Ancora sull’uso aziendale

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Il fenomeno, che va sotto il nome di uso aziendale è, in realtà una specificazione della più ampia nozione di prassi, o uso, che individua quel complesso di comportamenti osservati dagli operatori in un determinato sistema morale, legale, ecc.

In azienda, possiamo parlare di uso, ogni qualvolta siamo in presenza della diffusione, con una continuità, a favore di una categoria, di un gruppo o di un settore di lavoratori di benefici che non sarebbero dovuti ma che dipendono dalla sola spontaneità del datore di lavoro. La Cassazione, con la recente sentenza 18991/2008 torna a ribadire come non sia la semplice ripetizione del comportamento favorevole a far scaturire l’obbligo di carattere unilaterale, ma quella precisa volontà di estendere i benefici spazialmente e temporalmente ai futuri aspetti del rapporto di lavoro.

Per maggiori approfondimenti invito gli interessati a recuperare l’articolo, dal titolo “TFR, premio di fedeltà ed uso aziendale”, che scrissi per la gloriosa rivista giuridica Il Diritto del lavoro [ISSN: 0012-3404].

Dovrete, però, armarvi di pazienza, gli studenti possono curiosare nella biblioteca d’istituto e quanti si trovino a Roma lo troveranno facilmente anche nelle biblioteche parlamentari, poiché la rivista nata nel 1926, come recitava la pagina web che ora non c’è più, nonostante fosse la più antica d’Italia, ha chiuso definitivamente il proprio ciclo vitale.

Scusate questa parentesi, ma certi ricordi mettono tristezza, soprattutto constatare come persino il nome a dominio intestato alla rivista sia ufficialmente in vendita e chi frequenta il web sa a quanto ammonti il costo medio annuale per mantenerne uno con qualche pagina di testo.

Non mi resta che esprimere il mio disappunto su come sia stato semplice dare la colpa a internet del declino de Il Diritto del lavoro (leggete l’articolo dato 25 aprile 2007 sulle pagine del Corriere della Sera) nascondendo invece tra le macerie la volontà di quanti decisero di concludere quella gloriosa esperienza ostacolando il ricambio di firme con la pubblicazione di nuovi articoli, disertandola e non partecipando neppure agli incontri settimanali in via Gramsci.

Segue il testo della sentenza:

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Cassazione Sezione Lavoro n. 18991 del 10 luglio 2008

