Locazione di nave : nozione e spunti critici

A cura del Dott. Francesco Casagli

La nave, in quanto bene idoneo ad essere utilizzato o goduto senza consumarsi, può essere, come qualsiasi altro, oggetto di un contratto di locazione, col quale una delle parti (locatore) si obbliga a far godere all’altra (conduttore) per un dato tempo e verso un determinato corrispettivo una cosa (nel nostro caso, una nave – art. 1571 cod. civ. e 376 cod. nav. ).Oggetto del contratto di locazione è, come detto, la concessione del godimento della nave, cioè del diritto al conduttore di usarla per proprio conto, “di servirsene per l’uso determinato nel contratto o per l’uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze” (art. 1587 cod. civ.; 381 cod. nav.).

Oggetto della locazione può essere tanto il solo scafo (locazione a (continua…)


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Corte Costituzionale 20 luglio 2007 n. 302 – Dott. Tito vs. On. Sgarbi

A cura dell’Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Corte Costituzionale 20 luglio 2007 n. 302
Dott. Tito vs. On. Sgarbi
(Presidente F. BILE, Relatore P. MADDALENA)

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 7 ottobre 2003, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Raffaele Tito promosso con ricorso della Corte d’Appello di Venezia – sezione IV penale, notificato il 25 gennaio 2006, depositato in cancelleria il 26 gennaio 2006 ed iscritto al n. 21 del registro conflitti (continua…)


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Assunzione di stupefacenti ed appartenenza al Corpo della Guardia di Finanza

A cura dell’Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la pronuncia, che qui si offre ai lettori di ABCDiritto, la seconda sezione del T.A.R. Lazio, nella sentenza 20 Giugno 2007 n. 5568, si occupa della legittimità del provvedimento di destituzione dal servizio, presso il Corpo della Guardia di Finanza, di un finanziarie risultato positivo all’uso della cocaina per assunzione occasionale.La motivazione della destituzione era la seguente:

l’accertato uso di sostanze stupefacenti incompatibile con le finalità istituzionali del Corpo di appartenenza nonché con la rivestita qualifica di Agente di PG e PT denota carenza di qualità morali, disciplinari e di carattere ed è palesemente contrario ai doveri di correttezza e lealtà assunti con il giuramento prestato; l’avere in tal modo arrecato grave nocumento all’immagine ed al prestigio del corpo nonché pregiudizio all’interesse pubblico

Per il Tribunale Amministrativo l’episodio isolato di assunzione non costituisce una condizione patologica del fisico o della psiche tale da determinare una mancanza di affidamento sulle doti morali e caratteriali del militare, peraltro non vi è stata la prova diretta od indiretta di ripercussioni sul servizio:

nel caso di specie l’Amministrazione non ha considerato che l’episodio che ha generato l’avvio del procedimento disciplinare [...] è stato il primo ed unico caso [...] così come si evince dai ripetuti accertamenti sanitari ed esami diagnostici cui il ricorrente è stato sottoposto i quali hanno dato esito negativo [...] ne discende la illegittimità del provvedimento di destituzione impugnato dal momento che lo stesso è stato disposto sulla base di un episodio che, di per sé solo, non è idoneo a fondare l’adozione del grave provvedimento espulsivo [...].


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TAR Lazio Sezione II Ter 3 Luglio 2007 n. 5980

A cura dell’Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la pronuncia che qui si offre ai lettori di ABCDiritto, la seconda sezione del T.A.R. Lazio si occupa del principio dell’anonimato nelle prove scritte e del principio di imparzialità della pubblica amministrazione.Sostiene, infatti, il Collegio che:

  1. sorge l’obbligo di astensione di un Commissario della prova concorsuale quando la pregressa collaborazione con un candidato si sia svolta in modo tale da implicare una intensa comunanza di interessi economici o di vita;
  2. la scritta “brutta copia” e l’apposizione del numero delle pagine non costituiscono segni distintivi, poiché privi di quel carattere di oggettiva anomalia rispetto alle ordinarie manifestazioni del pensiero;
  3. occorre distinguere tra i segni identificativi, che contengono un riferimento ad una persona determinata, ed i segni convenzionali, cioè segni che potrebbero essere utilizzati come segno di riconoscimento nell’ambito di un accordo illecito tra candidato e commissione.


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Impianti fotovoltaici e norme di sicurezza.

