Decreto Flussi 2007 : termini per la presentazione delle domande e link utili

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 279 di oggi del D.P.C.M 30 Ottobre 2007, iniziano a decorrere i termini per il via della nuova procedura di presentazione delle domande d’ingresso on-line,per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri non comunitari, entro una quota massima di 170.000 unità, secondo il seguente calendario:

1) il 15 Dicembre 2007 alle ore 8:00 per 4.500 cittadini albanesi, 1.000 cittadini algerini, 3.000 cittadini del Bangladesh, 8.000 cittadini egiziani, 5.000 cittadini filippini, 1.000 cittadini ghanesi, 4.500 cittadini marocchini, 6.500 cittadini moldavi, 1.500 cittadini nigeriani, 1.000 cittadini pakistani, 1.000 cittadini senegalesi, 100 cittadini somali, 3.500 cittadini dello Sri Lanka, 4.000 cittadini tunisini, 2.500 cittadini di altri Paesi non appartenenti all’Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione;

2) il 18 Dicembre 2007 alle ore 8:00 per il settore del lavoro
domestico e di assistenza alla persona (per colf e badanti);

3) il 21 Dicembre 2007 alle ore 8:00 per tutti i restanti settori;

4) dal 1 Dicembre 2007 al 31 Maggio 2008, nel limite della quota indicata al numero 1, sono ammesse le domande di nulla osta al lavoro.

Verifica on-line dello stato delle domande:

- http://domanda.nullaostalavoro.interno.it/

Sportelli unici per l’immigrazione che hanno pubblicato on-line le graduatorie provvisorie:

- Prefettura di Ancona

- Prefettura di Bergamo

- Prefettura di Lucca

- Prefettura di Messina

- Prefettura di Milano

- Prefettura di Parma:

Conversione da lavoro stagionale ad indeterminatoConversioni da studio a lavoro autonomoConversioni da studio a lavoro subordinatoLavoro domesticoEdiliziaSubordinatoAlbaniaAlgeriaBangladeshEgittoFilippineGhanaMaroccoMoldaviaNigeriaPakistanSenegalSri LankaTunisia

- Prefettura di Pesaro-Urbino:

AlbaniaAlgeriaBangladeshEgittoFilippineGhanaMaroccoMoldaviaNigeriaPakistanSenegalSri LankaTunisiaLavoro DomesticoSettore CostruzioniAltri Settori

- Prefettura di Pisa:

AlbaniaAlgeriaAltri SettoriBangladeshEgittoEdiliFilippineGhanaLavoro domesticoMaroccoMoldaviaNigeriaPakistanSenegalSri LankaTrasporto TerrestreTunisia

- Prefettura di Rimini:

AlbaniaAlgeriaBangladeshEgittoFilippineGhanaMaroccoMoldaviaNigeriaPakistanSenegalSri LankaTunisiaAltri settori produttiviLavoro domestico ed assistenza alla personaSettore edileConversioni da studio a lavoro subordinatoConversioni da lavoro subordinato stagionale a lavoro subordinato non stagionaleConversioni da studio a lavoro autonomo

- Prefettura di Venezia

- Prefettura di Verona

Link al materiale utile:

- Testo integrale del Decreto Flussi 2007
- Circolare 23 del 8 novembre 2007

- Protocolli d’intesa:

1) Sindacati, associazioni ed enti di assistenza all’immigrazione
2) Associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro
3) Istituti di patronato ed associazioni

- Manuali:

1) All’uso del software di inoltro telematico
2) Per l’inserimento telematico del nulla osta (lavoro domestico)
3) Tutta la documentazione necessaria

- Software e Modelli:

1) Dowload del Kit necessario


Resta aggiornato, iscriviti gratis
al Feed Rss di ABCDiritto e di DallaTuaParte.

Il Giudice di Pace di Treviso annulla una multa ricavata con il sistema T.Red

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

“Il tempo di accensione della luce gialla non può essere strettamente necessario in teoria ma va prudenzialmente e cautelativamente stabilito in misura superiore a quello tecnicamente sufficiente per l’arresto di un veicolo – 3,9 secondi mal si conciliano in concreto con i tempi di reazione di una persona normale.
L’automobilista che sopraggiunge nell’area d’incrocio non ha il tempo necessario per percepire la luce gialla e reagire di conseguenza decidendo se in relazione alle condizioni del traffico e della strade, sia più opportuno proseguire la marcia liberando l’area oppure arrestarsi bruscamente a pericolo di tamponamento.”

