A cura dell’Avv. Hermans Joseph Iezzoni
- Breve annotazione
Personalmente non condivido i toni entusiastici con i quali sono state abbracciate le forme di previdenza complementari.
Il fatto stesso di introdurre l’alea all’interno del meccanismo pensionistico, seppur trovando una sua giustificazione nell’imminente “caduta” della previdenza pubblica, incapace di garantire rendimenti superiori al 40% dell’ultima retribuzione, snatura la nozione stessa di “previdenza”. Ma neanche il sistema complementare si dimostra una vera ancora al fine di garantire l’entità della rendita. Difatti questa sarà determinata non in maniera prestabilita ma in base a delle tavole di conversione aggiornate annualmente.
Tramutare la “rendita”, spettante al lavoratore alla fine della propria vita lavorativa, in un puro investimento ed introdurre anche gli elementi del “rischio”, al sommesso pare di chi scrive, rendono vano ogni tentativo di attribuire valenza positiva alle riforme di questi ultimi anni.
Vuoti dunque mi appaiono tutti quei ragionamenti volti a giustificare la nova era in termini di “portabilità” della posizione pensionistica e di “libera circolazione” dei lavoratori .
Tralascio ogni eventuale disquisizione in merito della politica di rendere poi la scelta sul TFR palesemente ingessata non prevedendo una vera libertà (anche se qualche commentatore è riuscito a scrivere con mio stupore che si tratta di un’ “alternativa libera” ?).
- Il T.F.R.
[ad#336x280]
Il TFR è un emolumento, spettante a tutti i lavoratori subordinati, collegato alla prestazione lavorativa ma differito nei termini dell’articolo 2120 del Codice civile ad “ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato”, comprese le ipotesi di dimissioni, di licenziamento e di morte.
Il TFR si calcola però, ed è questa l’innovazione rispetto alla nozione di “indennità di anzianità”, come accantonamento annuale ossia come quota di retribuzione che non viene immediatamente corrisposta.
Il calcolo è il frutto della somma per ciascun anno di servizio di una quota retributiva[1] corrispondente a quella dovuta per l’anno di riferimento[2] e divisa per 13,5[3]. Si applica inoltre un tasso di rivalutazione[4] pari 1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT[5] annualmente[6].
Il lavoratore che abbia maturato otto anni di servizio[7] può chiedere[8] che gli sia anticipato[9] il TFR fino al 70% del trattamento[10] spettante[11]. La richiesta deve però essere giustificata[12] : spese sanitarie[13] od acquisto della prima casa[14].
In caso di morte del prestatore[15] il TFR va corrisposto secondo il bisogno di ciascuno, salvo diverso accordo, al coniuge, ai figli ed ai parenti conviventi entro il 3° grado o se affini entro il 2°grado, od in mancanza di questi secondo le norme ordinare per la successione legittima.
Il Decreto Legislativo 5 Dicembre 2005 n. 252, disciplina, come recita l’articolo 1, le forme di previdenza necessarie all’erogazione dei trattamenti pensionistici complementari , così individuate :
a) forme collettive istituite : dai contratti o accordi collettivi di lavoro[16]; dagli accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti; dai regolamenti di enti od aziende; dalle regioni; dagli accordi fra soci lavoratori di cooperative; dalle casse professionali; derivanti dai fondi pensione; mediante fondi aperti.
b) forme individuali istituite : dai fondi pensione aperti; dai contratti di assicurazione sulla vita.
– La scelta esplicita
Entro il 30 giugno 2007, i lavoratori dipendenti, dovranno decidere come destinare il proprio TFR, ricordo che la scelta di aderire ad un fondo è libera, ma nel caso non venga espressa si applicherà il silenzio-assenso, ossia il TFR sarà comunque destinato ad un fondo previdenza complementare.Come indicato dall”art. 8, comma 7 lettera a, ogni lavoratore esprime la sua scelta compilando il modulo TFR1 [Modulo_TFR1_-_ABC_DIRITTO.PDF
] se il lavoratore è stato assunto entro il 31 dicembre 2006 o TFR2 [Modulo_TFR2_-_ABC_DIRITTO.PDF] se è stato assunto dopo tale data. Una volta compilato uno dei due moduli il lavoratore è tenuto a consegnarlo al datore di lavoro che rilascerà una copia dello stesso controfirmata.La scelta verte tra conservare il TFR futuro presso il datore di lavoro o destinarlo al sistema complementare. Infatti , per volontà del legislatore, il TRF è divenuto mezzo per l’accesso alla previdenza complementare al quale si affiancheranno, via via, nel tempo tutti gli ulteriori contributi che il lavoratore deciderà di aggiungere.
