Caso Moggi il TAR Lazio respinge il ricorso

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Nel presentare la sentenza, ai lettori di ABCDiritto, premetto degli accenni sui rapporti tra ordinamento statale e sportivo onde consentire loro di comprendere alcuni punti della stessa.

Superata la concezione normativistica, per la quale l’ordinamento giuridico è caratterizzato esclusivamente dalla presenza di norme statali, la teoria generale del diritto ha offerto una ricostruzione più estesa del fenomeno puntando all’essenza. La norma non preesiste all’ordinamento ma lo esprime. E’, dunque, la società, in tesa come espressione di associazione plurisoggettiva, a determinare l’esistenza di un ordinamento. Per questa via lo Stato è una plurisoggettività che persegue interessi ampi in favore di tutti, o almeno astrattamente è quello che dovrebbe essere, mentre le altre formazioni sociali,settoriali od istituzioni private si rivolgono a bisogni particolari.

Tali ordinamenti particolari, sebbene dotati di autonomia nello svolgimento dei propri compiti e di capacità organizzativa e normativa, non restano al di fuori dell’ordinamento statale poiché i soggetti che ne fanno parte ed a cui si rivolgono le norme interne, sono per forza di cose, gli stessi che devo soggiacere allo Stato. Per queste ragioni spesso le funzioni e gli atti emanati in autonomia da questi ordinamenti di settore assumono un rilievo giuridico esterno se ed in quanto possano ledere l’associato anche come cittadino. Si parla allora di autonomia derivata e l’autonomia non è assoluta ma tollerata poiché inserita all’interno dell’ordinamento statale. Non va poi dimenticato che la potestà normativa dello Stato, nell’ambito della gerarchia delle fonti, è l’unica a livello primario mentre quella degli ordinamenti settoriali è di tipo secondario e regolamentare.

L’ordinamento sportivo, a differenza di altri, ha sempre creato qualche problema ricostruttivo nel punto in cui a livello di vertice si collega al Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.) mentre a livello locale si struttura nelle (continua…)


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Circolare dell’Agenzia delle Entrate 25/E del 25 marzo 2008

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la circolare 25/E/2008 arrivano alcuni chiarimenti, da parte dell’Agenzia delle Entrate, sulla disciplina IVA per le prestazioni di servizi di telecomunicazioni.

Segue il testo del provvedimento: (continua…)


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Comunicazioni di cancelleria a mezzo e-mail

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la sentenza che si offre ai lettori di ABCDiritto, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, in ossequio al principio di libertà delle forme, ha considerato equivalente alle comunicazioni di cancelleria, mediante biglietto in carta semplice ex articolo 136 del Codice di procedura civile, l’email inviata al difensore e documentata dal messaggio di conferma di ricezione.

 

Segue il testo della sentenza: (continua…)


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Ancora sul termine di 90 giorni per il rilascio della carta di soggiorno

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Avevo già segnalato la sentenza numero 2592/2007 con la quale il TAR Puglia aveva giudicato la responsabilità della Questura per inadempimento dei termini di 90 giorni fissati dalla legge sul procedimento amministrativo (legge 241/1990), in favore di due cittadini stranieri, residenti in Italia, che avevano correttamente presentato, al locale ufficio postale, un’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno senza ricevere riscontro.

Ora, sempre in tema del termine dei 90 giorni, segnalo anche la recente sentenza 51 del 7 febbraio 2008 del TAR dell’Umbria. Nel caso in cui la Questura, inadempiente per un anno, a seguito di una diffida ad adempiere all’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, disattenda ancora la richiesta, rispondendo con una semplice nota di avvio del procedimento e contestuale sospensione senza data della pratica per accertamenti, essendo già scaduti i novanta giorni (ex articolo 2 della Legge n. 241/1990) e non essendo prevista una fase di sospensione del rinnovo (ex Testo Unico n. 286/1968), deve essere garantita la certezza del diritto e tutelata la necessità dello straniero di permanere in Italia e lavorare per vivere. Per questa ragione il TAR ordina alla Questura di provvedere senza indugi entro 30 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della sua sentenza.

