Agenzia delle Entrate risoluzione 207/E del 6 agosto 2007 ed omnicomprensività della retribuzione

A cura dell’Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la risoluzione 207/2007 del 6 agosto 2007, l’Agenzia delle Entrate invoca il concetto di omnicomprensività della retribuzione, più volte oggetto di pronunce giurisprudenziali, per sostenere che :

nessun compenso erogato nell’ambito del rapporto di lavoro può ritenersi escluso dall’applicazione dell’IRPEF in assenza di espressa previsione normativa.

Il principio di omnicomprensività è

un criterio di calcolo sulla base di ogni elemento retributivo ed è applicabile solo ove sia la legge a prevederlo (ad esempio nel caso del T.F.R. è stata la legge 287/1982).
I parametri del computo sono tutti quegli elementi caratterizzati da:

  1. obbligatorietà;
  2. continuità;
  3. determinatezza.

La Giurisprudenza ha però precisato:

  • la nozione di omnicomprensività non esiste nel nostro ordinamento (Cassazione 14 gennaio 2000 n. 377);

  • in assenza di previsioni normative, la base di calcolo può essere determinata dalle indicazioni contenute nella contrattazione collettiva (Cassazione 29 luglio 2004 n. 14443);

  • in tema di imposte sui redditi, non ogni somma corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro deve considerarsi di natura retributiva, e perciò assoggettabile (…) a ritenuta Irpef (Cassazione 6 ottobre 2006 n. 21517).


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