Codice Deontologico Forense – Revisione del 18 gennaio 2007

A cura dell’Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Leggi il documento cliccando qui : ABCDispense – Codice Deontologico Forense 18 gennaio 2007.pdf


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Consiglio Nazionale Forense seduta del 18 Gennaio 2007 – La Formazione Permanente

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

considerato

* che al Consiglio Nazionale Forense e ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati e’ affidato il compito di tutelare l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione e quello di garantire la competenza e la professionalita’ dei propri iscritti, nell’interesse della collettivita’;

* che al Consiglio Nazionale Forense e’ attribuito dall’ordinamento professionale il potere di determinare i principi della deontologia professionale e le sue deliberazioni costituiscono regolamenti adottati in forza di un autonomo potere che ripete la sua disciplina da leggi speciali, in conformita’ dell’art.3 delle disposizioni sulla legge in generale;

* che e’ dovere dell’avvocato svolgere la propria attivita’ professionale nel rispetto dei principi imposti dall’appartenenza alle (continua…)


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Corte Costituzionale 23 febbraio 2007 n. 53 – Dott. Mele vs. On. Sgarbi

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Corte Costituzionale 23 febbraio 2007 n. 53 – Dott. Mele vs. On. Sgarbi
Presidente F. Bile, Relatore F. Maddalena.La Corte Costituzionale torna sul tema dell’insindacabilita’ delle opinioni espresse dai parlamentari.
Precisa che occorre un nesso funzionale tra le dichiarazioni espresse e la carica ricoperta. Infatti la garanzia si rivolge all’ “attivita’ svolta” in quanto “istituzionale”.
Chiarisce che, nell’ambito di un gruppo, la copertura opera sempre verso i singoli non estendendosi indifferentemente ai partecipanti.


Orbene occorre sempre rintracciare la corrispondenza tra opinioni espresse ed attivita’ parlamentari.
Per queste ragioni la Corte ritiene in sussistente nel caso di specie tale nesso funzionale.

.:.

Per leggere la sentenza clicca qui : Corte Costituzionale 23 febbraio 2007 n 53.pdf


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Corte Costituzionale 23 febbraio 2007 n. 52 – Avv.to Lucibello vs. On. Sgarbi

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Corte Costituzionale 23 febbraio 2007 n. 52 – Avv.to Lucibello vs. On. Sgarbi
Presidente F. Bile, Relatore F. Amirante.

SENTENZA

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso depositato il 3 dicembre 2003, il Tribunale di Bergamo ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata il 13 novembre 2003 (doc. IV-quater n. 35), con la quale – in difformita’ rispetto alla proposta della Giunta per le autorizzazioni – e’ stato dichiarato che i fatti per i quali l’avvocato Giuseppe Lucibello aveva intrapreso azione risarcitoria nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi riguardano opinioni espresse da quest’ultimo nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
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Premette in fatto il Tribunale che l’attore ha convenuto in giudizio il deputato Vittorio Sgarbi, chiedendo l’accertamento del contenuto diffamatorio delle (continua…)


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Corte Costituzionale 23 febbraio 2007 n. 50, Diritto di Opzione dei medici

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Corte Costituzionale 23 febbraio 2007 n. 50
Presidente F. Bile, Relatore U. De Siervo“Deve essere dichiarata l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 14, comma 1, lettera i), della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 16 del 1995 nella parte in cui, escludendo per i dirigenti sanitari il suddetto diritto di opzione, si pone in contrasto con il principio fondamentale di cui all’ art. 2 septies del decreto-legge n. 81 del 2004.”


Secondo la Corte Costituzionale 23 febbraio 2007 n. 50, nessuna norma regionale puo’ porsi in contrasto con il diritto di opzione riconosciuto ai medici dall’art. 2 septies del dl. n.81 del 2004.
A maggior ragione perche’ il sistema prevede la conservazione dell’inquadramento dirigenziale ed il diritto di opzione reversibile nei limiti annuali oppure in quelli piu’ brevi previsti dalla Regioni.