Va precisato però che il TFR resterà accantonato nell’azienda , alle cui dipendenze è assunto il lavoratore, soltanto se questa occupi meno di 50 dipendenti. Nel caso contrario la somma sarà trasferità ad un apposito fondo presso l’INPS , denominato “Fondo della Tesoreria dello Stato per l’erogazione del TFR“.
Se il lavoratore si trova nella situazione :
a) di essere stato assunto prima del 29 aprile 1993 e di non aver aderito a nessuna forma complementare alla data del 31 dicembre 2006, potrà decidere o di versare una percentuale del TFR (pari a quanto previsto dagli accordi sindacali) oppure l’intera quota. Nel caso di conferimento di una percentuale (che deve essere almeno del 50%) la rimanente parte resterà in azienda (o al Fondo della Tesoreria dello Stato per l’erogazione del TFR).
b) di essere stato assunto dopo il 29 aprile 1993 e di non aver aderito a nessuna forma complementare alla data del 31 dicembre 2006 potrà decidere di mantenere il TFR in azienda o versarlo integralmente ad una forma complementare;
c) di essere stato assunto prima del 29 aprile 1993 e di aver aderito , prima del 31 dicembre 2006, ad una forma di previdenza complementare versando una quota del TFR può mantenere la sua quota in azienda o conferirla integralmente alla previdenza complementare;
d) di essere stato assunto dopo il 29 aprile 1993 e di aver aderito , prima del 31 dicembre 2006, ad una forma di previdenza complementare versando tutta la quota del TFR.
- Il silenzio assenso
In base alla riforma il lavoratore deve esprimere necessariamente una sua preferenza. Questo poiché la manca consegna di uno dei moduli TFR1 o TFR2 , entro i termini stabiliti determina l’automatismo del “silenzio-assenso“.
Il datore di lavoro trasferirà il TFR futuro alla forma pensionistica individua mediante gli accordi sindacali o aziendali, altrimenti, in mancanza di accordi, alla forma pensionistica istituita presso l’Inps.
- Riscatto e vincoli dei fondi
La perdita del lavoro determina anche la perdita del diritto all’iscrizione al fondo. In questi casi è consentito il riscatto della posizione per il totale se è stata riconosciuta un invalidità permanente , che ha scemato almeno di 1/3 la capacità lavorativa oppure il periodo di disoccupazione ha superato i 48 mesi . Negli altri casi il riscatto è pari al 50% .
L’adesione al fondo dura come minimo due anni, trascorsi i quali è possibile aderire ad un’altra forma pensionistica più vantaggiosa , ma non tornare indietro.
Il passaggio da un fondo negoziale ad una forma individuale, salva diversa intesa, comporta la perdita dell’integrazione contributiva erogata dal datore di lavoro (però nei soli fondi previsti dal contratto di categoria).
- Districarsi nel ventaglio di soluzioni
Il nuovo sistema introduce il “rischio”. Cerca di bilanciarlo con vantaggi fiscali, ma c’è da dire che se il rischio è rappresentato dall’alea ancora di più aleatori sono i vantaggi fiscali dal momento che nessuno può dire cosa accadrà nel prossimo futuro. Il rendimento infatti è fluttuante come qualunque investimento.
Forse un criterio guida per determinare una scelta “prudenziale” sta nel tener conto delle garanzie offerte. I fondi pensione non hanno un fondo di garanzia alle spalle, a differenza del fondo istituito presso l’INPS.
[ad#336x280]
- Note
[1] – Comprese tutte le somme, anche equivalenti in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
[2] – In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per infortunio, malattia, gravidanza, puerperio o nel caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
[3] – L’articolo 2120 del Codice Civile chiarisce che la somma va “proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese ugualmente superiori a 15 giorni.
[4] – Con esclusione della quota maturata nell’anno.
[5] – L’incremento dell’indice ISTAT è quello che risulta nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello dell’anno precedente rilevato a dicembre.
[6] – Il periodo di riferimento è il mese di dicembre di ciascun anno. Le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni sono considerate equivalenti ad un mese intero.
[7] – Presso lo stesso datore di lavoro.
[8] – Perdurante il rapporto di lavoro.
[9] – Non tutte le richieste sono soddisfatte annualmente. Infatti il limite è del 10% degli aventi diritto e comunque rispetto al 4% del numero totale dei dipendenti.
[10] – L’anticipazione si può ottenere una sola volta.
[11] – In riferimento al caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
[12] – I contratti collettivi possono anche prevedere condizioni di miglior favore e stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione.
[13] – Per terapie od interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
[14] – Per sé o per i figli. La compravendita deve risultare da un atto notarile.
[15] – Ogni patto del prestatore antecedente all’evento morte, riguardante l’attribuzione o la ripartizione del TFR, è nullo.