Avv. Hermans Joseph Iezzoni
Esistono numerosi fattori che determinano il successo di un prodotto. Da un lato non è da sottovalutare la crescente innovazione tecnologia ma dall’altro anche l’estetica gioca un ruolo fondamentale. L’investimento nel design, per molte imprese, non è solo uno sforzo progettuale ma è anche un sintomo di crescita nella competitività internazionale.
Spesso è proprio l’investimento sul dettaglio il fattore che predispone i prodotti di un’azienda verso il favor del mercato determinando la sua sopravvivenza nel tempo. Si può ben dire che, tra i diversi approcci, anche nel marketing qualità e sostanza ripagano
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Categoria: abcdiritto, diritto | Tags: abcdiritto, autorizzazione, azienda, brand, Brevetti, brevetti ornamentali, brevetto, buon costume, carattere individuale, Codice dei Diritti della Proprietà Industriale, Contraffazione, CPI, Criterio della dissociabilità, crowded art, cumulo di tutela, Decreto Legislativo 2 Febbraio 2001 n 95, design, Design Industriale, Direttiva 98/71/CE, Diritto d'autore, diritto esclusivo, diritto su disegno o modello, disciplina giuridica nazionale, Disegni, disegno, forma, impresa, individuale, individualità, italian design, know out, legalità, Legge 4568/1868, look alike, made in italy, Marchi e brevetti, marchio, marketing, Modelli, Modelli ornamentali, novità, nullità, ordine pubblico, ornamento, principio di scindibilità, Proprietà Intellettuale, R&D, R&S, RDL 1950/1925, registrazione, Ricerca & Sviluppo, scelte dei consumatori, Segni Distintivi, settore merceologico, tutela, utilizzatore, Valorizzazione | Scrivi un commento Questo articolo può essere citato così: "Avv. Hermans Joseph IEZZONI, Il design industriale ed il diritto,30 aprile 2008, 23:02, in ABCDiritto, http://abcdiritto.it". Grazie!
Avv. Hermans Joseph IEZZONI
Dopo il successo del modulo INPDAP , presento un nuovo documento (MODULO CHIAMATE DI DISTURBO (54228)). Lo scopo questa volta è anticipare i tempi nel caso si subiscano frequentemente chiamate telefoniche anonime, contro l’autore delle quali si vorrebbe sporgere denuncia, ma si teme che la burocrazia porti all’insuccesso e ad una maggiore frustrazione.
Non molti sanno che l’articolo 7 del Decreto Legislativo 13 maggio 1998 n. 171 e l’articolo 127 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e (i testi completi li travate su IuSReporteR.it QUI e QUI) consentono ad un abbonato di anticipare i tempi della giustizia penale attraverso un’investigazione privata.
Cosa ci dicono l’art. 7 e l’articolo 127?
Semplicemente che, a spese dell’abbonato, è legittimo chiedere alla propria compagnia telefonica:
a) di rendere in chiaro il numero di telefono del chiamante, se l’ID fosse riservato o sia stato usato un codice per renderlo anonimo;
b) di conservare tutti i dati relativi alla chiamata quali numero del chiamante, durata e provenienza.
La richiesta va fatta per iscritto ma può essere anticipata telefonicamente purché entro le 24 ore successive sia confermata per iscritto.
Consiglio di seguire questi passaggi: anticipare la richiesta (MODULO CHIAMATE DI DISTURBO (54228)) per telefono, inviarla per fax al numero indicato dall’operatore e poi spedire la raccomandata (MODULO CHIAMATE DI DISTURBO (54228)), con ricevuta di ritorno, all’indirizzo indicato dall’operatore o alla sede legale della compagnia.
La procedura ha dei limiti temporali:
1) deve riguardare i soli orari in cui si verificano le chiamate;
2) non può superare i 15 giorni.