A cura dell’Avv. Hermans Joseph Iezzoni

La Direzione Generale per il Commercio le Assicurazioni ed i Servizi del Ministero dello Sviluppo Economico, con una circolare 146 del 7/8/2007, risponde alle Camere di Commercio che chiedevano se l’attività di installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici e solari-termici fosse soggetta alla disciplina delle legge 46/1990, individuando due casi:

  1. installazione di pannelli solari ai fini del fabbisogno energetico privato che ricade nella disciplina della legge 46/1990;
  2. installazione di celle fotovoltaiche per la rete del fornitore o distributore di energia, senza alcun contatto con le utenze private od impianti installati a valle del contatore, che non ricade negli obblighi della legge 46/1990.


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IP, Graffiti e Dati Personali

A cura dell’Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Avevo sostenuto altrove che la Privacy arrivava notte tempo nel tessuto normativo italiano senza stupire più di tanto e governata dal ritmo dell’interpretazione.S’era detto che la rottura delle analisi condotte in materia di “dato personale” fosse costituito da quel piccolo substrato di colla, con la quale si cercava di far stare assieme due opposti che tirano … spingono per rompere ognuno in una direzione propria: libertà e diritto.

 

Non è certo un caso che ogni convivenza si basi, innanzitutto, sulla creazione d’un equilibrio e spesso qualche incrinatura è il segno, non della fine, ma dell’assestamento del rapporto.

 

Così è accaduto per la nostra amata Privacy, mentre la stragrande maggioranza dei commentatori alzava spallucce sostenendo l’insostenibile possibilità d’una tutela dell’IP a mezzo della privacy e qui si tiravano i dadi mostrando all’opposto la falla del sistema, inducendo ad anticipare la protezione al livello dell’IP… ecco … è accaduto che la Privacy veniva ridiscussa.

 

A breve distanza, il 20 giugno, con il parere 1248/07/EN WP 136 i Garanti UE hanno armonizzato le varie interpretazioni attorno alla nozione di Dato personale.

 

Si sentiva la necessità di mettere una parola robusta sulle querelle al di là della fortezza UE . Mi permetto una piccola considerazione … lo scontro di massima infondo … e mi pare non sia il caso di nasconderlo … è il braccio forte tra “The” privacy … mascolina entità americana … che gonfia il bicipite del dato personale come arma, per rinverdire il DMCA – Digital Millennium Copyright Act … contro gli utenti di servizi gratuiti od a pagamento che finiscano nella stessa lunghezza d’onda del Diritto di privativa … e la concezione della vecchia Europa … della femminea Privacy … che invece ha un profondo senso materno … occupata com’è di coccolare le posizioni più deboli nell’economia del marketing.

 

Ecco quindi che i Garanti UE si sono mossi utilizzano tipologie mirate, provenienti da casistiche giurisprudenziali, al fine di razionalizzare il discorso spesso col buon senso… ma non mettendo la parola fine (come si è lasciato sfuggire qualche commentatore) od aver escluso il rilancio dei dadi … anzi la partita è nel vivo.

 

Gli stessi Garanti, infatti, lasciano carta bianca al legislatore “nazionale” : nothing prevents Member States from extending the scope of the national legislation implementig the provisions of the Directive to areas non included within the scope thereof [...].

 

Vengono cristallizzati i limiti di definizione del “dato personale” partendo dalle parole chiave:

Per qualsiasi informazione distingueremo la “natura” come ogni affermazione, indice delle qualità personali del soggetto da cui provengono, indipendentemente dalla loro corrispondenza al vero (“not necessary that it be true or proven”).

 

Approcceremo poi il suo “contenuto” anche esso in modo ampio includendo ogni tipo di informazione, da contesto interno ed esterno ad un ambito familiare, fino a toccare i posti di lavoro, il curriculum professionale od i propri trascorsi giudiziari tenuto conto del grado elevato di rischio che la manipolazione dei dati soffre nell’esplosione a 360 gradi dell’informazione.

 

Ed infine ci avvilupperemo sull’involucro dell’informazione (“format”) intendendo la nozione con la dovuta liberalità di mezzi (acustici o visivi, in forma immediatamente intelligibile od in codice binario) senza curarci se siano archiviati in database, file o solo testo.

 

Rintracceremo il legame (“relating to”) fra “qualsiasi informazione” e l’individuo per due livelli.

 

Il primo quando una tale corrispondenza sarà di tutta evidenza dalla struttura dei dati che si riferiscono univocamente al nostro individuo (“the content about”).

 

Il secondo livello si attuerà nei casi in cui le informazioni possano condurre ad una cerchia di individui (“purpose” element […] that “relates” to a certain person) tra i quali vi sia rischio di rintracciare il “lui” di cui siamo alla ricerca.

 

Eventualità concretizzabile anche se i dati raccolti in superficie riguardino un oggetto e non un individuo.

