Agenzia delle Entrate risoluzione 207/E del 6 agosto 2007 ed omnicomprensività della retribuzione
A cura dell’Avv. Hermans Joseph Iezzoni
Con la risoluzione 207/2007 del 6 agosto 2007, l’Agenzia delle Entrate invoca il concetto di omnicomprensività della retribuzione, più volte oggetto di pronunce giurisprudenziali, per sostenere che :
nessun compenso erogato nell’ambito del rapporto di lavoro può ritenersi escluso dall’applicazione dell’IRPEF in assenza di espressa previsione normativa.
Il principio di omnicomprensività è
un criterio di calcolo sulla base di ogni elemento retributivo ed è applicabile solo ove sia la legge a prevederlo (ad esempio nel caso del T.F.R. è stata la legge 287/1982).
I parametri del computo sono tutti quegli elementi caratterizzati da:
- obbligatorietà;
- continuità;
- determinatezza.
La Giurisprudenza ha però precisato:
-
la nozione di omnicomprensività non esiste nel nostro ordinamento (Cassazione 14 gennaio 2000 n. 377);
-
in assenza di previsioni normative, la base di calcolo può essere determinata dalle indicazioni contenute nella contrattazione collettiva (Cassazione 29 luglio 2004 n. 14443);
-
in tema di imposte sui redditi, non ogni somma corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro deve considerarsi di natura retributiva, e perciò assoggettabile (…) a ritenuta Irpef (Cassazione 6 ottobre 2006 n. 21517).

ABCDiritto