Per leggere il contenuto clicca qui: Corte Costituzionale 23 febbraio 2007 n 50.pdf


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Il ruolo dello shipbroker

A cura del Dott. Francesco Casagli

La figura del broker nei charterparties ha assunto, soprattutto negli ultimi anni, un ruolo di rilevante importanza; sarà opportuno, quindi, analizzare più da vicino i rapporti che si possono instaurare fra il broker (figura che si avvicina a quella del “mediatore”) ed il principal (titolare) durante le trattative per la stipulazione di un charterparty .
Gli shipbrokers ed i chartering brokers sono stati quasi sempre considerati contemporaneamente degli “agenti” e degli “intermediari”; benché la parola “intermediario” è suscettibile di molte definizioni, ai fini della nostra trattazione ci riferiremo a quel soggetto che, non essendo una parte contraente, agisce a qualsiasi titolo per una o per entrambe le parti contraenti; il soggetto in questione può rappresentare o meno il principal nel contratto. In questa accezione, il broker riceve e fornisce informazioni nell’interesse di far concludere un charter fra i principals, e può anche svolgere (continua…)


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Reato omissivo improprio

A cura del Dott. Francesco Casagli

REATO OMISSIVO IMPROPRIONei reati omissivi impropri il soggetto non è punito per il mancato compimento di un’azione, bensì perché dalla sua omissione è derivato un evento che non avrebbe dovuto verificarsi; con tali reati, dunque, si viola l’obbligo giuridico di impedire il verificarsi di un evento lesivo.

La disciplina generale dei reati commissivi mediante omissione è contenuta nel capoverso dell’art. 40 cod. pen., ai sensi del quale “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.

Tra gli elementi costitutivi della suesposta fattispecie rientrano:
a) la situazione tipica, che va intesa come il complesso dei presupposti che determinano una situazione di pericolo per il bene protetto, e fanno quindi sorgere l’obbligo di attivarsi;

b) la condotta omissiva, consistente nel mancato impedimento dell’evento lesivo;

c) l’evento non impedito.

Si pone il problema di individuare (continua…)


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La cooperazione colposa


A cura del Dott. Francesco Casagli

LA COOPERAZIONE COLPOSA
La configurabilità di un concorso nei reati colposi è stata negata fino a tempi recenti dalla dottrina che riteneva elemento essenziale della fattispecie plurisoggettiva il previo concerto, ravvisabile solo nei reati dolosi.
Tanto che, lo stesso codice, all’art. 113 cod. pen., pur ammettendo la figura, si è ben guardato dal parlare di concorso preferendo la definizione di cooperazione nel delitto colposo.
Stabilisce la norma che “nel delitto colposo, quando l’evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso”.
Per poter parlare di cooperazione colposa occorre un legame psicologico tra le varie condotte, costituito dalla coscienza e volontà di ciascuno di concorrere con altri; pare evidente (a sommesso parere di chi scrive) che, trattandosi di reato colposo caratterizzato dalla non volontà dell’evento, i compartecipi non avranno la volontà di concorrere alla commissione di un reato, ma solo alla condotta violatrice di norme cautelari.
Orbene, la necessità di questo legame determina la differenza fra cooperazione colposa ed il concorso di cause indipendenti.
Mentre nella cooperazione le volontà devono tutte confluire consapevolmente all’interno della (continua…)


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Concorso eventuale di persone nel reato con particolare attenzione al sistema di incriminazione nelle ipotesi di reato proprio

A cura del Dott. Francesco Casagli

Concorso eventuale di persone nel reato con particolare attenzione al sistema di incriminazione nelle ipotesi di reato proprio, alla luce dei profili di coerenza costituzionale del modello.Il reato può essere posto in essere da un solo soggetto o da una pluralità di soggetti che concorrono alla commissione dello stesso.

Vi sono reati che, per la loro struttura intrinseca, richiedono necessariamente una pluralità di persone: si pensi alla rissa, di cui all’art. 588 cod. pen. . In questi casi si parla di concorso necessario ed è la stessa norma incriminatrice che richiede, ai fini dell’esistenza del reato, una pluralità di soggetti attivi.

Vi sono poi delle tipologie di reato che si prestano indifferentemente ad essere realizzate da una o da più persone. In tali casi la partecipazione di una pluralità di agenti alla commissione del reato è meramente eventuale: a tal proposito si parla di concorso eventuale. In altri termini, quest’ultima ipotesi ricorre quando più persone pongono in essere un reato che può essere realizzato anche da una sola persona.

Non può essere ricompreso nell’ambito del concorso eventuale il c.d. reato associativo, in considerazione del fatto che quest’ultimo richiede un vincolo stabile tra gli associati che si organizzano tra loro al fine della commissione di un numero indeterminato di reati.

Nel concorso di persone, invece, due o più soggetti commettono insieme uno o più reati determinati ed il vincolo tra di loro è contingente e ristretto alla commissione dei reati programmati e destinato a sciogliersi dopo la loro realizzazione.

Può dunque essere visto come logica conseguenza il fatto che, qualora i soggetti in questione diano vita ad un’organizzazione stabile e diretta alla realizzazione di un generico programma criminoso, si rientri nell’ambito associativo, così che i correi risponderanno oltrechè dei c.d. “reati scopo”, anche del reato di associazione a delinquere.

