Breve riflessione tra diritto, Computer Forensic(s) e manipolazione dei dati

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Uno dei limiti certi, quando si interagisce con i dati digitali, è la possibile compromissione degli stessi anche involontaria.

La raccolta dei mezzi di prova passa per tutta una serie di buone pratiche che si occupano della ricerca, dell’individuazione delle tracce, della preservazione delle “evidenze” digitali e, infine, dell’acquisizione vera e propria.

Si tratta di operazioni molto delicate. Qui il confine tra mezzo di prova, tradizionalmente inteso, e tracce “smaterializzate” perde di significato. Alto è dunque il rischio di una loro contaminazione ed, indubbiamente, elevata deve essere la competenza e l’intuito del tecnico.

Possiamo,però, dire che non è sufficiente l’esistenza d’una traccia digitale su un determinato computer o su una memoria di massa a risolvere i tasselli dello scenario di un crimine. Debbono concorrere fattori esterni tra i quali si colloca anche la perizia investigativa. Non va dimenticato, ed è per questo che si ripeterà sempre “elementi” di prova, che il signore incontrastato della verità sul caso concreto non sarà il risultato delle indagini, i probabili autori, le tesi difensive e nemmeno l’anticipazione di colpevolezza per bocca dei giornali… il dominus vero è e resta l’ottica interpretativa del Giudice. Lui solo sa.

A titolo di esempio, per comprendere come una contaminazione di dati sia possibile (continua…)


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Cassazione SU 26810/2007: natura delle norme del Codice deontologico forense

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la pronuncia, che si offre ai lettori di ABCDiritto, le Sezioni Unite, diversamente dall’orientamento secondo il quale le norme deontologiche vanno interpretate seguendo le regole dettate per i contratti in genere (articoli 1362 e seguenti del Codice Civile), hanno collocato gerarchicamente queste tra le fonti integrative della legge.
Per questa via il potere di autorganizzazione e quello disciplinare del Consiglio Nazionale Forense costituiscono espressione di una giurisdizione speciale integrata all’interno dello ordinamento statale.
Dalla lettura dell’articolo art. 384 c.p.c., la Corte rinviene una ulteriore conseguenza, ossia che le norme del codice disciplinare forense sono direttamente interpretabili dalla corte di legittimità.

Segue il testo della sentenza: (continua…)


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Cassazione Sezioni Unite Civili Sentenza n. 581 dell’11 gennaio 2008: Emotrasfusioni ed emoderivati

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la sentenza, che si offre ai lettori di ABCDiritto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che:

 

a) nelle ipotesi di infezioni da epatite B (HBV), epatite C (HCV), ed immunodeficienza umana (HIV), dovute alle trasfusioni di sangue infetto o all’uso di emoderivati, è configurabile il reato di lesioni o di omicidio colposo ma non di epidemia colposa;

 

b) l’onere della prova grava sia sul danneggiato che sulla struttura sanitaria tenuta a documentare la “tracciabilità” del sangue;

 

c) la prescrizione per l’azione di risarcimento è di 5 anni dal momento in cui il danneggiato ha consapevolezza che il suo stato è riconducibile alla trasfusione od alle terapie con emoderivati.

Segue il testo della sentenza: (continua…)


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Cassazione V Sezione Penale n. 1766 del 14 gennaio 2008: interferenze illecite nella vita privata

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

La Quinta Sezione della Cassazione ha affermato che non costituisce fatto penalmente rilevante la condotta di chi, ripresi con una videocamera i rapporti intimi con la convivente, alla fine della relazione le abbia donato la cassetta contenente i filmati.

La pronuncia offre lo spunto per analizzare da vicino il reato di “interferenze illecite nella vita privata”, come disciplinato dall’articolo 615 bis del Codice Penale.

Recita l’articolo 615 bis:

“Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’art. 614 (Domicilio), è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono puniti a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.”

Questa norma ha come oggetto la tutela della riservatezza in tutti quei luoghi dove si compia “privatamente” la vita al punto da contrastare anche l’evoluzione tecnologica. Basti pensare alla facilità con la quale soggetti senza particolari competenze possono violare l’intimità altrui grazie a piccolissimi player mp3 con microfono integrato o micro webcam. Da questa considerazione discende che l’indicazione degli strumenti tecnici di intrusione, fornita dall’articolo 9 della legge 98/1974, deve considerarsi non tassativa. Occorre però un preciso distinguo. Deve trattarsi, pur sempre, di strumenti volti alla ripresa visiva o sonora. Se oggetto di captazione sono ad es. fussi dati non troverà applicazione l’articolo 615 bis.