Segue il testo della pronuncia: (continua…)


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Caso Peppermint: l’Autorità per la privacy ha chiuso l’istruttoria

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con un comunicato stampa, del 13 marzo 2008, l’Autorità per la privacy ha dichiarato chiusa l’istruttoria sul caso della società discografica Peppermint Jam Records Gmbh. Questa era balzata agli onori della cronaca per aver incaricato l’Avvocato Otto Mahlknecht di contattare, per una transazione “bonaria”, quasi quattromila utenti italiani di reti P2P e contestare loro l’avvenuta condivisione di canzoni dei musicisti sotto contratto con l’etichetta in questione.

Ricostruendo sommariamente la vicenda, la Peppermint si era avvalsa della cooperazione della società svizzera Logistep per monitorare lo scambio di musica sulle reti P2P e ricavare gli indirizzi IP degli utenti. Le informazioni raccolte sono poi servite per ottenere dai Provider, in sede di tutela cautelare, con un ordinanza del Giudice i nominativi dei clienti intestatari delle utenze corrispondenti agli IP raccolti.

Il Garante, però, a seguito della sua istruttoria ha ordinato alle società coinvolte di cancellare, entro il 31 marzo, i dati raccolti poiché il comportamento tenuto costituisce un illecito:

a) “la direttiva europea sulle comunicazioni elettroniche vieta ai privati di poter effettuare monitoraggi, ossia trattamenti di dati massivi, capillari e prolungati nei riguardi di un numero elevato di soggetti”;

b) “le reti P2P sono finalizzate allo scambio tra utenti di dati e file per scopi personali [...] e non per scopi ulteriori quali quelli perseguiti dalle società Peppermint”;

c) “non sono stati rispettati i principi di trasparenza e correttezza, perché i dati sono stati raccolti ad insaputa sia degli interessati sia di abbonati che non erano necessariamente coinvolti nello scambio di file”.

Altri comunicati stampa sul sito del Garante:
- 17 luglio 2007;
- 18 maggio 2007.

Altri articoli di interesse sull’argomento:
- Indirizzi IP, diritto alla privacy e marketing
- E’ possibile che un indirizzo IP riceva protezione dalle norme a tutela della privacy?
- IP, Graffiti e Dati Personali
- Cassazione 46674/2007: Sostituzione di persona attraverso una e-mail
- Anti-violence
- Cassazione 47096/2007: non viola la segretezza dell’e-mail chi è in possesso legittimo della password
- Breve riflessione tra diritto, Computer Forensic(s) e manipolazione dei dati
- Libertà digitale? Tra privacy e violenza… riflessione e spunti sulla difficile linea di confine fra informatica e diritto.


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Una rete informativa per prevenire le morti bianche e le lesioni colpose (Cassazione IV Sezione Penale n. 3011 del 21 gennaio 2008)

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la sentenza, che si offre ai lettori di ABCDiritto, la quinta sezione penale della Cassazione, in tema di situazioni di pericolo dovute alla disattenzione del responsabile e del coordinatore dei lavori, ha stabilito che, quando in un medesimo cantiere operino diverse aziende (cd. sub-appalti), tutti gli incaricati per la sicurezza devono cooperare assieme per garantire il diritto alla sicurezza dell’ambiente di lavoro e realizzare una “rete informativa” per intervenire tempestivamente con i “dovuti rimedi tecnici”.

Segue il testo della sentenza: (continua…)


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Cassazione Sezione Lavoro n. 5749 del 3 marzo 2008: licenziamento della dipendente in stato di gravidanza

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la sentenza, che si offre ai lettori di ABCDiritto, la sezione lavoro della Cassazione conferma l’orientamento secondo il quale per la violazione del divieto di licenziare la donna in stato di gravidanza o puerperio è comunque dovuto il risarcimento anche se quest’ultima non aveva comunicato il suo stato al datore di lavoro.