Il modulo è scaricabile cliccando QUI: MODULO CHIAMATE DI DISTURBO (54228)
Categoria: abcdiritto, diritto | Tags: abbonamento, abbonato, burocrazia, chiamate di disturbo, compagnia telefonica, compagnie telefoniche, decreto legislativo 171 del 13 maggio 1998, decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, disturbo della quiete, elenco, Formulario di ABCDiritto, ID, identificare l'autore delle telefonate, Informazioni, Ingiuria, ingiurie, Interferenza, investigazione privata, Investigazioni preventive, lista, minacce, minaccia, modulo, molestia o disturbo alle persone, offese, orario notturno, persona ignota, Privacy, querela, richiesta, scoprire chi fa le chiamate anonime, scoprire chi fa le telefonate anonime, senza ritardo, telecomunicazioni, telefonate anonime, telefonate ricevute, Tutela dei consumatori, tutela della vita privata, utenza telefonica, violare la privacy | 11 Commenti Questo articolo può essere citato così: "Avv. Hermans Joseph IEZZONI, Siete infastiditi da telefonate con numero nascosto? ecco un modo per anticipare i tempi della burocrazia e risalire all’identità del chiamante,25 aprile 2008, 12:14, in ABCDiritto, http://abcdiritto.it". Grazie!
Avv. Hermans Joseph Iezzoni
La Prima Sezione della Cassazione conferma per l’eccidio di Sant’Anna di Stazzema, compiuto dal 2° battaglione – SS Panzergrenadier Regiment 35 – 16^ Division “Reichsfurer SS”, l’orientamento seguito per il caso analogo delle Fosse ardeatine: l’aver partecipato all’eccidio, per paura delle punizioni inflitte a chi disobbediva, non può integrare un’esimente poiché si era superata la proporzionalità fra il pericolo futuro e la gravità degli atti commessi, contrari ai più elementari principi di umanità.
La Corte sorregge, altresì, la motivazione che ha condotto ad applicare l’aggravante della premeditazione: il massacro è stato ampiamente pianificato e subordinanto solo al mancato verificarsi di un comportamento collaborativo da parte della popolazione locale.
Segue il testo della sentenza: (continua…)
Categoria: abcdiritto, giurisprudenza | Tags: Cassazione 4060/2008, Cassazione I Sez. Penale, Division “Reichsfurer SS”, Eccidio, fascismo, Fosse ardeatine, nazismo, Sant’Anna di Stazzema, Senza categoria, SS Panzergrenadier Regiment 35, strage | Scrivi un commento Questo articolo può essere citato così: "Avv. Hermans Joseph IEZZONI, Cassazione 4060/2008: Strage di Sant’Anna di Strazzema,25 aprile 2008, 09:05, in ABCDiritto, http://abcdiritto.it". Grazie!
Avv. Hermans Joseph Iezzoni
In tema di testamento il termine olografia indica un documento (ad esempio una lettera, una pagina di diario od un semplice foglio) interamente redatto con la grafia del suo autore a pena di nullità. Per attribuire la paternità della volontà espressa nell’atto non è dunque sufficiente limitarsi ad apporre la data e la firma ad un documento redatto da altri o ad uno stampato. L’atto può essere contenuto anche in una pagina di diario.
L’articolo 602 del Codice Civile è chiaro al riguardo:
“deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore”.
La ragioni di questa prescrizione sono da cercare (continua…)
Categoria: abcdiritto, diritto | Tags: articolo 602, data, Formulario di ABCDiritto, olografo, Senza categoria, sottoscrizione, Successione, testamento | Un commento Questo articolo può essere citato così: "Avv. Hermans Joseph IEZZONI, Il testamento olografo, nozione, natura e formula – articolo 602 del Codice Civile,24 aprile 2008, 18:59, in ABCDiritto, http://abcdiritto.it". Grazie!
Avv. Hermans Joseph Iezzoni
Dopo l’appello sui falsi avvocati, riporto la segnalazione di un gentile lettore:
in alcuni siti/blog, tenuti da professionisti, è scritto chiaramente che si forniscono consulenze gratuite ma, compilato l’apposito form di contatto, si riceve un’e-mail evasiva con l’invito a passare allo studio.
Cari lettori è successo anche a voi ? Volete segnalare nei commenti qualche caso, disavventura o la vostra esperienza di “internauti” ?
Categoria: abcdiritto | Tags: (Dis)Informazione, Avvocato, blog, Consulenze gratuite, è successo anche a voi, falsi avvocati, Informazioni, invito a passare allo studio, mail evasiva, Professionisti, Siti, Siti Blog | Scrivi un commento Questo articolo può essere citato così: "Avv. Hermans Joseph IEZZONI, Attenzione alle false consulenze gratuite,19 aprile 2008, 10:31, in ABCDiritto, http://abcdiritto.it". Grazie!