Nonostante i buoni propositi la norma resta imperfetta:

a. tenuto conto della collocazione sistematica all’interno del codice, tra le pieghe dei “delitti contro l’inviolabilità del domicilio”, non sono mancati autorevoli commentatori che hanno indicatola “pace domestica” quale referente obbligato della tutela. Così il “luogo”, abitazione, privata dimora od appartenenza, circoscrive l’ambito e non ricomprende tutte quelle condotte che avvengono al di fuori di esso (ad es. pubblica via od appartenenze private esposte al pubblico);

b. l’azione ha come connotato l’“indebito”, ossia la mancanza di un consenso e quindi la sua illiceità, così aprendo la spirale alle cause di giustificazione che potrebbero minare l’intrusione o la captazione.

c. è necessario il dolo generico e dunque il soggetto attivo della condotta deve rappresentarsi l’invasione indebita nella sfera altrui e coscientemente agire per procurarsi la ripresa sonora o video.

d. da qui anche il problema della “terzietà” dell’agente. Non rientrano, infatti, nella previsione penale le registrazioni effettuate da chi non è estraneo al luogo ed è soggetto coinvolto ossia ripreso.

Segue il testo della pronuncia: (continua…)


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Cassazione II Sezione Civile Ordinanza n. 166 del 8 Gennaio 2008: Ausiliari del traffico

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

La seconda sezione della Cassazione si occupa dei limiti al potere di accertamento delle infrazioni da parte degli ausiliari del traffico. Precisamente se possano accertare tutte le violazioni sulla circolazione stradale entro la zona di concessione.

La Corte richiama gli orientamenti giurisprudenziali secondo cui:

a) per un prima interpretazione la competenza è limita solo al parcheggio, alla sosta a pagamento sulla carreggiata ed a quelle aree serventi il parcheggio (Cassazione 7336/2005, 7979/2005, 8593/2005 e 18186/2006);

b) mentre per un seconda lettura il potere dell’ausiliario è esteso anche alla prevenzione ed al rilievo di tutte le infrazioni ricollegabili alla sosta nella zona oggetto della concessione (Cassazione 9287/2006, 20558/2007 e 4173/2007).

e ritenendo sussistente il contrasto trasmette al Primo Presidente affinché valuti l’opportunità di una pronuncia sul ricorso a Sezioni Unite:

Segue il testo dell’ordinanza: (continua…)


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Cassazione n. 4 del 3 gennaio 2008: riconoscimento del figlio naturale

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la pronuncia, che si offre ai lettori di ABCDiritto, la I^ Sezione della Cassazione affronta il tema del riconoscimento del figlio naturale in caso di opposizione del genitore che lo aveva riconosciuto per primo.

In mancanza di un provato interesse del minore può costituire ostacolo la sola presenza di gravi ed irreversibili motivi che compromettano lo sviluppo e la salute psico-fisica dello stesso.

Il procedimento, disciplinato dall’articolo 250 del codice civile, ha come fulcro un giudizio che, pur valutando la legittimità o meno del rifiuto opposto dall’altro genitore, si rivolge all’interesse del minore ed a tutto quel complesso di diritti che consentono ai figli di assumere una precisa e completa identità psico-fisica (cd. principio della doppia genitorialità).

Non bisogna dimenticare che il genitore naturale ha un vero e proprio diritto soggettivo al riconoscimento. Questa posizione trova tutela anche a livello costituzionale da parte dell’articolo 30:

«E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge prevede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.»

Il giudice dovrà, dunque, valutare in concreto se dal riconoscimento possa derivare un pregiudizio alla luce di specifici e seri motivi nonché delle ragioni che oppone l’altro genitore. Così, ad esempio, secondo questo indirizzo, in passato, la stessa Cassazione (12077/1999) aveva sostenuto come non costituissero dei limiti le diversità culturali, religiose od etniche tranne quei casi di “fanatismo” in grado di comprimere e limitare la libertà del minore.

Segue il testo della sentenza: (continua…)


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DECRETO 21 dicembre 2007: Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati.

A cura dell’Avv. Hermans Joseph Iezzoni

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 dicembre 2007

Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2008)

Sezione I

Principi generali

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati» (di seguito definita «legge»), con particolare riguardo all’art. 18, comma 1, che prevede l’istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali all’interno del sistema informativo sanitario nazionale;

Visto il decreto 23 ottobre 2006, con il quale il Ministro della salute ha istituito la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale, ai sensi dell’art. 13, comma 1, della legge;

Visto il decreto 26 aprile 2007 con il quale il Ministro della salute ha istituito il Centro nazionale sangue, ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il codice dell’amministrazione digitale (di seguito denominato «Codice dell’amministrazione digitale»);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante il codice per la protezione dei dati personali;

Sentito il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione;

