Cassazione n. 12425 / 2007 : cercare di riconquistare la propria ex con un bacio può costituire violenza sessuale…

A cura dell’Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Cassazione III Sezione Penale n. 12425 del 26 marzo 2007
(Presidente Vitalone, Relatore Sensini)

Motivi della decisione

Con sentenza in data 10 marzo 2006 la Corte d’appello di Venezia confermava quella resa in data 23 febbraio 2005 dal tribunale di Belluno, con la quale AA. era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all’articolo 609 bis codice penale – ritenuta l’ipotesi lieve di cui all’ultimo comma – “perché, con violenza consistita nell’afferrarla per un braccio e nel vincere in tal modo la resistenza, costringeva BB a subire atti sessuali consistiti in un bacio sulla bocca” ed era stato condannato, in concorso di attenuanti generiche, alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, condizionalmente sospesa, oltre che (continua…)


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Giudice di Pace Roma II Sezione, sentenza n. 14094 del 12 aprile 2007

A cura dell’Avv. Hermans Joseph Iezzoni

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

SEZIONE SECONDA

Il giudice di pace dott. Armento Vittorio Rosario, dando lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 50994 del ruolo generale affari contenziosi dell’anno 2006 , vertente

TRA

Avv. M. V., che sta in giudizio in proprio ai sensi dell’art.. 86 c.p.c:. ed è elettivamente domiciliato in R. presso il proprio studio in via dei D. n. 21

RICORRENTE

CONTRO

Comune di R., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in R. – - via del C. n. 1

RESISTENTE

OGGETTO: pagamento spese di lite.

CONCLUSIONI: come da verbale di causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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Con ricorso depositato, in data 18 maggio 2006 l’Avv. M. V. ha riassunto presso questo Giudice, come disposto dalla Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 6699/06 del 3.24.03.2006, il giudizio proposto in data 17.12.2002 . avverso il verbale di accertamento di violazione di norme del C.d.S. n. 20020758479 redatto dal Comune di R. in (continua…)


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L’art. 171 ter della legge 22 aprile 1941 n. 633 ed il caso Peppermint Jam Records GmbH

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

La recente iniziativa promossa dallo Studio Legale Mahlknecht & Rottensteiner, per conto della Peppermint Jam Records GmbH, sta fornendo numerosi spunti di discussione in rete.


Così mi è capitato di imbattermi in questo articolo pubblicato sul portale Punto Informatico ed esattamente al seguente link : http://punto-informatico.it/p.aspx?id=1994230&p=2&r=PI .

L’articolo è a firma dei Colleghi Avv.ti Valentina Frediani e Marco Masieri , e si occupa di analizzare se ed in che modo siano legittime le richieste avanzate per conto della Società Peppermint dai suoi legali rappresentanti.

Purtroppo l’articolo, apparso su Punto Informatico, contiene una imprecisione.

Riporto il passaggio in questione :

Sotto il profilo penale l’art. 171 ter l.d.a. stabilisce che “È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque per fine di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento”.

In proposito secondo la giurisprudenza prevalente, lo scopo di lucro richiesto dal testo di legge attualmente in vigore non è configurabile nell’ipotesi di condivisone gratuita di file musicali, con totale assenza del perseguimento di un vantaggio economicamente apprezzabile.

L’articolo è presente anche sul rispettivo sito dei due Consulenti Informatici al seguente indirizzo : http://www.consulentelegaleinformatico.it/approfondimentidett.asp?id=145.

Il contenuto è identico quindi sembra non trattarsi di un refuso… ecco una screenshot della pagina :

A conferma che non si tratta di un refuso , sempre dal sito Consulente Legale Informatico , si trova una ripetizione dello stesso concetto.

Esattamente a questo link : http://www.consulentelegaleinformatico.it/approfondimentidett.asp?id=142

Leggiamo quanto segue :

Sotto il profilo penale l’attuale previsione normativa

Anzitutto è bene ricordare che dopo le varie e spesso ravvicinate modifiche, ad oggi le due disposizioni di legge si sono “assestate” sulle seguenti versioni:
l’art. 171 bis prevede la punibilità da sei mesi a tre anni, di chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
Mentre l’art. 171 ter, punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni, chi per uso non personale ed a fini di lucro, abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; chi abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati.

Ecco una ScreenShot sempre dal sito :

L’articolo si occupa della ormai “nota” Sentenza 149/2007 della Cassazione , a cui ABCDiritto ha dedicato già dei post.

