a causa di smarrimento o mancata restituzione, possono richiedere il rilascio del duplicato all’ufficio doganale presso il quale sono state espletate, in origine, le formalità di esportazione. La richiesta di duplicato potrà essere effettuata in carta libera a condizione che la stessa contenga:

A) la richiesta dell’apposizione “a posteriori” del timbro di uscita sul retro del duplicato rilasciato dall’ufficio doganale competente sulla base dell’esemplare n. 1/EX (matrice della bolla doganale)
B) i motivi per cui è richiesto il rilascio del duplicato
C) l’elenco dei documenti obbligatori e quelli alternativi presentati in allegato, comprovanti l’uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità

Nel caso in cui la domanda venga inoltrata per il tramite di un C.A.D. o di un doganalista deve essere allegato anche il relativo mandato a procedere.
L’ufficio doganale, accertati i requisiti e le condizioni e verificata la documentazione allegata, darà corso al rilascio del duplicato, sulla base della matrice dal D.A.U (esemplare n. 1) in suo possesso, apponendo sul documento rilasciato la dicitura: “vale come esemplare n. 3”. Su tale stampato verrà inoltre apposto, sul retro, il “visto uscire”.
Analogamente a quanto già visto nei casi precedenti, l’ufficio doganale apporrà le necessarie indicazioni nelle caselle 44 e D del D.A.U.

VERIFICHE DOGANALI PER IL RILASCIO DEI DUPLICATI DEGLI ESEMPLARI N. 3 DEI D.A.U

A tutela degli interessi fiscali verranno assicurati dagli uffici doganali, controlli a campione, basati sul raffronto dei dati contenuti nei duplicati con quelli delle matrici (copie 1/EX) in loro possesso in misura non inferiore al 10% delle richieste presentate. Tale forma di controllo avverrà indipendentemente dalla circostanza che il duplicato venga richiesto per il tramite di un C.A.D. o di un doganalista oppure di una terza persona.

DOCUMENTI OBBLIGATORI PER CHIEDERE L’APPOSIZIONE DEL VISTO USCIRE

Dopo aver ottenuto il duplicato della bolla doganale eventualmente mancante, seguendo una delle tre procedure sopra evidenziate, gli operatori devono necessariamente ottenere, da parte dell’Agenzia delle Dogane, l’apposizione del “visto uscire” sul retro del duplicato, al fine di dimostrare l’uscita delle merci dal territorio comunitario ed evitare così le pesanti conseguenze ai fini Iva.
L’ufficio doganale, prima di procedere con l’eventuale apposizione del “visto uscire” sul
retro del duplicato, richiede la presentazione di una serie di documenti obbligatori:

A) fattura commerciale o documento fiscale equipollente
B) documento bancario attestante l’avvenuto pagamento delle merci vendute all’estero (tale documentazione non risulta necessaria per le cessioni a titolo gratuito)
C) dichiarazione di avvenuto smarrimento o mancata restituzione dell’esemplare n. 3 del D.A.U.
D) dichiarazione con cui si attesti che la merce esportata ha raggiunto il Paese terzo di destinazione
E) per trasporti effettuati via mare, copia conforme del contratto di trasporto unico (ad es. polizza di carico) a destinazione di Paese terzo
F) per trasporti effettuati via aerea, copia conforme del contratto di trasporto unico a destinazione di Paese terzo
G) per trasporti effettuati via ferrovia, copia conforme del contratto di trasporto unico a destinazione di Paese terzo
H) per trasporti effettuati a mezzo posta, copia conforme del bollettino postale.

SPEDIZIONI A MEZZO CAMION

Per i trasporti eseguiti con mezzi diversi da quelli sopra indicati ovvero in tutte le ipotesi in cui l’Autorità doganale riscontri dubbi o incertezze sull’effettiva uscita delle merci dalla Comunità Europea, saranno richiesti in aggiunta uno o più dei seguenti documenti:

1) il contratto di trasporto su camion CMR comprensivo dell’attestazione del vettore o di un suo agente di avvenuta consegna delle merci a destino
2) in caso di espletamento delle formalità di uscita della merce dal territorio comunitario presso una dogana nazionale, un’attestazione di avvenuta uscita, rilasciata su apposita richiesta dell’esportatore interessato, dal medesimo ufficio doganale di confine, sulla base delle risultanze dei propri registri
3) in caso, invece, di espletamento delle formalità di uscita presso una Dogana comunitaria, potranno essere richiesti alternativamente i certificati di importazione rilasciati da autorità estere ovvero attestazioni di arrivo rilasciate da Dogane o altre Autorità Pubbliche dello Stato estero di destinazione delle merci anche mediante annotazioni apposte sul documento di trasporto
4) ogni altra documentazione commerciale o fiscale dalla quale si rilevino gli estremi della spedizione e l’arrivo a destino della merce (lettere di credito, certificato di assicurazione, certificato di controllo, certificazione sanitaria o altra documentazione).