Con riferimento ai rapporti tra le due figure potrebbe ipotizzarsi un concorso eventuale (c.d. esterno) del non associato nel reato associativo.

Con riguardo alla suesposta prospettazione, dottrina autorevole e, soprattutto, recente giurisprudenza, ritengono che sia configurabile un concorso esterno nel reato associativo soltanto in sporadiche ed eventuali situazioni in cui emerga la necessità di un contributo temporaneo, limitato anche ad un unico intervento, di un soggetto esterno all’associazione stessa.

In particolare è stato posto in evidenza che caratteristiche della partecipazione all’associazione sono a) la permanenza nel reato, intesa come l’affidamento che l’associazione può fare sulla presenza costante del partecipe e b) la c.d. affectio societatis, cioè l’adesione al programma associativo e la volontà di contribuire a realizzarlo.

Se questi elementi non sono ravvisabili perché il soggetto ha apportato un contributo isolato e con finalità egoistico/utilitaristiche, è configurabile un concorso esterno.

Da un punto di vista strutturale la fattispecie concorsuale consta di quattro elementi:
- pluralità di agenti
- commissione di un reato
- contributo causale di ciascun concorrente alla commissione dello stesso
- elemento soggettivo.

La necessità del requisito della pluralità di soggetti è insita nella stessa nozione di concorso.

Sorge spontanea a questo punto la domanda se i concorrenti debbano essere tutti punibili in concreto o se possa parlarsi di concorso anche quando taluno di essi non sia punibile, ad esempio, per difetto di imputabilità.

Una buona parte di dottrina e giurisprudenza ritiene di sciogliere il dubbio affermando la necessità, ai fini della qualifica di concorrente, dell’imputabilità e del dolo.

In (perfetta) coerenza con tale linea di pensiero si tende ad escludere il concorso in determinate situazioni, come nel caso del costringimento fisico di cui all’art. 46 cod. pen. (in effetti l’enunciato della norma citata è molto preciso in particolar modo nell’usare il concetto di violenza fisica “alla quale non si poteva resistere o comunque sottrarsi”), o dell’art. 48 cod. pen. (anche qui il codice è puntuale nell’affermare che “del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l’ha determinata a
commetterlo”), o ancora dell’art. 54 ult. comma cod. pen. (da intendersi come forma di costringimento psichico a commettere un reato), ecc. .

In questi esempi si avrebbe un solo autore del reato nella persona del responsabile che assume la veste di autore mediato, compiendo il reato per mezzo di un altro soggetto che diventa mero strumento nelle mani del primo.

Questa ricostruzione, però, non regge davanti agli artt. 112 e 119 cod. pen., laddove si stabilisce che gli aggravamenti di pena si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile e, soprattutto, che le circostanze soggettive escludenti la pena per colui che è concorso nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono.

Orbene, poiché tra le cause che escludono la pena rientra la mancanza di imputabilità o di dolo, ne deriva che il codice considera concorrenti anche coloro che si trovino in queste condizioni ove abbiano comunque partecipato alla commissione del reato.

Seguendo quest’altra linea, dunque, è inevitabile giungere alla conclusione che tutte le persone che cooperano alla commissione del reato possono assumere la qualifica di concorrenti anche se una sola di esse sia in concreto punibile: la compartecipazione delittuosa può sussistere anche con un solo responsabile.

Sulla scia di queste considerazioni vi è concordia nel ritenere possibile il concorso del soggetto privo della qualifica soggettiva richiesta dalla legge (c.d. extraneus), nel reato proprio (che può essere realizzato solo dal soggetto che riveste quella determinata qualifica, il c.d. intraneus).

Come esempio può essere menzionato il caso di colui che istiga un militare alla diserzione (si pensi all’art. 266 cod. pen.) o un detenuto all’evasione (l’art. 386 cod. pen. parla di “procurata evasione”) ovvero un pubblico ufficiale all’appropriazione del denaro pubblico: l’istigatore, in qualità di concorrente, risponderà di diserzione, evasione o peculato pur non rivestendo la qualifica soggettiva richiesta dalla legge per la commissione dei rispettivi reati.

Ai fini della responsabilità concorsuale piena ex art. 110 cod. pen., in conformità ai principi dell’imputazione dolosa, l’extraneus, per rispondere del reato proprio, deve avere la consapevolezza del possesso della qualifica soggettiva richiesta dalla legge in capo all’intraneus.

Quindi, non potrà rispondere di concorso in diserzione o evasione colui che ignori che l’istigato sia un militare o un detenuto.

Diserzione ed evasione sono, infatti, reati propri esclusivi, in quanto incriminano condotte che, senza la qualifica soggettiva dell’agente, sarebbero perfettamente lecite.