 

Questo perché, come ci era già noto dagli studi antropologici ed in genere nell’analisi sociale, ogni persona (ripeto fino allo stereotipo leggere sempre “maschera”) abbandona un’impronta individuale nelle sue azioni quotidiane, rimarcando non solo il proprio vissuto ma anche la sua profonda psicologica.

 

Così per i Garanti UE “qualsiasi informazione” può condurci a ricostruire l’identità, le caratteristiche od il comportamento di un individuo o se tali informazioni possano essere usate per determinare o influenzare il modo in cui quella persona sarà trattata o valutata.

 

Elemento di sutura nella burrascosa convivenza fra libertà e diritto è l’impatto che le informazioni a disposizione possono creare con la sfera di diritti ed interessi appartenenti al singolo.

 

Per altro per aversi un legame non è necessaria la presenza di tutti questi elementi (“content, purpose or impact) essendo sufficiente la presenza di almeno uno di essi.

 

Ed ecco l’argomento scivolare nel vivo dell’arena … si erano generate polemiche qui ed altrove … attorno alla “sostenibilità” di una tutela dell’IP … ed io per parte mia avevo mostrato come in realtà questa “anticipazione” di tutela fosse necessaria e naturale per la “nostrana” concezione femminea della Privacy … qualcuno aveva ipotizzando di mozzare la testa al toro con la netta simbiosi tra IP e macchina … ma … i Garanti UE … nel loro parere danno ragione della ricostruzione fornita dallo scrivente.

 

Se non vi sono dubbi riguardo l’identificazione diretta (ad esempio il nome) sulle vie “indirette” si faticava a trovare l’accordo.

 

I Garanti hanno preferito scavalcare la definizione e passare alle pratiche vie di fatto: si tratta di tutti quei fenomeni di “unique combinations” che consentono all’individuo di essere distinto da altri.

 

Ed ecco dunque profilarsi la massima espansione… anche l’IP entra “ufficialmente” negli ingranaggi della privacy : gli strumenti di sorveglianza del web consentono identificando la macchina di risalire all’utente.

 

Non è necessario provare la particolare abilità di chi raccoglie i dati per parlare di tutela, poiché ciò che conta è la “persona naturale” (termine di massima precostituito alla singola individualità e senza nazionalità particolare avendo cittadinanza nel mondo… impronta della persona come classe o “umano-tipo” secondo la qualifica legislativa… da tutelare ben prima che si muti in “quella particolare persona”).

 

Attraverso l’IP è possibile compiere numerose associazioni (socio-economiche, psicologiche, filosofiche o mediante altri criteri) per raggiungere convinzioni e se non è immediatamente individuabile il soggetto, a causa di un IP dinamico, è comunque possibile stringere il cerchio attraverso i log ad una cerchia di persone dalle quali, indirettamente, ricavare con successive analisi il nostro “Lui” (magari proprio per tutelare un preteso diritto violato a mezzo di quella macchina oppure per altre ragioni) : “in these cases there is no doubt about the fact that one can talk about personal data”.

 

I Garanti EU però sostengono che in altri casi non sia possibile seguire le tracce dell’IP per risalire ad un’identità. Utilizzano come esempio il fenomeno degli Internet Café, ora su questo punto sono scettico, e ritengo che ci sia comunque bisogno di anticipare la tutela all’IP.

 

Dimostro la mia tesi con un esempio, facilmente verificabile, proprio tornando al tema dei contatori statistici.

 

Ipotizziamo di mandare una mail ad un nostro amico contenente un link ad un articolo interessante.

 

Il nostro amico si troverà nella situazione indicata dai Garanti UE, ossia in un Internet Point. Aprendo la posta cliccherà sul link approdando sul sito X.

 

Sul sito X è presente un contatore di accessi che seguirà l’ingresso… ecco cosa registrerà il “nostro” contatore statistico:

 

 

Sono state acquisite informazioni che il nostro amico non aveva intenzione di rilevare… se sono state compiute attività su quel sito … magari commenti attraverso il solito pseudonimo… il contatore statistico avrà registrato tutto questo senza grosse “magie”.

 

Dunque anche una postazione frequentata da tante persone … con un certo grado di anonimato … può fornire informazioni “indiscrete” : una macchina, un luogo fisico, un nome, un cognome, un fornitore di servizi, una mail ed un “nickname”.

 

Permane dunque ancora una falla nel sistema anche se i Garanti EU, continuando a dare ragione allo scrivente, hanno sostenuto che bisogna apprestare la tutela tenuto conto dello “state-of-the-art” di tutte le misure volte a contrastare fenomeni di appropriazione di dati sensibili (appartenenti ai più od al singolo).

 

Per altro la tutela si è spinta anche a difendere la sottoscrizione.