Avv. Hermans Joseph Iezzoni
Continuiamo ad occuparci del condominio.
Le scale, dal punto di vista architettonico, costituiscono una struttura di gradini che consento la comunicazione fra piani posti a livelli diversi dell’edificio condominiale.
In assenza di un titolo contrario, le scale trovano disciplina nell’articolo 1117 del Codice Civile e sono considerate parti comuni dell’edificio. Per la precisione parti necessarie ed in comunione fra i proprietari dei diversi piani o porzioni di piano.
I pianerottoli, invece, sono quelle zone di sosta o di accesso agli appartamenti situati tra le rampe di scale del condominio. Di questi ultimi non vi è traccia nell’articolo 1117 ma, data la loro essenzialità architettonica, è del tutto consequenziale che debbano essere considerati beni comuni.
Ciascun condomino ha il diritto di utilizzare liberamente sia le scale che i pianerottoli ma è tenuto al rispetto della loro destinazione. Se non vi sono divieti nel regolamento, è possibile collocare degli oggetti davanti alla porta di accesso al proprio appartamento. Questi possono differenziarsi a seconda del carattere funzionale od ornamentale. Ad esempio gli zerbini sono funzionali mentre i vasi con piante hanno carattere ornamentale. Secondo l’opinione comune, mediante questi oggetti, il condominio acquisisce un vantaggio in termini estetici od igienici.
Ma esistono altri limiti? Innanzitutto non si può procedere a trasformare il pianerottolo in modo tale che il risultato finale sia l’inglobamento dello stesso all’appartamento. Sono così vietate attività come l’installazione di porte o cancelli che determinino la chiusura di una porzione del pianerottolo. Bisogna sempre rammentare che ciascun condomino ha un diritto di uso che insiste sul medesimo bene. Quando una porzione dello stabile non è più accessibile indiscriminatamente a tutti allora vi è una illegittima prevalenza del potere di un singolo sulla cosa comune.
In situazioni particolari ed anche in assenza di un divieto regolamentare, gli oggetti funzionali od ornamentali possono costituire un pericolo. Pensiamo a casi in cui un vaso od un tappeto costituiscano un ostacolo tale da intralciare la circolazione sul vano scale. L’uso che il singolo fa delle scale o del pianerottolo può costringere gli altri ad usare il medesimo bene in situazione di rischio generico. Quindi, tenuto conto della particolare rischiosità, è legittimo vietare l’installazione di tali oggetti dovendosi ritenere prevalente il diritto alla sicurezza di tutti rispetto al diritto d’uso del singolo.
Altri articoli sul condominio in ABCDiritto:
Pubblicazioni sul condominio in Riviste:
Categoria: abcdiritto, diritto | Tags: articolo 1117 del codice civile, Condominio, parti comuni, pianerottoli, pianerottolo, piani, scala, scale, sicurezza nel condominio | 8 Commenti Questo articolo può essere citato così: "Avv. Hermans Joseph IEZZONI, Scale e pianerottoli nel condominio,18 aprile 2008, 23:20, in ABCDiritto, http://abcdiritto.it". Grazie!
Avv. Hermans Joseph Iezzoni
Con la sentenza, che si offre ai lettori di ABCDiritto, il TAR Lazio annulla le promozioni a dirigente per circa 475 dipendenti regionali, senza concorso, poiché la Giunta Regionale non era competente ad emanare l’atto senza prima modificare il suo Statuto.
Segue il testo della pronuncia: (continua…)
Categoria: abcdiritto, giurisprudenza | Tags: Giunta regionale, promozione a dirigente, Regione Lazio, TAR Lazio Sez. I Ter | Scrivi un commento Questo articolo può essere citato così: "Avv. Hermans Joseph IEZZONI, TAR Lazio Sezione I Ter n. 3108 del 11 aprile 2008: annullamento dell’inquadramento nella qualifica dirigenziale di 475 dipendenti della Regione Lazio senza concorso,18 aprile 2008, 12:26, in ABCDiritto, http://abcdiritto.it". Grazie!
Avv. Hermans Joseph Iezzoni
L’Italia ratifica la Convenzione sul cybercrime firmata a Budapest il 23 Novembre 2001 (qui trovate il testo ufficiale in inglese e quello in francese).