Sentita la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale nella seduta del 30 ottobre 2007;

Vista l’intesa stabilita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 20 dicembre 2007;

Considerato che il Sistema informativo dei servizi trasfusionali rappresenta uno strumento strategico di imprescindibile supporto per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge, con particolare riferimento ai livelli essenziali di assistenza in materia di attività trasfusionali, di cui all’art. 5 della medesima legge;

Tenuto conto che i flussi informativi dovranno altresì garantire gli adempimenti a carico del Sistema sangue nazionale previsti dalle nuove disposizioni normative comunitarie come già recepite ed in corso di recepimento, e risultare coerenti con l’avanzamento tecnico-scientifico della medicina trasfusionale;

Considerato che il Centro nazionale sangue, ai sensi dell’art. 12, comma 4, lettera i), della Legge, provvede al coordinamento dei flussi informativi di cui all’art. 18 della medesima legge;

Considerato che con il presente decreto sono definite le caratteristiche del sistema informativo dei servizi trasfusionali e la tipologia dei flussi informativi tra il Ministero della salute, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e il Centro nazionale sangue;

Decreta: (continua…)


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Cassazione Sezioni Unite 230 e 231 del 7 Gennaio 2008

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con le due pronunce, che si offrono ai lettori di ABCDiritto, le Sezioni unite della Cassazione confermano il principio secondo il quale la richiesta di riesame, ex articoli 309 e 324 del codice di procedura penale, può essere proposta anche mediante telegramma o con atto trasmesso a mezzo di raccomandata alla cancelleria del tribunale competente.

Seguono i testi completi delle sentenze: (continua…)


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Decreti Ministeriali 30 Ottobre 2007: procedure telematiche per le comunicazioni di lavoro

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Entrano in vigore i Decreti Interministeriali 30 Ottobre 2007 per le comunicazioni obbligatorie on line, la Borsa Continua Nazionale del Lavoro e la Scheda Anagrafico-Professionale.

A partire da oggi 11 gennaio 2008 è al via la nuova disciplina telematica, prevista dall’articolo 4-bis del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro), per le comunicazioni obbligatorie, d’ instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, a cui sono tenuti i datori di lavoro pubblici e privati.

Tra le novità:

1) l’utilizzo di quattro nuovi modelli per ogni comunicazione relativa al rapporto di lavoro:

Unificato-LAV, modulo per i datori di lavoro privati, compresi agricoli, gli enti pubblici economici e le Pubbliche Amministrazioni

Unificato-Somm, modulo per le agenzie di somministrazione

Unificato-Urg, modulo per le assunzione effettuate in casi di urgenza connessa ad esigenze produttive

Unificato-VarDatori, modulo per la variazione della ragione sociale, del trasferimento d’azienda o di ramo di essa

2) sono sostituiti gli allegati A, B e C del Decreto Interministeriale del 13 ottobre 2004 con gli allegati 1, 2 e 5 del Decreto Interministeriale per la Borsa Continua Nazionale del Lavoro;
3) sono sostituiti l’elenco anagrafico e la scheda professionale con il nuovo modello standard della scheda anagrafico-professionale per la comunicazione telematica per Decreto Interministeriale Scheda Anagrafico-Professionale
4) fino al 29 febbraio 2008 sarà ancora possibile utilizzare la modulistica in formato cartaceo e dal 1° marzo 2008 solo per via telematica;
5) la pluriefficacia, solo l’invio telematico assolve anche la comunicazione nei confronti degli Enti od Istituti previdenziali.

Materiale utile da scaricare:

- Comunicazioni obbligatorie – Modelli e Regole (PDF);

Allegati per le comunicazioni obbligatorie on line (ZIP);

Allegati per la Borsa Continua Nazionale del Lavoro (ZIP);

Allegati per la Scheda Anagrafico – Professionale (ZIP);

Servizi competenti:

Abruzzo , Basilicata, Bolzano , Calabria , Campania , Emilia Romagna , Friuli Venezia Giulia , Lazio , Liguria , Lombardia , Marche , Molise , Piemonte , Puglia , Sardegna , Sicilia , Toscana , Trento , Umbria , Valle d’Aosta , Veneto

Seguono i testi dei provvedimenti: (continua…)


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Programmazione dei flussi d’ingresso 2008 per lavoratori extracomunitari stagionali

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Il Governo anticipa le quote massime d’ingresso per l’anno 2008 per motivi di lavoro subordinato stagionale.

La quota massima è pari ad 80.000 unità e riguarderà i lavoratori che nel 2005,2006 e 2007 hanno già ottenuto analogo permesso di soggiorno ed i cittadini di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.

Segue il testo del provvedimento: (continua…)


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