VERIFICHE DA PARTE DELLE AUTORITA’ DOGANALI CON I PAESI FIRMATARI DI ACCORDI DI MUTUA ASSISTENZA DOGANALE

Al fine di verificare la veridicità della documentazione presentata a corredo della domanda per l’apposizione del “visto uscire” la Dogana effettuerà, a campione, gli opportuni controlli avvalendosi degli accordi siglati dalla Repubblica Italiana o la Comunità Europea, in materia di Mutua Assistenza Doganale o di Cooperazione Doganale, con i relativi Paesi esteri di destinazione delle merci.

PAESI FIRMATARI DI ACCORDI DI MUTUA ASSISTENZA DOGANALE CON LA COMUNITA’ EUROPEA

Questi sono i principali Paesi che risultano avere attualmente in essere un accordo di Mutua assistenza doganale con l’Unione Europea:
Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bielorussia, Bulgaria, Canada, Cile, Cipro, Corea, Croazia, Estonia, Federazione Russa, Finlandia, Georgia, Hong Kong, Islanda, Israele, Liechtenstein, Macedonia, Malta, Marocco, Norvegia, Kazakhistein, Kirghizisthan, Lettonia, Lituania, Macedonia, Messico, Moldavia, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Federale della Jugoslavia, Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Slovenia, Stati Uniti d’America, Sud Africa, Confederazione Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria e Uzbekistan.

VERIFICHE DOGANALI PER I PAESI NON FIRMATARI DI ACCORDI DI MUTUA ASSISTENZA DOGANALE

Per i Paesi con i quali non vige alcuna accordo di mutua assistenza doganale, i sopra elencati documenti dovranno essere muniti di specifica attestazione di conformità resa dai Consolati italiani o da altri Entri od istituti pubblici, situati nel Paese estero. In particolare si potrà fare utile riferimento agli Istituti del Commercio Estero (I.C.E.) presenti in numerosissimi Paesi. L’esportatore dovrà pertanto farsi consegnare copia della bolla doganale di importazione estera dal suo cliente, consegnarla all’istituto del Commercio Estero o altro ufficio pubblico italiano presente sul territorio, pretendere l’apposizione dell’attestazione di conformità da parte di quest’ultimo, unitamente ad un’eventuale traduzione del documento. La documentazione potrà così essere presentata alla Dogana italiana al fine di ottenere l’apposizione del “visto uscire” sul duplicato dell’esemplare n. 3 del D.A.U. di esportazione. Naturalmente gli uffici doganali potranno apporre il “visto uscire” sul duplicato a condizione che i dati rilevati nella bolla estera di importazione (resa conforme) coincidano perfettamente, in termini di valore, descrizione merce, e quant’altro, con i dati dichiarati in esportazione dall’operatore italiano.

COSTI PER IL RILASCIO DEI DUPLICATI ED APPOSIZIONE DEL “VISTO USCIRE” PRESSO GLI UFFICI DOGANALI

Tenuto conto che il servizio di emissione dei duplicati e relativa apposizione del “visto uscire” sugli stessi comporterà inevitabilmente un aggravio di attività per gli uffici doganali, questi ultimi potranno addebitare agli operatori che richiedano l’apposizione del visto uscire il tempo medio necessario che dovrà essere valutato in ore (16 Euro circa ogni ora) mentre, per gli altri soggetti che richiedano anche l’attivazione della procedura per il rilascio del duplicato, il costo si raddoppia.

SUGGERIMENTI FINALI

Alla luce delle novità introdotte dalla circolare dell’Agenzia delle Dogane parrebbe opportuno aver cura di: a) eseguire preferibilmente tutte le operazioni doganali utilizzando il proprio spedizioniere di fiducia e, meglio ancora, verificare che vengano eseguite da un doganalista oppure da un C.A.D. ; b) farsi sempre rilasciare copia del contratto di trasporto internazionale (polizza di carico marittima, polizza di carico aerea, lettera di vettura ferroviaria, lettera di vettura camionistica) con il quale vengono inoltrate all’estero le merci (n particolare per il trasporto via camion, pur non essendo obbligatoria l’emissione della CMR, lettera di vettura camionistica, diventa a questo punto indispensabile pretenderne la compilazione; c) richiedere sempre, al destinatario finale delle merci, copia della bolla doganale di importazione, emessa per l’introduzione delle merci nel territorio del Paese di destino.
Non appena tutte le Dogane Comunitarie adotteranno un sistema informatizzato più ampio per la gestione delle bolle doganali, si potrà finalmente eliminare la citata procedura (regolamento CE 1875/2006).


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