Rammento ai lettori che il Decreto Urbani (Decreto Urbani e Legge 22 maggio 2004 n 128.pdf) ha modificato, tra le tante, il primo comma dell’articolo 171 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 ed esattamente ha sostituito alla precedente dizione “scopo di lucro” quella più ampia di ” per trarne profitto“.


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T.F.R. : Trattamento di Fine Rapporto

A cura dell’Avv. Hermans Joseph Iezzoni

- Breve annotazione

Personalmente non condivido i toni entusiastici con i quali sono state abbracciate le forme di previdenza complementari.

Il fatto stesso di introdurre l’alea all’interno del meccanismo pensionistico, seppur trovando una sua giustificazione nell’imminente “caduta” della previdenza pubblica, incapace di garantire rendimenti superiori al 40% dell’ultima retribuzione, snatura la nozione stessa di “previdenza”. Ma neanche il sistema complementare si dimostra una vera ancora al fine di garantire l’entità della rendita. Difatti questa sarà determinata non in maniera prestabilita ma in base a delle tavole di conversione aggiornate annualmente.

Tramutare la “rendita”, spettante al lavoratore alla fine della propria vita lavorativa, in un puro investimento ed introdurre anche gli elementi del “rischio”, al sommesso pare di chi scrive, rendono vano ogni tentativo di attribuire valenza positiva alle riforme di questi ultimi anni.

Vuoti dunque mi appaiono tutti quei ragionamenti volti a giustificare la nova era in termini di “portabilità” della posizione pensionistica e di “libera circolazione” dei lavoratori .

Tralascio ogni eventuale disquisizione in merito della politica di rendere poi la scelta sul TFR palesemente ingessata non prevedendo una vera libertà (anche se qualche commentatore è riuscito a scrivere con mio stupore che si tratta di un’ “alternativa libera” ?).

- Il T.F.R.

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Il TFR è un emolumento, spettante a tutti i lavoratori subordinati, collegato alla prestazione lavorativa ma differito nei termini dell’articolo 2120 del Codice civile ad “ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato”, comprese le ipotesi di dimissioni, di licenziamento e di morte.

Il TFR si calcola però, ed è questa l’innovazione rispetto alla nozione di “indennità di anzianità”, come accantonamento annuale ossia come quota di retribuzione che non viene immediatamente corrisposta.

Il calcolo è il frutto della somma per ciascun anno di servizio di una quota retributiva[1] corrispondente a quella dovuta per l’anno di riferimento[2] e divisa per 13,5[3]. Si applica inoltre un tasso di rivalutazione[4] pari 1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT[5] annualmente[6].

Il lavoratore che abbia maturato otto anni di servizio[7] può chiedere[8] che gli sia anticipato[9] il TFR fino al 70% del trattamento[10] spettante[11]. La richiesta deve però essere giustificata[12] : spese sanitarie[13] od acquisto della prima casa[14].

In caso di morte del prestatore[15] il TFR va corrisposto secondo il bisogno di ciascuno, salvo diverso accordo, al coniuge, ai figli ed ai parenti conviventi entro il 3° grado o se affini entro il 2°grado, od in mancanza di questi secondo le norme ordinare per la successione legittima.
Il Decreto Legislativo 5 Dicembre 2005 n. 252, disciplina, come recita l’articolo 1, le forme di previdenza necessarie all’erogazione dei trattamenti pensionistici complementari , così individuate :

a) forme collettive istituite : dai contratti o accordi collettivi di lavoro[16]; dagli accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti; dai regolamenti di enti od aziende; dalle regioni; dagli accordi fra soci lavoratori di cooperative; dalle casse professionali; derivanti dai fondi pensione; mediante fondi aperti.

b) forme individuali istituite : dai fondi pensione aperti; dai contratti di assicurazione sulla vita.

 


– La scelta esplicita

Entro il 30 giugno 2007, i lavoratori dipendenti, dovranno decidere come destinare il proprio TFR, ricordo che la scelta di aderire ad un fondo è libera, ma nel caso non venga espressa si applicherà il silenzio-assenso, ossia il TFR sarà comunque destinato ad un fondo previdenza complementare.Come indicato dall”art. 8, comma 7 lettera a, ogni lavoratore esprime la sua scelta compilando il modulo TFR1 [Modulo_TFR1_-_ABC_DIRITTO.PDF

] se il lavoratore è stato assunto entro il 31 dicembre 2006 o TFR2 [Modulo_TFR2_-_ABC_DIRITTO.PDF] se è stato assunto dopo tale data. Una volta compilato uno dei due moduli il lavoratore è tenuto a consegnarlo al datore di lavoro che rilascerà una copia dello stesso controfirmata.La scelta verte tra conservare il TFR futuro presso il datore di lavoro o destinarlo al sistema complementare. Infatti , per volontà del legislatore, il TRF è divenuto mezzo per l’accesso alla previdenza complementare al quale si affiancheranno, via via, nel tempo tutti gli ulteriori contributi che il lavoratore deciderà di aggiungere.