Con queste parole, nella sentenza di cui si offre il testo integrale, il Giudice di Pace di Treviso motiva l’annullamento della multa inflitta sulla base del documentatore fotografico T.Red.

Segue il testo integrale della sentenza:

(continua…)


Resta aggiornato, iscriviti gratis
al Feed Rss di ABCDiritto e di DallaTuaParte.

Ministero dell’Economia e delle Finanze Decreto 2 novembre 2007 n. 219

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

ABCDiritto presenta il testo integrale del Decreto 2 novembre 2007 n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 novembre ed in vigore a partire dal 11 dicembre 2007, che individua i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni.

(continua…)


Resta aggiornato, iscriviti gratis
al Feed Rss di ABCDiritto e di DallaTuaParte.

Decreto Ministeriale 24 Ottobre 2007 n. 220: Elenco provinciale delle associazioni e delle fondazioni antiracket ed antiusura.

Avv. Hermans Joseph Iezzoni
ABCDiritto presenta il testo in vigore dal 12/12/2007 del Decreto Ministeriale 24 Ottobre 2007, n. 220 recante norme integrative ai regolamenti per l’iscrizione delle associazioni e organizzazioni antiracket ed antiusura nell’elenco presso le prefetture.Il contenuto del decreto in breve:- Sono abrogati i decreti ministeriali 7 settembre 1994, n. 614 e 21 ottobre 1999, n. 451;

- Per iscriversi nell’elenco provinciale delle associazione e dalle fondazioni antiracket ed antiusura occorre presentare una domanda corredata da copia autentica dell’atto costitutivo dell’associazione, anche non riconosciuta, fondazione o comitato, nonché della completa indicazione di coloro che ne sono soci, amministratori o promotori. La domanda va indirizzata al prefetto della provincia in cui l’associazione o l’organizzazione ha la sede principale come individuata nell’atto costitutivo.

- Non possono conseguire l’iscrizione gli enti:

1.) i cui statuti non garantiscano democraticità nel funzionamento degli organismi deliberativi;

2.) privi di specifica capacità nell’assistenza e solidarietà alle vittime delle estorsioni o dell’usura ossia : che non abbiano collaborato con le forze dell’ordine per individuare i fattori sociali di radicamento e sviluppo di questi crimini e le strategie di contrasto dei rischi; che non si siano costituite parte civile in favore di un proprio assistito oppure che non abbiano svolto attività di sensibilizzazione alla denuncia degli autori dei reati e di promozione di campagne educative e di diffusione della cultura della legalità;

3.) che siano stati già cancellati dall’elenco di cui all’articolo 15, comma 4 della legge 7 marzo 1996.

4.) quando taluno degli associati, degli amministratori o dei promotori:

a) abbia riportato condanna, anche non definitiva, per associazione di tipo mafioso o per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o per la produzione od il traffico di dette sostanze, o per la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o la cessione, l’uso od il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) abbia riportato condanna, anche non definitiva, per peculato, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina ed estorsione, usura;

c) abbia riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera b);

d) sia stato condannato, per uno stesso fatto, con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore
a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) sia sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per la persona è stato già disposto giudizio,se la stessa è stata presentata ovvero citata a comparire in udienza per il giudizio;

f) nei suoi confronti il tribunale abbia applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

5.) Il prefetto, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda, verifica che sussistano i requisiti e che i soci, gli amministratori o i promotori versino in una situazione soggettiva di diniego dell’iscrizione. Eventuali chiarimenti od elementi integrativi possono essere richiesti assegnando un termine di venti giorni per il deposito della relativa documentazione. Durante questo tempo la procedura per l’iscrizione resta sospesa. Decorso inutilmente tali termini dovrà essere presentata una nuova istanza.

6.) Le prefetture procedono regolarmente alla verifica delle condizioni e dei requisiti di iscrizione, nei sessanta giorni precedenti il compimento del triennio di iscrizione, inviando trenta giorni prima del termini di inizio della procedura al legale rappresentante dell’ente la richiesta di deposito della documentazione comprovante l’attualità dei requisiti e delle condizioni prescritte. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni od accertata la carenza delle condizioni e dei requisiti si procederà alla cancellazione dell’ente dall’elenco.