In relazione alle suddette ipotesi è configurabile solo il concorso ex art. 110 cod. pen., perché se l’extraneus conosce la qualifica soggettiva del concorrente, risponderà del reato da questo commesso a pieno titolo; se la ignora, dovrà andare esente da pena.

Più delicata appare la questio iuris nel caso del peculato, in quanto la condotta descritta dall’art. 314 cod. pen. costituirebbe reato (ossia appropriazione indebita, art. 646 cod. pen.) anche in assenza della qualifica soggettiva del concorrente.

Si tratta infatti di un reato proprio non esclusivo che, in assenza della qualifica soggettiva, costituirebbe comunque reato comune.

In questo caso, ove l’extraneus conosca la qualifica soggettiva dell’intraneus, il problema è di pronta soluzione: entrambi dovranno rispondere di peculato in concorso ex art. 110 e 314 cod. pen. .

Ma, allora, quid iuris se l’extraneus ignora la qualifica dell’intraneus?

In base ai principi generali, nelle ipotesi di reati propri non esclusivi, l’extraneus, ignorando la qualifica soggettiva dell’intraneus, dovrebbe rispondere del reato comune (nell’esempio prospettato, di appropriazione indebita) e non del reato proprio (peculato), difettando rispetto a quest’ultimo l’elemento soggettivo.

Tuttavia, col chiaro fine di evitare che autori di un medesimo fatto vengano puniti a diverso titolo esclusivamente per l’interferenza di qualità personali di un compartecipe, l’art. 117 cod. pen. dispone che, “se per le condizioni o le qualità personali del colpevole, (…), muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri risponderanno dello stesso reato. Nondimeno, se questo è più grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena”.

Ne consegue che anche l’extraneus sarà chiamato a rispondere di peculato (per restare all’esempio illustrato) e non del meno grave reato di appropriazione indebita, fatta salva la facoltà del giudice di applicare una diminuzione di pena.

E’ evidente (a sommesso parere di chi scrive) che l’art. 117 trovi applicazione con riferimento ai reati propri non esclusivi.

La norma, dunque, concerne solo i fatti commessi dall’estraneo che costituirebbero comunque reato anche in mancanza della qualifica di pubblico ufficiale e, presupposto per la sua applicazione e conseguentemente per la concessione della diminuzione di pena (rimessa alla discrezionalità del giudice, a differenza di quella prevista dall’art. 116 cod. pen.), è che l’extraneus ignori la qualifica soggettiva dell’intraneus perché, altrimenti, troverebbe applicazione l’art. 110 cod. pen. con conseguente esclusione di qualsiasi diminuzione di pena.

Sotto questo profilo non può non esserci un po’ di perplessità circa la conformità ai principi dell’imputazione dolosa e di coerenza costituzionale.

Di fatto, affermare la responsabilità per un reato più grave in capo ad un soggetto del tutto ignaro della qualifica soggettiva del concorrente e che determina il mutamento del titolo del reato nel quale si voleva concorrere, sottintende una chiara (a sommesso parere di chi scrive) ipotesi di responsabilità oggettiva.

In ultima analisi ci si è posti il problema se, ai fini del mutamento del titolo del reato, sia necessario che sia l’intraneus a porre in essere l’azione esecutiva del reato o se essa possa essere realizzata anche dall’extraneus.

Autorevole dottrina ritiene che l’azione tipica, esecutiva, possa essere realizzata anche dal soggetto privo della qualifica soggettiva.

In sostanza, secondo questa prospettazione, dovrebbe rispondere di peculato anche il pubblico ufficiale che lascia materialmente impadronire del denaro il suo complice.

Per quanto concerne i reati propri esclusivi, occorre invece che il soggetto qualificato, concorrente con altri, sia il personale esecutore del fatto tipico (si pensi ad es. all’incesto), essendo questa la condicio sine qua non per la sussistenza di tale tipologia di reati.


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Formulario – modello n° 2 – Tentativo Obbligatorio di Conciliazione ex articolo 410 c.p.c.

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

ABCDiritto presenta un nuova formula, si tratta del Tentativo Obbligatorio di Conciliazione come previsto dall’articolo 410 del Codice di procedura civile.
Art. 410 c.p.c. Tentativo obbligatorio di conciliazione.

Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall’articolo 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione, individuata secondo i criteri di cui all’articolo 413.


La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Con provvedimento del direttore dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita in ogni provincia, presso l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell’ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalità e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal precedente comma 3.

In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.

Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell’ufficio provinciale del lavoro certifica l’impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione.

Per leggere la formula cliccare qui:
Formulario atto 02 – Tentativo di Conciliazione nelle controversie di lavoro.pdf


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