Va precisato però che il TFR resterà accantonato nell’azienda , alle cui dipendenze è assunto il lavoratore, soltanto se questa occupi meno di 50 dipendenti. Nel caso contrario la somma sarà trasferità ad un apposito fondo presso l’INPS , denominato “Fondo della Tesoreria dello Stato per l’erogazione del TFR“.

Se il lavoratore si trova nella situazione :

a) di essere stato assunto prima del 29 aprile 1993 e di non aver aderito a nessuna forma complementare alla data del 31 dicembre 2006, potrà decidere o di versare una percentuale del TFR (pari a quanto previsto dagli accordi sindacali) oppure l’intera quota. Nel caso di conferimento di una percentuale (che deve essere almeno del 50%) la rimanente parte resterà in azienda (o al Fondo della Tesoreria dello Stato per l’erogazione del TFR).

b) di essere stato assunto dopo il 29 aprile 1993 e di non aver aderito a nessuna forma complementare alla data del 31 dicembre 2006 potrà decidere di mantenere il TFR in azienda o versarlo integralmente ad una forma complementare;

c) di essere stato assunto prima del 29 aprile 1993 e di aver aderito , prima del 31 dicembre 2006, ad una forma di previdenza complementare versando una quota del TFR può mantenere la sua quota in azienda o conferirla integralmente alla previdenza complementare;

d) di essere stato assunto dopo il 29 aprile 1993 e di aver aderito , prima del 31 dicembre 2006, ad una forma di previdenza complementare versando tutta la quota del TFR.

- Il silenzio assenso

In base alla riforma il lavoratore deve esprimere necessariamente una sua preferenza. Questo poiché la manca consegna di uno dei moduli TFR1 o TFR2 , entro i termini stabiliti determina l’automatismo del “silenzio-assenso“.

Il datore di lavoro trasferirà il TFR futuro alla forma pensionistica individua mediante gli accordi sindacali o aziendali, altrimenti, in mancanza di accordi, alla forma pensionistica istituita presso l’Inps.

- Riscatto e vincoli dei fondi

La perdita del lavoro determina anche la perdita del diritto all’iscrizione al fondo. In questi casi è consentito il riscatto della posizione per il totale se è stata riconosciuta un invalidità permanente , che ha scemato almeno di 1/3 la capacità lavorativa oppure il periodo di disoccupazione ha superato i 48 mesi . Negli altri casi il riscatto è pari al 50% .

L’adesione al fondo dura come minimo due anni, trascorsi i quali è possibile aderire ad un’altra forma pensionistica più vantaggiosa , ma non tornare indietro.

Il passaggio da un fondo negoziale ad una forma individuale, salva diversa intesa, comporta la perdita dell’integrazione contributiva erogata dal datore di lavoro (però nei soli fondi previsti dal contratto di categoria).

- Districarsi nel ventaglio di soluzioni

Il nuovo sistema introduce il “rischio”. Cerca di bilanciarlo con vantaggi fiscali, ma c’è da dire che se il rischio è rappresentato dall’alea ancora di più aleatori sono i vantaggi fiscali dal momento che nessuno può dire cosa accadrà nel prossimo futuro. Il rendimento infatti è fluttuante come qualunque investimento.

Forse un criterio guida per determinare una scelta “prudenziale” sta nel tener conto delle garanzie offerte. I fondi pensione non hanno un fondo di garanzia alle spalle, a differenza del fondo istituito presso l’INPS.
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- Note
[1] – Comprese tutte le somme, anche equivalenti in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
[2] – In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per infortunio, malattia, gravidanza, puerperio o nel caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
[3] – L’articolo 2120 del Codice Civile chiarisce che la somma va “proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese ugualmente superiori a 15 giorni.
[4] – Con esclusione della quota maturata nell’anno.
[5] – L’incremento dell’indice ISTAT è quello che risulta nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello dell’anno precedente rilevato a dicembre.
[6] – Il periodo di riferimento è il mese di dicembre di ciascun anno. Le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni sono considerate equivalenti ad un mese intero.
[7] – Presso lo stesso datore di lavoro.
[8] – Perdurante il rapporto di lavoro.
[9] – Non tutte le richieste sono soddisfatte annualmente. Infatti il limite è del 10% degli aventi diritto e comunque rispetto al 4% del numero totale dei dipendenti.
[10] – L’anticipazione si può ottenere una sola volta.
[11] – In riferimento al caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
[12] – I contratti collettivi possono anche prevedere condizioni di miglior favore e stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione.
[13] – Per terapie od interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
[14] – Per sé o per i figli. La compravendita deve risultare da un atto notarile.
[15] – Ogni patto del prestatore antecedente all’evento morte, riguardante l’attribuzione o la ripartizione del TFR, è nullo.