Per la Corte, infatti, la tutela è accordata alla lavoratrice sulla base oggettiva della gravidanza è da sempre diritto al pagamento “delle retribuzioni successive all’effettiva cessazione del rapporto” e queste si considerano maturate “a decorrere dalla presentazione della certificazione attestante lo stato di gravidanza”.

Segue il testo della sentenza: (continua…)


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Cassazione 840/2008: responsabilità medica per sovradosaggio dei farmaci

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la sentenza, che si offre ai lettori di ABCDiritto, la Cassazione ha chiarito che rientra nella causalità commissiva, e non omissiva, la condotta tenuta dal medico che prescriva una terapia errata al punto da causare il decesso di un paziente per sovradosaggio dei farmaci.

Per quanto concerne il giudizio probabilistico la Corte ritiene che, pur esistendo ipotesi alternative e plausibili “nella ricostruzione della causalità”, il giudice può escludere ogni altra ipotesi “non solo in base ad una dichiarata e motivata maggiore affidabilità” ma tenendo anche conto delle “evidenze probatorie esistenti nel processo che consentano di negare, in termini di elevata credibilità razionale, l’ipotesi alternativa“.

Segue il testo della sentenza: (continua…)


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Le novità introdotte dal Decreto Legislativo 32 del 28 Febbraio 2008

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con il Decreto Legislativo 32/2008, in tema di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea e loro familiari, vengono modificati gli articoli 5, 18, 20, 21, 22 del Decreto Legislativo 30/2007 ed aggiunti al medesimo gli articoli 20-bis e 20-ter.
Le novità in sintesi riguardano:

a) il diritto d’ingresso con l’introduzione di una presunzione di durata del soggiorno di oltre tre mesi se non è stata effettuata la dichiarazione di presenza nel territorio italiano agli uffici di polizia nei modi indicati da un successivo decreto ministeriale da emanarsi entro il 1 aprile 2008;

b) il provvedimento di allontanamento dal territorio oltre ad interrompere il soggiorno costituisce causa di cancellazione anagrafica;

c) il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell’Unione o dei loro familiari può essere limitato per:
1) motivi di sicurezza dello Stato (ad esempio il terrorismo);
2) motivi imperativi di pubblica sicurezza, ossia comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all’incolumità pubblica;
3) altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza;
4) malattie od infermità con potenziale epidemico individuate dall’OMS od altre malattie infettive o parassitarie contagiose oggetto di disposizioni di protezione in favore dei cittadini italiani (tranne che la malattia sia insorta dopo l’ingresso in Italia);
5) altresì essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno;

d) il Tribunale ordinario in composizione monocratica è competente a convalidare i provvedimenti emessi dal Questore ed accogliere i ricorsi con i provvedimenti di allontanamento diversi da quelli per motivi di sicurezza dello Stato e di ordine pubblico che spettano al TAR Lazio;

f) i ricorsi, sottoscritti personalmente dall’interessato, possono essere presentati anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana;

g) la domanda di revoca del divieto di reingresso può essere presentata dopo che, dall’esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la metà della durata del divieto, ed in ogni caso decorsi tre anni;

h) la violazione del divieto di reingresso è punita con la reclusione fino a due anni, per i motivi di sicurezza dello Stato, e fino ad un anno, nelle altre ipotesi) il giudice può sostituire la pena della reclusione con la misura dell’allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni ed in questo caso la violazione dell’obbligo è punito la reclusione fino a tre anni.

Segue il testo del decreto: (continua…)


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Dopo otto mesi di assunzione il disabile perde il diritto alla quota di riserva

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con un orientamento, che sta facendo discutere soprattutto nel settore scolastico, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha affermato che i lavoratori disabili titolari di diritto alla quota di riserva per disoccupazione, come previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), perdono tale agevolazione nel momento in cui accettano un’offerta di lavoro per un tempo superiore ad otto mesi.

Il Consiglio di Stato, a sostegno della sua interpretazione, richiama l’articolo 4 lettera d) del Decreto Legislativo 21 Aprile 2000 n. 181 (Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro) secondo il quale si ha “sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani”.

Segue il testo integrale della sentenza: (continua…)


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