Se nella Relazione di Guy Bono, in tema di Cultural Industries in Europe, si sottolineava come obiettivo da raggiungere, all’interno dell’Europa, sì la protezione del copyright, eliminando alla radice le cause di contraffazione e di pirateria, ma anche di non criminalizzare l’uso non commerciale di tale materiale, in quella sul Cybercrime l’obiettivo comune è una politica che tuteli la società e gli interessi legittimi dal crimine telematico. I reati informatici si sono sempre di più specializzati ed occorrono legislazioni dal pugno duro coadiuvate dalla cooperazione transazionale che deve svilupparsi con rapidità.
Cosa cambia nel nostro ordinamento con la legge 18 marzo 2008 n. 48 a partire da 5 Aprile 2008?
(continua…)
Categoria: abcdiritto, diritto | Tags: Budapest il 23 novembre 2001, certificatore, Codice di materia di protezione dei dati personali, Codice di Procedura Penale, Codice in materia di protezione dei dati personali, codice penale, competenza, Computer Crime, Computer Forensic, convenzione del Consiglio d\'Europa, Convenzione sul cybercrime firmata a Budapest il 23 nov, crime, Crimine informatico, custodia, cyber, Cybercrime, danneggiamento, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato, delitti informatici, Diritto Penale, Diritto Penale Societario, Diritto Processuale Penale, documenti informatici, D’Alema, ente pubblico, falsa attestazione, falsa dichiarazione, firma elettronica, flagranza, frode informatica, Gazzetta Ufficiale, Gentiloni Silveri, hardware, identità, internet, ispezioni, Legge 18 marzo 2008 n. 48, Marini, norme di adeguamento dell'ordinamento interno, operazioni di trasmissione e conservazione, pedofilia, pedopornografia, perquisizioni, Privacy, pubblica utilità, qualità personali, ratifica ed esecuzione, reati, Reati informatici, Scotti, segreto d'ufficio, Segreto professionale, sequestro, sigilli alle cose sequestrate, Silveri, software, Stato, Terrorismo, trattamento illecito di dati, virus | Scrivi un commento Questo articolo può essere citato così: "Avv. Hermans Joseph IEZZONI, Cybercrime : le novità della legge 18 marzo 2008 n.48 in tema di criminalità informatica,18 aprile 2008, 11:41, in ABCDiritto, http://abcdiritto.it". Grazie!
Avv. Hermans Joseph Iezzoni
Una piccola novità in tema di dichiarazione di volontà sulla donazione di organi a scopo di trapianto. Il Decreto 11 marzo 2008, del Ministero della Salute, aggiunge all’articolo 2 del Decreto 8 aprile 2000 il comma 2-bis. Grazie a questa integrazione, la dichiarazione di volontà potrà essere ricevuta anche dai Centri di riferimento regionali per i trapianti e dai Comuni convenzionati con le aziende sanitarie. Le operazioni di trasmissione e conservazione potranno avvenire anche attraverso supporti informatici.
La dichiarazione sulla volontà di donare in pillole:
1. il suo scopo è consentire ad ogni cittadino di esprimere in libertà la volontà o contrarietà a che dopo la propria morte si proceda alla donazione degli organi o dei tessuti;
2. la dichiarazione di volontà è sempre modificabile;
3. Il prelievo è consentito:
a. nel caso in cui risulti che il soggetto abbia espresso in vita la dichiarazione di volontà favorevole;
b. nel caso che il soggetto sia stato informato e non abbia espresso la propria volontà.
4. se non è stata espressa la volontà questa può essere ricostruita mediante i familiari del defunto. Quest’ultimi possono opporsi al trapianto entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini dell’accertamento di morte non inferiore a:
- sei ore per gli adulti e i bambini in età superiore a cinque anni;
- dodici ore per i bambini in età compresa tra uno e cinque anni;
- ventiquattro ore nei bambini di età inferiore a un anno.
