Ancora sul termine di 90 giorni per il rilascio della carta di soggiorno

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Avevo già segnalato la sentenza numero 2592/2007 con la quale il TAR Puglia aveva giudicato la responsabilità della Questura per inadempimento dei termini di 90 giorni fissati dalla legge sul procedimento amministrativo (legge 241/1990), in favore di due cittadini stranieri, residenti in Italia, che avevano correttamente presentato, al locale ufficio postale, un’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno senza ricevere riscontro.

Ora, sempre in tema del termine dei 90 giorni, segnalo anche la recente sentenza 51 del 7 febbraio 2008 del TAR dell’Umbria. Nel caso in cui la Questura, inadempiente per un anno, a seguito di una diffida ad adempiere all’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, disattenda ancora la richiesta, rispondendo con una semplice nota di avvio del procedimento e contestuale sospensione senza data della pratica per accertamenti, essendo già scaduti i novanta giorni (ex articolo 2 della Legge n. 241/1990) e non essendo prevista una fase di sospensione del rinnovo (ex Testo Unico n. 286/1968), deve essere garantita la certezza del diritto e tutelata la necessità dello straniero di permanere in Italia e lavorare per vivere. Per questa ragione il TAR ordina alla Questura di provvedere senza indugi entro 30 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della sua sentenza.

Segue il testo della pronuncia:

SENTENZA N. 51/2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’UMBRIA

PERUGIA

nelle persone dei Signori:

PIER GIORGIO LIGNANI Presidente
ANNIBALE FERRARI Cons.
CARLO LUIGI CARDONI Cons. , relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del 23 Gennaio 2008

Visto il ricorso 459/2007 proposto da:
H. S.

rappresentato e difeso da:
P. C.
con domicilio eletto presso la medesima in PERUGIA
V. P., 119

contro

QUESTURA DI PERUGIA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA STATO
con domicilio eletto in PERUGIA
VIA DEGLI OFFICI, 14
presso la sua sede

MINISTERO DELL’INTERNO
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA STATO
con domicilio eletto in PERUGIA
VIA DEGLI OFFICI, 14
presso la sua sede;

per l’annullamento
del silenzio rifiuto e/o per l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Perugia Ufficio Immigrazione sulla diffida notificata a mezzo Ufficiale Giudiziario della ricorrente in data 11 ottobre 2007 tendente ad ottenere un provvedimento sulla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivo di lavoro subordinato presentata in data 28/6/2006.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELL’INTERNO
QUESTURA DI PERUGIA
Viste le memorie e gli atti tutti del giudizio;
Udito il relatore Cons. CARLO LUIGI CARDONI e udite le parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1- Si deduce l’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno avanzata dalla parte ricorrente.
Risulta pacificamente dagli atti che l’Amministrazione si è limitata, nello spazio di più di un anno trascorso dalla presentazione dell’istanza stessa, ad inviare, subito dopo il ricevimento della diffida a provvedere del 4 ottobre 2007, una nota contenente sia l’avviso d’avvio del procedimento, sia la determinazione di sospendere l’esame dell’istanza per accertamenti di polizia.
Un altro dato pacifico è che dopo l’invio di tale nota, peraltro mai ricevuta dalla parte ricorrente, non è stato adottato alcun ulteriore provvedimento.
2- Orbene, detta nota è in data 12 ottobre 2007, per cui non ha efficacia sospensiva giacché adottata dopo la scadenza del termine di novanta giorni dalla presentazione dell’istanza (28 giugno 2006) per cui si è formato il silenzio rifiuto (art. 2 L. n.241/1990).
Inoltre, anche a volerla interpretare come una sorta di risposta all’istanza stessa, il contenuto della nota medesima è meramente elusivo dell’obbligo di provvedere, giacché sostanzialmente in essa si manifesta l’intento di rimandare la decisione sine die. E’ significativo, del resto, che il silenzio si sia protratto anche dopo la notifica del ricorso a questo T.A.R. (06 dicembre 2006) e tuttora permanga al momento, al passaggio del ricorso in decisione (45 giorni dopo la notifica del ricorso).
3- Si può anche aggiungere che nel sistema del t.u. n. 286/1968 è difficile ravvisare lo spazio per una fase durante la quale il rinnovo del permesso di soggiorno rimanga “sospeso” in attesa di accertamenti. Vengono in gioco interessi quali la certezza del diritto e l’esigenza dello straniero di disporre di un titolo che legittimi non solo la sua presenza in Italia ma anche lo svolgimento (e ove occorra la ricerca) di un’attività lavorativa. D’altra parte la legge non prevede alcuna “prorogatio” dei permessi scaduti e in attesa di rinnovo. Nondimeno, si può ritenere legittima la prassi di considerare “de facto” prorogato il permesso scaduto, negli stretti limiti del tempo tecnico necessario per l’espletamento delle formalità di rinnovo o eventualmente anche per l’acquisizione di documenti prontamente richiesti. Ma altro è da dire quando l’autorità di p.s. si riserva “sine die” di pronunciarsi sull’istanza di rinnovo ritualmente presentata. Se si hanno elementi per negare il rinnovo, si dovrà provvedere senz’altro in tal senso; se tali elementi non si hanno, o non sembrano sufficienti, il rinnovo non potrà essere negato e neppure “sospeso”. Queste conclusioni sono rafforzate dalla considerazione che qualora sopravvenga la conoscenza di elementi ostativi, il permesso potrà essere senz’altro revocato o altrimenti non rinnovato alla successiva scadenza, e nei casi più gravi sarà possibile anche l’espulsione immediata. Alla luce di tali rilevanti poteri di autotutela, si giustifica ancor meno una pronuncia meramente soprassessoria e dilatoria, in attesa dell’esito di accertamenti non meglio definiti.
4- Ne consegue che il gravame dev’essere accolto.
Il Collegio, pertanto, dichiara l’obbligo di provvedere entro 30 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza e nomina sin d’ora Commissario ad Acta, per il caso d’inerzia, il Questore della Provincia di Perugia il quale provvederà entro il successivo termine di trenta giorni dal ricevimento dell’istanza in tal senso che gli sarà eventualmente presentata dalla parte interessata, dopo l’inutile scadenza del primo termine.
Le spese seguiranno la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere così come indicato in motivazione. Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese legali che liquida in € 1000 oltre gli accessori di legge.
La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Perugia nella Camera di consiglio del 23 gennaio 2008


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