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La vera natura di Lulu : editore o ?

A cura dell’Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Raccolgo l’invito di Rita Bonomo (post del 17 maggio 2007 dal titolo “Il Fenomeno lulu”, su http://ritabonomo.splinder.com/post/12242391) a voler chiarire quale sia giuridicamente la natura di Lulu , tenuto conto della confusione di termini utilizzati durante la presentazione al LitCamp di Torino.L’invito viene però trasferito da Blessure ad ABCDiritto reputando quest’ultimo più adatto al tema.


Innanzitutto, curiosando il portale di Lulu, nella versione inglese che assume valore legale prevalente rispetto alle traduzioni, alla voce “corporate profile” , accessibile all’indirizzo http://www.lulu.com/about/ , troviamo scritto “a technology company, not a publisher”.

Dunque è la stessa Lulu, dichiarando di fornire solo strumenti , a voler sgombrare il campo dal rischio che la sua offerta di servizi sia confusa con quelle proprie di un “editore”.

Ma spesso ci si imbatte anche in frasi ambigue come questa “Lulu non è l’editore tu sei l’editore”

che aumentano la confusione terminologica.
Tornando al profilo ed esattamente alle prime righe iniziamo a comprendere perché vengano utilizzati i termini “marketplace” ed “independent”…

la posizione di Lulu è neutrale rispetto all’utente dei suoi servizi, che può essere sia il proprietario dei contenuti che l’acquirente degli stessi.

Si tratta di un “mercato indipendente” di “contenuti” digitali (libri, calendari, brochure, musica, immagini, film, programmi ecc.) la cui responsabilità, in termini di diritti e doveri, è in mano ai soli utenti dei servizi.

Questa neutralità viene ripetuta spesso, a ben guardare, ad es. all’indirizzo http://www.lulu.com/help/disclaimer

Occupiamoci ora di come Lulu sia qualificata nel contratto che deve essere obbligatoriamente accettato per fruire dei servizi e per accedere alla comunità di utenti.

Il contratto , chiamato “Lulu Membership Agreement”, è consultabile all’indirizzo http://www.lulu.com/about/member_agreement.php nell’ultima revisione datata 10 marzo 2006 .

Spulciandolo attentamente troviamo finalmente la qualifica legale di Lulu:

Lulu è solo uno strumento.

ABCDiritto resta a disposizione per ulteriori chiarimenti ma confida, nel suo piccolo, di aver sciolto il nodo sulla vera natura di Lulu.


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Cassazione n. 15895/2007 : Istingazione continuata di militari a disobbedire alle leggi

A cura dell’Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Cassazione I Sezione Penale n. 15895 del 19 aprile 2007
Presidente G. Silvestri, Relatore E.G. Gironi)Motivi della decisione

La sentenza indicata in epigrafe ha assolto il brigadiere dei Carabinieri L. M. dall’imputazione pluriaggravata di istigazione continuata di militari a disobbedire alle leggi di cui agli artt. 213, co. 1 e 47 n. 2 c.p.m.p. in relazione all’art. 266, commi 1,2 e 4 n. 2) c.p. sull’assunto dell’inconfigurabilita’ della fattispecie astratta contestata in caso di istigazione rivolta ad un solo militare, avendo il legislatore, sia nella rubrica che nel testo dell’articolo 213 cit., usato il plurale “militari” ed essendo tale lettura della norma resa plausibile anche dalla collocazione del delitto di cui all’art. 266 c.p., richiamato dall’art. 213 c.p.m.p., tra i reati contro la personalita’ internazionale dello Stato, la cui lesione puo’ ragionevolmente avvenire solo se l’istigazione sia rivolta ad una pluralita’ di soggetti.

Ricorre il Procuratore militare della Repubblica per violazione della legge penale, sull’opposto assunto che anche l’istigazione rivolta ad un solo militare integra la fattispecie incriminatrice, rispondendo l’impiego del plurale ad un “criterio particolare di tecnicismo linguistico” e dipendendo la rilevanza della lesione al bene protetto dalla norma dall’oggetto dell’istigazione piuttosto che dal numero dei (continua…)


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