7.) Il prefetto può sempre disporre con provvedimento motivato la sospensione dell’iscrizione e la rimozione delle cause ostative o la cancellazione dall’elenco anche in relazione alla gravità del fatto, quando l’associazione o l’organizzazione o taluno dei soci, amministratori o promotori non abbiano osservato le cautele necessarie per la tutela della riservatezza dei soggetti assistiti.

8.) L’iscrizione è comprovata quando è indicata sulla domanda la data di iscrizione, il numero d’ordine nell’elenco ed il timbro dell’ufficio che ha proceduto all’iscrizione medesima, con la sigla dell’incaricato. Questi dati andranno riportati in ogni documento rivolto al pubblico e riguardante le attività di assistenza e di solidarietà.

Segue il testo integrale del decreto:

(continua…)


Resta aggiornato, iscriviti gratis
al Feed Rss di ABCDiritto e di DallaTuaParte.

Legittima la confisca della moto

A cura dell’Avv. Hermans Joseph Iezzoni

con la pronuncia,che si offre ai lettori di ABCDiritto, la Corte costituzionale, a proposito dell’articolo 213 comma 2-sexties del nuovo codice della strada:

E’ sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.

rispondendo alle preplessità sollevate dai Giudici di pace di Aosta, Urbino, Trento, Padova e Belluno, ed invocando a suo limite  la sentenza 435/1997,  che rimandava alla discrezionalità legislativa il “sistema della confisca”,  ha sostenuto che non vi sia una disparità di trattamento tra utenti della strada poiché “sussiste un rapporto di necessaria strumentalità tra l’impiego del veicolo e la consumazione del reato”. In tale assunto non vi è un difetto di ragionevolezza tra fine perseguito e norma. Non vi è contrasto, rispetto all’articolo 3 della Costituzione, che disegna la parità e l’eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, poiché per tutte le tipologie di veicoli la confisca può essere comunqe disposta,operando come una misura di sicurezza reale, ai sensi dell’art. 240 del codice penale:

Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. E’ sempre ordinata la confisca:

1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

2) delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte e del n. 1 del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato.

La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

 

 Segue il testo completo della pronuncia: (continua…)


Resta aggiornato, iscriviti gratis
al Feed Rss di ABCDiritto e di DallaTuaParte.

Cassazione 38516/2007: reato di favoreggiamento dell’Avvocato

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la pronuncia che si offre ai lettori di ABCDiritto, la Cassazione stabilisce che rischia l’incriminazione per favoreggiamento l’Avvocato che, in favore del proprio assistito, tenti di eludere o comunque di depistare le indagini svolte od il risultato delle medesime, anche se spinto dalla convinzione di innocenza o se non è stato raggiunto lo scopo.

Segue il testo della pronuncia: (continua…)


Resta aggiornato, iscriviti gratis
al Feed Rss di ABCDiritto e di DallaTuaParte.

Decreto flussi 2007: il testo integrale

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con una nota il Ministero dell’Interno annuncia, sul portale www.interno.it:

Tutte le informazioni oggi in diretta sul portale www.interno.it dalla sala stampa del ministero dell’Interno

Oggi alle ore 12.00, in diretta sul portale www.interno.it, dalla sala stampa del Ministero dell’Interno, verrà illustrata la nuova procedura del Decreto flussi 2007 che prevede la possibilità di assumere, per l’anno in corso, 170mila lavoratori immigrati. La diretta web sarà seguita in contemporanea da tutte le Prefetture italiane e dagli Sportelli unici.Il video della nuova procedura sarà successivamente consultabile sul portale del Ministero dell’Interno. Sarà inoltre, a breve, attivato un help-desk per chiarimenti sia di tipo informatico che procedurale.

La procedura del decreto flussi 2007 – è stata prevista una nuova modalità di inoltro delle domande e anche un nuovo modello di gestione dei procedimenti di competenza dello Sportello unico per l’immigrazione – è fortemente innovativa e completamente informatizzata e consentirà al singolo datore di lavoro di compilare direttamente la domanda dal proprio computer e di inviarla on-line allo Sportello unico competente.