 

E’ noto a tutti che la firma è un segno grafico che riassume il tutto della persona ed è in grado espandere i suoi effetti negoziali (contratti, testamenti ecc.)

 

Per i Garanti è legittima l’assonanza firma = “graffiti writing” , nobilitando, in un certo senso, questa forma “d’arte urbana”.

 

Precisamente il graffito è tutelabile nella parte in cui il segno grafico assume all’interno dell’elemento artistico una qualche originalità rappresentativa della personalità del suo ideatore (“tag”). Una tale estensione rende degna di protezione ogni elemento presente nel graffiti dalle azioni volte a costruire una banca dati … magari per rintracciare l’autore (ad esempio le indagini svolte dalle compagnie di trasporto danneggiate dall’azione vandalica dei poser writers).

 

Dunque la partita riprende aspettando la prossima mossa.


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Giornalismo e diritto d’autore

A cura dell’Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Avevo accennato, rispondendo alla domanda di Vittorio F., alla nozione di opera dell’ingegno, ora mi pare interessante rendere fruibile ai lettori di ABCDiritto, in pochi cenni, come si comporti il diritto d’autore nel caso della professione giornalistica.Preciso subito che manca, in realtà nella normativa, una nozione piena d’opera giornalistica e difatti la parola “giornali” è inserita accanto a quella di “opere collettive”. Ragione di questo comportamento del legislatore è l’aver posto l’accento sulla partecipazione del singolo, con il suo apporto personale, all’attività collettiva della struttura redazionale. Ciò non esclude al singolo giornalista il potere di tutelare la sua opera (continua…)


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Agenzia delle Entrate risoluzione 207/E del 6 agosto 2007 ed omnicomprensività della retribuzione

A cura dell’Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la risoluzione 207/2007 del 6 agosto 2007, l’Agenzia delle Entrate invoca il concetto di omnicomprensività della retribuzione, più volte oggetto di pronunce giurisprudenziali, per sostenere che :

nessun compenso erogato nell’ambito del rapporto di lavoro può ritenersi escluso dall’applicazione dell’IRPEF in assenza di espressa previsione normativa.

Il principio di omnicomprensività è

un criterio di calcolo sulla base di ogni elemento retributivo ed è applicabile solo ove sia la legge a prevederlo (ad esempio nel caso del T.F.R. è stata la legge 287/1982).
I parametri del computo sono tutti quegli elementi caratterizzati da:

  1. obbligatorietà;
  2. continuità;
  3. determinatezza.

La Giurisprudenza ha però precisato:

  • la nozione di omnicomprensività non esiste nel nostro ordinamento (Cassazione 14 gennaio 2000 n. 377);

  • in assenza di previsioni normative, la base di calcolo può essere determinata dalle indicazioni contenute nella contrattazione collettiva (Cassazione 29 luglio 2004 n. 14443);

  • in tema di imposte sui redditi, non ogni somma corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro deve considerarsi di natura retributiva, e perciò assoggettabile (…) a ritenuta Irpef (Cassazione 6 ottobre 2006 n. 21517).


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Affare concluso e Preliminare del preliminare

A cura dell’Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Lorenzo M., studente universitario, chiede lumi su cosa s’intenda per “preliminare del preliminare”.

Nella prassi della Mediazione Immobiliare sono diffuse le cosiddette “proposte di acquisto”.
Con tale termine si indica un documento sottoscritto dal Venditore, con il quale le parti, in modo espresso, si obbligano a stipulare il contratto preliminare in una data prefissata.

L’orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che il contenuto di queste “proposte di acquisto” non integri elementi di stabilità tali da condurre alla conclusione dell’affare nei termini del primo comma dell’articolo 1755 del Codice Civile:

Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento.

Per questa via solo il “contratto preliminare”, contenente l’impegno solenne tra le parti a stipulare il rogito dinanzi al Notaio, è riconosciuto momento di conclusione dell’affare per cui è dovuta la provvigione al Mediatore.


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Cassazione Sez. I Penale 20 luglio 2007 n. 29728

Secondo la Prima Sezione della Cassazione stante la ratifica del Trattato di adesione della Romania all’Unione Europea, non si è avuta abolitio criminis ma sussiste il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ai sensi dell’art.12, comma 1, del Dlgs 286/1998, poiché il contenuto precettivo della norma incriminatrice (punire la condotta di quanti favoriscano il passaggio dall’Italia in altro paese confinante di stranieri privi di titolo di residenza o cittadinanza) è rimasto inalterato nella parte in cui sanziona tutte quelle situazioni di sfruttamento degli esseri umani in condizione di debolezza.

Prendendo spunto da questa sentenza, ABCDiritto presenta una nuova scheda dedicata all’abolitio criminis:

 

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