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Pretore di Genova [...], premettendo di aver lavorato dal 1 gennaio 1969 al 2 giugno 1997 alle dipendenze della [...] con la qualifica di dirigente, aggiungendo che nel corso del 1979 l’Amministratore delegato e direttore generale [...] aveva stabilito con regola di carattere generale che tutti i dirigenti avrebbero dovuto essere automaticamente promossi al grado superiore dopo 3 anni di permanenza nel grado inferiore e che la regola era stata attuata solo fino al 1988, e sostenendo che tale regola costituiva uso aziendale e la sua inapplicazione illegittima violazione del contratto (come integrato dall’uso aziendale), chiese che si dichiarasse il suo diritto alla promozione al 4^ grado ed alle classi e gradi successivi secondo l’indicato principio di automatismo, con ogni conseguenza sul piano normativo, retributivo e previdenziale.
Il Tribunale di Genova respinse la domanda. Con sentenza del 23 febbraio 2005 la Corte d’Appello di Genova respinse l’impugnazione.
Ritiene il giudicante che l’attribuzione integri un vincolante uso aziendale quando abbia i caratteri della spontaneità e della generalità, costituita dal fatto che sia prevista per ogni eguale situazione professionale.
E nel caso in esame, altri dirigenti, pur trovandosi nella situazione prevista dall’assunto uso aziendale, non avevano avuto nè avevano chiesto il riconoscimento dedotto in controversia.
Ciò riguardava non solo il dirigente [...] (per cui, secondo il ricorrente, sussisterebbe la giustificazione d’un maggior trattamento economico; giustificazione che il giudicante ritiene peraltro infondata), bensì altri 4 dirigenti. E la pretesa promozione “automatica” riguarderebbe solo altri due dirigenti.
Essendo tale fatto insufficiente, il preteso uso aziendale non sussiste.
Per la cassazione di questa sentenza [...] propone ricorso, articolato in due motivi e coltivato con memoria; la [...] S.p.a. resiste con controricorso, coltivato con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, denunciando per l’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 1340, 1374, 2084 e 2380 c.c., nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che la prassi aziendale può essere anche limitata, ad un particolare settore dell’azienda, o ad una determinata collettività di dipendenti, differenziandosi nella diversità di mansioni e qualifiche.
In particolare, al [...] non era stata applicata la prassi, per la diversità che la sua posizione assumeva in ordine alla struttura di lavoro, alla retribuzione (provvigioni), alla sede ed al reparto.
2. Con il secondo motivo, denunciando per l’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 1340, 1374 e 2697 cod. civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che:
2. a. oggetto dedotto in giudizio è l’individuazione d’una prassi aziendale che aveva avuto svolgimento fra il 1978 ed il 1988, durante la permanenza del […] come Direttore Generale;
2. b. in applicazione della prassi, il […] avrebbe maturato la promozione solo nel 1989: in un momento in cui la prassi era stata illegittimamente disapplicata;
2. c. nel periodo di vigenza, la prassi era stata applicata a tutti i dirigenti ([…], […], […], […]);
2. d. ciò che avvenne dopo il 1988, successivamente al periodo in cui la prassi si era svolta (che i dirigenti abbiano rivendicato o meno, e conseguito o meno la promozione) non era oggetto del fatto dedotto in giudizio e del conseguente onere probatorio del ricorrente; ed era peraltro irrilevante.
3. I motivi del ricorso, che essendo interconnessi devono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
4. Come questa Corte ha affermato, l’uso aziendale, quale fonte d’un obbligo unilaterale di carattere collettivo, presuppone non una semplice reiterazione di comportamenti, ma uno specifico intento negoziale di regolare per il futuro determinati aspetti del rapporto lavorativo (Cass. 11 luglio 2007 n. 15489; Cass. 20 maggio 2004 n. 9626); il comportamento delle parti diventa espressione d’una volontà negoziale che integra (attraverso l’art. 1340 c.c.) i singoli contratti individuali (Cass. 11 agosto 2000 n. 10642).
L’accertamento della concreta esistenza dell’uso aziendale è funzione del giudice di merito, la cui valutazione, esente da errori logici e giuridici, in sede di legittimità è insindacabile (Cass. 3 giugno 2004 n. 10591).
5. Su un piano generale, in ordine all’uso aziendale è da affermare quanto segue.
5. a. Aspetto fondamentale dell’uso aziendale è la generalità della sua applicazione: la totalità dei rapporti giuridici in cui sussista la specifica situazione “disciplinata” (la regola emergente dalla volontà delle parti non sarebbe tale ove non avesse questa estensione).
Nell’ambito di questa totalità, le differenziazioni (quali parti integranti della stessa norma) sono ipotizzabili in quanto coerenti con la diversità (per mansioni o qualifiche o sedi) della specifica situazione coinvolta.
Poiché la norma, la cui struttura è costituita dal comportamento delle parti, ha una forma tacita, le differenziazioni sono giustificate in quanto abbiano chiarezza nella loro soggettiva estensione.
La necessità d’una chiara rigorosa indifferenziata estensione è tanto maggiore quanto minore è il suo spazio (i rapporti “disciplinati”).
5. b. Per la sua struttura e per l’intento negoziale su cui si fonda, la norma costituita dall’uso aziendale, è tale in quanto, in assenza d’una concorde contraria volontà delle parti, continui a protrarsi indefinitamente nel tempo, anche dopo lo specifico fatto dedotto in controversia.
Come norma tacita, ha tendenzialmente questa illimitata estensione:
nello spazio (disciplinando, pur eventualmente limitato a determinati sedi o settori o qualifiche, ogni situazione caratterizzata dagli stessi elementi) e nel tempo.
5. c. Avendo per contenuto l’attribuzione di trattamenti diversi (in quanto più favorevoli) nei confronti di quanto normativamente previsto, la prova della concreta esistenza dell’uso aziendale (quale negazione d’un fatto pacificamente esistente) è onere di colui che l’uso invochi.
6. Nel caso in esame, il giudicante ha escluso l’esistenza dell’uso aziendale, in quanto 6. a. il trattamento di maggior favore per i dipendenti, quale contenuto dell’assunta prassi, non era stato applicato al [...];
6. b. né era stato applicato ad altri dirigenti ([…], […], […], […]);
6. c. lo spazio di applicazione dell’invocata prassi aziendale (limitata a due dirigenti, oltre allo stesso “inventore” della prassi) era molto ristretto.
7. In ordine all’astratta estensibilità dell’uso (come ipotizzata dal ricorrente) anche nei confronti del [...] (ed alla – dal giudicante – ritenuta inesistenza dell’uso in quanto concretamente non applicato al [...]), la valutazione del giudicante (essere questi pur sempre un dirigente, e godere d’un compenso aggiuntivo, come il […], anch’egli dirigente con l’aggiuntivo compenso di amministratore e tuttavia beneficiario del trattamento favorevole) è esente da errori logici e giuridici.
E, nei confronti di questa valutazione, le argomentazioni del ricorrente (la qualità – del [...] – di gerente della gestione di Milano, e l’aggiuntiva componente provvigionale del suo compenso), oltre ad introdurre differenziazioni (la differenza fra compenso aggiuntivo dell’amministratore e compenso aggiuntivo per provvigioni) fondate su ipotesi arbitrarie e costituite da eventi unici, e come tali negazione della stessa struttura dell’uso aziendale, sono (per quanto precedentemente osservato sub “5. a.”) inconferenti.
Coerente a tale struttura è l’affermazione del giudicante per cui la ritenuta inapplicazione del trattamento più favorevole al [...] assume particolare significato (di negazione dell’uso) a ragione della limitatissima estensione della relativa applicazione.
Non diversamente è a dirsi per l’assunta cessazione della pretesa prassi con la cessazione dell’incarico del suo “inventore” ([…]). Ed invero, la successiva inapplicazione da parte del datore (per quanto precedentemente osservato sub “5. b. “) non sarebbe stata idonea (sub “5. b. “) a porre nel nulla la norma.
8. Il ricorso deve essere respinto. Ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M.

La Corte
Respinge il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 34,00, oltre ad Euro 2.000,00, per onorario, ed oltre alle spese generali e ad IVA e CPA come per legge.


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