Le domande in formato digitale dovranno essere, quindi, inoltrate telematicamente nei termini indicati dal decreto e seguendo criteri di scaglionamento che prevedono l’invio:

- a partire dal 15° giorno successivo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale per le istanze relative ai lavoratori delle nazioni che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria

- a partire dal 18° giorno successivo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale per le domande relative ai lavoratori domestici e di assistenza alla persona

- a partire dal 21° giorno successivo la pubblicazione in gazzetta ufficiale per le domande relative a tutti i restanti lavori.

Questo è il testo del provvedimento:

Decreto del presidente del Consiglio dei ministri sulla «programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2007».

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n.394, e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull’immigrazione;

Visto, in particolare, l’articolo 3 del Testo unico sull’Immigrazione, che dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d’ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato e che prevede che, “in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente”;

Considerato che il Documento programmatico per il triennio 2007-2009, ancorché in fase di avanzata predisposizione, non è stato ancora emanato in quanto necessita dei conclusivi, passaggi istruttori previsti dalla legge;

Ritenuta l’urgenza di definire, per le esigenze del mercato del lavoro italiano, la quota di lavoratori extracomunitari non stagionali da ammettere nel territorio dello Stato per l’anno 2007;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2007, concernete la Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori formati all’estero nel territorio dello Stato per l’anno 2007;

Vista la relazione in data 12 ottobre 2007 del Gruppo Tecnico di lavoro istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 2-bis del Testo unico sull’immigrazione;

Visto l’articolo 21 del Testo unico sull’immigrazione, circa la previsione di quote riservate ai lavoratori di origine italiana, nonché a favore di Paesi che collaborano nelle politiche di regolamentazione dei flussi di ingresso e nelle procedure di riammissione;

Tenuto conto delle necessità e delle esigenze dei settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori stranieri anche in posizione dirigenziale o altamente qualificati, nonché del fabbisogno di lavoratori autonomi, provenienti dall’estero, in particolari settori imprenditoriali, professionali e della ricerca;

ARTICOLO 1

1. In via di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2007, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri non comunitari, entro una quota massima di 170.000 unità da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero della Solidarietà sociale. (continua…)


Resta aggiornato, iscriviti gratis
al Feed Rss di ABCDiritto e di DallaTuaParte.

Stampa o stampato costituenti veicolo pubblicitario di prestazioni sessuali

A cura dell’Avv. Hermans Joseph Iezzoni

 

Secondo la sentenza 39354 della III sezione penale della Cassazione, la stampa o lo stampato costituenti puramente un veicolo pubblicitario, come ad esempio un catalogo di soggetti, accompagnati da immagini fotografiche con indicazione di prestazioni sessuali, non godono della tutela accordata dall’articolo 21, commi 2 e 3 della Costituzione, che garantisce la libertà di manifestazione del pensiero, ma anzi sono vietati proprio dall’ultimo comma dell’articolo 21: “Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni“.

Cassazione III Sezione Penale sentenza n. 39354 del 24 ottobre 2007

(Presidente E. Papa, Relatore A. Cordova)

Premesso – in fatto – che:

Nel corso di indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Rovigo sono emersi fatti di sfruttamento della prostituzione – in relazione ai quali sono stati emessi provvedimenti restrittivi della libertà personale – a carico di alcuni soggetti, nonché, in connessione, fatti di favoreggiamento della prostituzione medesima ad opera di altri. Tali ultimi fatti sono stati ravvisati nella pubblicazione di annunci, su due riviste (P. R. ed I. C., edite dalla E. S.r.l.) e sui punti internet ad esse collegati, di cui è stato disposto il sequestro preventivo, insieme ad altro materiale (documenti, PC, e simili, il tutto come meglio indicato in decreti del 24 aprile 2007), in danno di P. B., legale rappresentante della Società, nonché di B. C. e P. F., ‘referenti amministrativi’ dei siti internet.

Respinta l’istanza di revoca da parte del GIP con provvedimento del 17 maggio 2007, il Tribunale, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha parzialmente accolto il riesame degli indagati.

Il giudice a quo, sulla scorta di Cass., V, 15961/2006 e 27996/2004 ed in applicazione dell’art. 21 comma 2 Cost., ha escluso la compatibilità del sequestro preventivo con la tutela della libertà di manifestazione del pensiero attraverso la stampa, non potendosi ammettere un provvedimento che “potrebbe avere lo stesso effetto della censura vietata dalla Costituzione”; con riguardo ai siti internet, ha ritenuto applicabile la medesima disciplina, per effetto della equiparazione contenuta nel’art. 1 della legge 62/2001: ed ha, quindi, accolto il riesame limitatamente alle riviste ed ai corrispondenti siti internet.