Segue il testo del decreto: (continua…)
Categoria: abcdiritto, diritto | Tags: Centri di riferimento regionali per i trapianti, Comuni, Decreti Ministeriali, decreto ministeriale 8 aprile 2000, dichiarazione di volontà, donazione di organi a scopo di trapianto, la dichiarazione di volontà al trapianto in pillole, legge 91 del 1 aprile 1999, operazioni di trasmissione e conservazione, trapianto | Scrivi un commento Questo articolo può essere citato così: "Avv. Hermans Joseph IEZZONI, Ministero della Salute decreto 11 marzo 2008 in tema di donazione di organi a scopo di trapianto,16 aprile 2008, 10:04, in ABCDiritto, http://abcdiritto.it". Grazie!
Avv. Hermans Joseph Iezzoni
Ultimamente si fa un gran parlare delle strategie di contrasto alla condivisione illegale di materiale coperto da copyright. Alcuni Stati membri europei, in modo simile, hanno deciso di supportare l’idea del three-strike secondo la quale i provider devono cooperare nella lotta alla pirateria monitorando il traffico e distinguendo gli usi consentiti del web. Il fine è “tagliare” la connessione internet a chi sia stato sorpreso per la terza volta a infrangere il copyright.
La Francia, secondo quanto si apprende dalle parole del Segretario Generale dell’Autorité de Régulation des Mesures Techniques, Jean Berbinau, ha deciso di introdurre tale regola attraverso una riforma legislativa che vedrà la luce con probabilità tra qualche mese.
L’Inghilterra, invece, ha deciso di muoversi a tappe. Ha invitato ISP e associazioni di categoria a trovare un accordo privato. Se per il 2009 non saranno introdotti sistemi per contrastare la pirateria il Governo interverrà con una legge ad hoc.
In Italia, dove è punito anche l’uso non commerciale, la situazione non è serena e alcune associazioni, come la S.I.A.E. e la Federazione Industriale Musica Italiana, hanno rilasciato dichiarazioni alla stampa dalle quali s’intuisce la volontà di proporre il three-strike facendo pressione sul nuovo Governo.
I dubbi di legittimità sulla tecnica dei tre strike, che muove dalla giustizia privata a suon di disconnessione forzosa come toccasana all’illegalità diffusa piegando anche la privacy degli utenti, sono balzati sul tavolo del Parlamento Europeo.
Quest’ultimo aveva già in discussione la Relazione di Guy Bono in tema di Cultural Industries in Europe. Votata con 586 voti a favore, contro soli 36 contrari, il documento sottolinea che l’obiettivo da raggiungere, all’interno dell’Europa, è sì la protezione del copyright, eliminando alla radice le cause di contraffazione e di pirateria, ma anche quello di non criminalizzare l’uso non commerciale di tale materiale.
Emerge dalla Relazione un approccio positivo alla tecnologia e al web. Sono strumenti dai quali gli utenti traggono dei vantaggi soprattutto culturali. Attraverso la rete la diffusione della cultura è facilitata ed è reso semplice l’accesso ad ogni diversità di espressione che contribuisca ad arricchire il bagaglio di conoscenze degli utenti. Tenuto conto, dunque, di questi valori non sono ammissibili ostacoli all’accesso a questa risorsa anche quando occorre tutelare il diritto dei produttori di cultura a ricevere la propria remunerazione.
Ribadendo il divieto di non ostacolare l’accesso al web, il Parlamento Europeo, recentemente, ha votato un emendamento alla Relazione tra le righe del quale si scorge, pur non nominandola direttamente, una crescente ostilità alla tecnica dei tre strike. Internet costituisce una grande piattaforma di partecipazione democratica alla creatività attraverso l’accesso sia alla cultura generalista che a nozioni più tecniche. Per questo motivo deve essere vietata l’adozione di qualunque misura, anche dissuasiva, che consenta di interrompere l’accesso al web. Tali sistemi, oltre a non rispettare il principio di proporzionalità, incidono sulla libertà civile e sui diritti dell’uomo.
Categoria: abcdiritto, diritto | Tags: abcdiritto, Abusiva duplicazione, copyright, Crimine informatico, Cybercrime, Diritto d'autore, Download illegale, Federazione Industriale Musica Italiana, ISP, P2P, Pirateria, SIAE, tagliare la connessione internet, tecnica dei tre strike, three-strike | Scrivi un commento Questo articolo può essere citato così: "Avv. Hermans Joseph IEZZONI, L’Europa, i tre strike e l’uso non commerciale del materiale coperto da copyright,16 aprile 2008, 08:55, in ABCDiritto, http://abcdiritto.it". Grazie!