Per i rimanenti oggetti sequestrati, ha mantenuto fermo il vincolo, affermando (continua…)


Resta aggiornato, iscriviti gratis
al Feed Rss di ABCDiritto e di DallaTuaParte.

Legge 188 del 17 Ottobre 2007, nuove modalità per la risoluzione del contratto di lavoro

A cura dell’Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la legge n. 188 del 17 ottobre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 260 del 8 novembre 2007, cambiano le modalità per manifestare la volontà di recedere dal contratto di lavoro.

 

La nuova disciplina, in vigore dal 23 novembre 2007, prevede che tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi anche i contratti di collaborazione occasionale, di associazione in partecipazione ed i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (cd. co.co.co.), che desiderino recedere avvalendosi della facoltà concessa dall’articolo 2118 del codice civile ossia :

 

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.
In mancanza di preavviso, il recedente é tenuto verso l’altra parte a un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso (codice civile 1750, 2948, n. 5).
La stessa indennità é dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.

dovranno obbligatoriamente produrre il modulo, che verrà predisposto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge 188, il quale recherà un codice alfanumerico progressivo di identificazione, con validità limitata nel tempo a 15 giorni dalla emissione, ed altre misure per impedirne la contraffazione o le falsificazioni.

Tra le altre cose saranno stipulate apposite convenzioni per rendere gratuito l’accesso a questi moduli a tutti i lavoratori interessati.

Segue il testo integrale della legge 188/2007: (continua…)


Resta aggiornato, iscriviti gratis
al Feed Rss di ABCDiritto e di DallaTuaParte.

Il fisco deve notificare gli atti ai residenti all’estero mediante raccomandata

A cura dell’Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la sentenza, che qui si offre ai lettori di ABCDiritto, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità degli articoli 58 e 60 del Dpr 600 del 1973 e dell’articolo 26 del Dpr 602 del 1973, poiché queste norme violano il diritto di difesa dei contribuenti iscritti all’AIRE garantito dall’articolo 24 della Costituzione e non permettono una tempestiva conoscenza dell’atto notificato.

 

Queste norme, infatti, finiscono per equiparare i contribuenti residenti all’estero ed iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), ai soggetti sprovvisti di un’ abitazione, ufficio od azienda nel comune del domicilio fiscale. Per questi ultimi la procedura di notifica è semplificata essendo sufficiente il deposito dell’istanza presso il comune.

 

Per la Corte invece la regola posta dall’articolo 142 del Codice di procedura civile meglio tutela gli interessi della difesa e dell’effettiva conoscenza dell’atto dal momento che imporrebbe la notifica presso la residenza estera risultante dall’AIRE.

 

Segue il testo integrale della sentenza: (continua…)


Resta aggiornato, iscriviti gratis
al Feed Rss di ABCDiritto e di DallaTuaParte.
abbonati al feed rss contatti
torna alla homepage

indice degli articoli

segnalazioni

informazioni

pubblicazioni

blogroll

ricerca ottimizzata con Google


copia il codice
ABCDiritto - sull'ABC del diritto ed oltre...



Cogito Ergo Sum - Il Coraggio delle Idee IvanSantoro.net - Vulnologia Prevenzione Cura Riabilitazione
dallatuaparte.com


-




-

Template e Logo di hermansji .:.


ABCDiritto © 2006-2009 Copyright Hermans Joseph Iezzoni .:. PI 09436471008

Il presente blog non costituisce una testata giornalistica. Gli aggiornamenti sono effettuati a capriccio del suo autore e senza che sia stabilita la periodicità o gli orari. Tutti i testi dei provvedimenti pubblicati non rivestono carattere di ufficialità e si declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze. Il blog è attualmente ospitato dai server di Aziende Italia S.r.l. (via San Godenzo, 109 00189 - Roma) ed è gestito dall'Avvocato Hermans Joseph Iezzoni. Questo sito funziona grazie a WordPress ad una risoluzione minima di 1024x768. E' ottimizzato per Mozilla Firefox 3, Opera 9, Internet Explorer 7, Safari 3, Google Chrome